Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 04271/2024 del 16/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (vettore)

La controversia

Il passeggero ha chiesto il risarcimento dei danni riportati il 12 agosto 2007 mentre saliva a bordo di un aliscafo di proprietà della società resistente. Ha dedotto che, durante la fase di reimbarco, per l’omessa assistenza del personale di bordo e per una manovra improvvisa e non segnalata dell’imbarcazione, aveva battuto il capo contro l’arcata superiore del portellone. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d’appello ha confermato il rigetto qualificando la pretesa come risarcimento da inadempimento contrattuale del trasporto marittimo e ritenendo maturata la prescrizione semestrale di cui all’art. 418 cod. nav., poiché la citazione era stata notificata circa un anno dopo il fatto. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice, sostenendo l’illegittimità costituzionale delle norme istitutive dei giudici ausiliari di appello; 2) violazione di legge per avere la Corte d’appello applicato l’art. 418 cod. nav. anziché i termini più lunghi previsti dal Codice del consumo o dalla disciplina del turismo; 3) omesso esame del fatto decisivo relativo alla mancata assistenza al passeggero da parte del personale di bordo; 4) omesso esame del fatto decisivo relativo alla prova della condotta colposa della società resistente, con contestazione della valutazione delle testimonianze.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la questione di legittimità costituzionale delle norme sui giudici ausiliari è stata già decisa dalla Corte costituzionale, che ha riconosciuto una temporanea tollerabilità del loro impiego fino al completamento della riforma della magistratura onoraria; ha quindi escluso qualsiasi vizio di costituzione del giudice e dichiarato manifestamente inammissibile la reiterazione della questione in memoria. Ha ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo, confermando l’applicazione dell’art. 418 cod. nav. al trasporto marittimo di persone nel caso concreto, non essendo ancora operativa ratione temporis la disciplina convenzionale e non essendo allegato un pacchetto turistico idoneo a far operare il Codice del consumo. Ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo per effetto della "doppia conforme", poiché la sentenza d’appello aveva integralmente confermato la decisione di primo grado e il ricorrente non aveva indicato distinte rationes decidendi di fatto tra primo e secondo grado. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 158 c.p.c.

    Richiamato come norma che disciplina la nullità per vizio di costituzione del giudice, esclusa nel caso concreto.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    Invocato per censurare la asserita nullità della sentenza; il motivo è stato ritenuto infondato.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Utilizzato per denunciare la violazione di legge in relazione alla prescrizione del diritto al risarcimento.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Richiamato per i motivi di omesso esame di fatti decisivi; i motivi sono stati dichiarati inammissibili per doppia conforme.

  • art. 418 cod. nav.

    Ritenuto applicabile al diritto risarcitorio derivante dal contratto di trasporto di persone; il termine di prescrizione è quello semestrale dall’arrivo a destinazione.

  • art. 38 D. Lgs. 6/9/2005 n. 206

    Richiamato dal ricorrente, ma ritenuto non pertinente alla fattispecie.

  • art. 2951 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla prescrizione; non ritenuto applicabile nel caso concreto.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Richiamato dal ricorrente nel tentativo di sostenere l’interpretazione estensiva delle norme consumeristiche; non accolto.

  • artt. 94 e 95 D. Lgs. 6/9/2005 n. 206

    Norme del previgente Codice del consumo invocate dal ricorrente; la Corte ne ha escluso l’applicabilità perché riguardavano il pacchetto turistico.

  • artt. 44, 45 e 47 D. Lgs. 23/05/2011 n. 79

    Citate come disciplina sopravvenuta del turismo, ma non applicabile alla fattispecie per ragioni temporali e di oggetto.

  • art. 3 D. Lgs. n. 206 del 2005

    Richiamato per escludere che il rapporto fosse qualificabile come contratto tra consumatore e professionista in assenza di allegazione delle rispettive qualità.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione del ricorso in adunanza camerale.

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    Applicato per escludere il motivo ex art. 360 n. 5 in presenza di doppia conforme.

  • art. 54, comma 2, D.L. n. 83 del 2012

    Richiamato per precisare l’ambito temporale della regola sulla doppia conforme.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.

  • artt. 3, 25, 102, 106 e 111 Cost.

    Invocati per sostenere l’illegittimità costituzionale delle norme sui giudici ausiliari; la Corte ha ritenuto la questione infondata o già coperta da giudicato costituzionale.

  • artt. 76 e 136 Cost.

    Richiamati in memoria per contestare la lettura data dalla Corte costituzionale; la censura è stata dichiarata inammissibile.

Massime di principio

  • In materia di trasporto marittimo di persone, il diritto risarcitorio derivante dall’inadempimento delle obbligazioni di trasporto è soggetto, nel regime applicabile ratione temporis, alla prescrizione semestrale prevista dall’art. 418 cod. nav., salvo che ricorra una diversa disciplina specificamente applicabile e allegata in giudizio.
  • Le norme consumeristiche o sulla disciplina del turismo non si applicano automaticamente a ogni sinistro occorso al viaggiatore: occorre allegare e dimostrare che il rapporto rientri effettivamente in un pacchetto turistico o in un contratto tra consumatore e professionista, non essendo sufficiente il solo fatto del trasporto.
  • Nel giudizio di cassazione, il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile quando la sentenza d’appello conferma integralmente quella di primo grado in fatto; in presenza di doppia conforme, il ricorrente deve indicare e confrontare le diverse rationes decidendi di fatto delle due decisioni.
  • La riproposizione in memoria di questioni nuove o di censure già formulate in modo non ammissibile non può supplire ai requisiti del ricorso per cassazione, avendo la memoria funzione solo illustrativa.
  • La questione di legittimità costituzionale già decisa con pronuncia additiva della Corte costituzionale non può essere riproposta come vizio di costituzione del giudice quando l’ordinamento ha previsto una temporanea tollerabilità del regime censurato fino al completamento della riforma indicata dal giudice delle leggi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTrasporto
RamiProcesso civileContrattiLocazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.