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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04247/2024 del 16/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce dalla dedotta occupazione illegittima di terreni privati in agro di Moliterno per l'esecuzione di lavori pubblici di realizzazione di una strada di collegamento, lavori affidati in appalto a un'ATI di cui la società ricorrente era mandataria. I proprietari agivano per il risarcimento dei danni contro l'ente pubblico committente; quest'ultimo chiamava in causa la mandataria dell'ATI chiedendone la manleva, sostenendo che la responsabilità per la procedura espropriativa e per le eventuali conseguenze dannose dovesse ricadere sull'ATI. Il Tribunale condannava in solido ente e mandataria. In appello la società lamentava che la propria condanna solidale fosse stata pronunciata in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché la chiamata in causa sarebbe stata solo in garanzia impropria e la domanda degli attori non sarebbe stata automaticamente estesa nei suoi confronti, essendo intervenuta solo tardivamente in primo grado. La Comunità Montana, con ricorso incidentale, sosteneva invece che il motivo di appello della società fosse nuovo e quindi inammissibile ex art. 345 c.p.c. La Cassazione ha respinto entrambi i ricorsi, ritenendo che la chiamata in causa non introducesse un rapporto diverso da quello fatto valere dagli attori e che, quindi, non vi fosse ultrapetizione né novità del motivo di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale della società appaltatrice/mandataria sia il ricorso incidentale dell'ente pubblico. Ha ritenuto infondato il motivo incidentale perché la dedotta ultrapetizione, quale nullità relativa della sentenza di primo grado, poteva e doveva essere fatta valere con l'appello, sicché il motivo non era nuovo né inammissibile ex art. 345 c.p.c. Ha rigettato anche il ricorso principale perché, interpretando l'atto di chiamata in causa, ha concluso che l'ente aveva chiamato la società in quanto responsabile dell'evento dannoso e non sulla base di un rapporto diverso da quello posto a fondamento della domanda attorea; pertanto non si era verificata alcuna estensione impropria e vietata della domanda, né violazione degli artt. 112 e 183 c.p.c. Sono state poste a carico della società ricorrente principale le spese nei confronti dei proprietari, e analogamente dell'ente per il ricorso incidentale; compensate invece le spese tra società e ente. È stato inoltre dato atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo per entrambe le ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È richiamato come parametro del sindacato di legittimità per la denuncia di violazione di legge.

  • art. 106 c.p.c.

    È evocato in relazione alla chiamata in causa del terzo da parte del convenuto.

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di ultrapetizione consiste nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 183 c.p.c.

    È richiamato nella formulazione previgente alla l. n. 80/2005, per sostenere la tardività della domanda di condanna solidale.

  • art. 345 c.p.c.

    In appello non sono ammissibili questioni nuove; ma la censura di ultrapetizione del primo giudice non integra questione nuova, essendo il vizio da far valere con l'impugnazione ordinaria.

  • art. 96 c.p.c.

    La Corte esclude la condanna per responsabilità aggravata, non ravvisando colpa grave né abuso del processo.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    È richiamato per affermare il requisito di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione nella indicazione degli atti processuali rilevanti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La chiamata in causa del terzo non comporta l'automatica estensione della domanda attorea quando il convenuto faccia valere un rapporto diverso da quello dedotto dall'attore; l'estensione automatica opera solo se il terzo è evocato come unico obbligato in alternativa al convenuto.
  • Se la parte deduce che il primo giudice ha pronunciato oltre il chiesto, la doglianza investe una nullità relativa della sentenza che deve essere fatta valere con l'impugnazione ordinaria; non si tratta di questione nuova preclusa in appello.
  • Nel giudizio di legittimità, quando si denuncia un error in procedendo, la Corte può esaminare direttamente gli atti processuali; tuttavia il ricorso deve indicare in modo specifico e autosufficiente i contenuti degli atti richiamati.
  • L'interpretazione dell'atto di chiamata in causa deve essere coerente con il suo contenuto complessivo: se dal testo emerge che il chiamante attribuisce al terzo la responsabilità dell'evento dannoso e chiede di essere tenuto indenne, non si configura necessariamente un rapporto diverso rispetto alla pretesa risarcitoria originaria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioNullitàOnere della prova

Testo integrale

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