Cassazione Civile, Ordinanza n. 04243/2024 del 16/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una procedura espropriativa relativa a terreni e a un fabbricato siti nel Comune di Scafati. La proprietaria del bene espropriato aveva chiesto la determinazione dell’indennità di esproprio e il risarcimento dei danni al soprassuolo, convenendo in giudizio il Comune e la società affidataria/concessionaria Agro Invest s.p.a. La Corte d’appello, in un primo momento, aveva determinato l’indennità e posto l’obbligo di deposito in capo al Comune e ad Agro Invest. Dopo un primo ricorso per cassazione proposto da Agro Invest, la Corte di cassazione aveva cassato con rinvio. Nel giudizio di rinvio, la Corte d’appello ha ritenuto che Agro Invest/Agenzia per lo sviluppo non fosse più legittimata passivamente, individuando nel solo Comune l’ente beneficiario dell’esproprio e disponendo il deposito dell’indennità solo a suo carico. Il Comune ricorre per cassazione deducendo violazione di norme sulla delega di poteri espropriativi e sulla legittimazione dell’affidatario/concessionario dell’opera pubblica: sostiene che, avendo la convenzione attribuito alla società poteri amministrativi e l’obbligo di pagare le indennità, la società dovesse restare passivamente legittimata e solidalmente obbligata con il Comune. La censura è accolta perché la questione del difetto di legittimazione passiva della società era stata introdotta irritualmente nel giudizio di rinvio, che è un procedimento chiuso: non poteva ampliare il thema decidendum né riesaminare questioni coperte dal giudicato interno o non esaminate nella sentenza rescindente.
La decisione
La Corte di cassazione accoglie il ricorso del Comune di Scafati limitatamente alla questione della legittimazione passiva della società/Agenzia. Cassa la sentenza impugnata sul punto del dispositivo che aveva rigettato la domanda nei confronti della società e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decide nel merito dichiarando che sia il Comune di Scafati sia l’Agenzia per lo Sviluppo del Sistema territoriale della Valle del Sarno s.p.a. (già Agro Invest s.p.a.) sono tenuti in solido al pagamento delle indennità determinate dalla sentenza impugnata. Compensa le spese del giudizio di legittimità per la ragione decisoria diversa da quella prospettata dal ricorrente.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Viene richiamato come parametro del motivo per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
D.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 29, comma 4
È evocato dal ricorrente quale norma sulla procedura di determinazione dell’indennità di esproprio e sulla legittimazione nel relativo giudizio.
D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 3, comma 1, lett. d)
È richiamato per sostenere che il concessionario/affidatario dell’opera pubblica, se delegato anche al pagamento delle indennità, può essere passivamente legittimato e obbligato.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il thema decidendum resta definitivamente fissato dalla sentenza rescindente: non possono essere introdotte domande o eccezioni nuove, né possono essere riesaminate questioni non scrutinare dalla Corte di cassazione, anche se rilevabili d’ufficio.
- Le questioni coperte da giudicato interno o implicito non sono deducibili nel giudizio di rinvio; il giudice di rinvio che le esamini viola il principio di intangibilità della sentenza di cassazione.
- Se il giudizio di rinvio non richiede ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e pronunciare nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., sostituendo la statuizione errata con quella corretta.
- In materia di espropriazione, la ripartizione dell’obbligo di pagamento dell’indennità deve essere valutata alla luce del perimetro processuale già definito nel giudizio precedente; non può essere rimessa in discussione in rinvio una questione non devoluta alla Corte rescindente.
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