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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04244/2024 del 16/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

I proprietari di un terreno espropriato avevano introdotto davanti alla Corte d'appello un giudizio con rito sommario ex art. 702-bis c.p.c. chiedendo l'accertamento dell'indennità di esproprio e il risarcimento dei danni da soprassuolo contro il Comune di Scafati e una società di sviluppo territoriale. La Corte d'appello aveva respinto la domanda nei confronti della società e l'aveva accolta solo parzialmente nei confronti del Comune. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo e falsa applicazione del d.P.R. n. 327/2001, sostenendo il difetto di legittimazione passiva dell'ente e la riconducibilità delle attività espropriative alla società convenzionata, che sarebbe stata investita di poteri pubblicistici e della gestione dell'intervento urbanistico. I controricorrenti hanno eccepito l'improcedibilità del ricorso per mancato deposito della relata di notifica del provvedimento impugnato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto l'eccezione preliminare di improcedibilità sollevata dai controricorrenti. Ha rilevato che il ricorso era stato proposto nel termine breve ex art. 325 c.p.c., poiché il provvedimento era stato pubblicato il 4 luglio 2019 e notificato al Comune il 7 ottobre 2019; tuttavia il ricorrente non aveva depositato, ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., copia autentica della decisione impugnata munita di relata di notificazione e delle ricevute PEC. Inoltre dalla documentazione non emergeva comunque una prova di resistenza, perché il ricorso era stato notificato il 4 dicembre 2019, oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione. Ne è seguita la declaratoria di improcedibilità del ricorso, con condanna del Comune alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    indicato come rito introduttivo del giudizio promosso dai proprietari davanti alla Corte d'appello.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente quale vizio di motivazione e di pronuncia dedotto con l'unico motivo.

  • d.P.R. n. 327/2001

    invocato dal ricorrente come disciplina sostanziale delle espropriazioni per pubblica utilità, asseritamente male applicata.

  • art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.

    richiede il deposito della copia autentica del provvedimento impugnato con la relata di notificazione e, in caso di notificazione via PEC, dei relativi messaggi e ricevute, al fine di consentire il controllo sulla tempestività del ricorso.

  • art. 370, comma 3 c.p.c.

    richiamato per affermare che la mancanza del deposito non era stata sanata dalla produzione della parte controricorrente nel termine utile.

  • art. 325 c.p.c.

    termine breve di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento, rispetto al quale va verificata la tempestività del ricorso per cassazione.

  • art. 327 c.p.c.

    menzionato per escludere che si trattasse di impugnazione nel termine lungo.

  • art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002

    base per dare atto della sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione proposto nel termine breve, il deposito della copia autentica della decisione impugnata munita di relata di notificazione e degli atti di notificazione è necessario per consentire il controllo immediato della tempestività dell'impugnazione.
  • L'omesso deposito della relata di notifica del provvedimento impugnato determina improcedibilità del ricorso se non sia comunque desumibile con certezza, dagli atti prodotti, che la notificazione del ricorso è avvenuta entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della decisione.
  • La mancata produzione richiesta dall'art. 369 c.p.c. non è sanata dalla sola allegazione della notifica nel ricorso, se dagli atti non emerge una prova certa della tempestività rispetto al termine breve di cui all'art. 325 c.p.c.
  • Quando il ricorso per cassazione risulta notificato oltre il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza o ordinanza impugnata, non opera alcuna 'prova di resistenza' favorevole al ricorrente e l'impugnazione va dichiarata improcedibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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