Cassazione Civile, Ordinanza n. 04241/2024 del 16/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore fallimentare)
La controversia
La controversia nasce dall'utilizzazione, da parte di un ente locale, di un immobile di proprietà di una società privata destinato a servizi scolastici e dalla successiva acquisizione del bene al patrimonio indisponibile comunale ai sensi dell'art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001. La società proprietaria aveva chiesto alla Corte d'appello la condanna del Comune al pagamento dell'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, oltre al risarcimento per l'occupazione senza titolo protratta per anni. La Corte territoriale aveva accolto la domanda quantificando le somme dovute. Il Comune ricorre per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 42-bis per non avere la Corte considerato il vincolo urbanistico conformativo nella stima del valore venale; 2) violazione dell'art. 42-bis per non avere detratto dal valore dell'immobile tutti i costi di ristrutturazione e miglioria sostenuti dalla P.A.; 3) violazione dell'art. 42-bis per avere computato l'indennizzo per occupazione senza titolo fino al 2017, mentre l'occupazione sarebbe cessata con la procedura acquisitiva del 2015. Il controricorrente replica che sul terzo punto era già intervenuta correzione di errore materiale e di calcolo, con riduzione dell'importo dovuto e fissazione del periodo corretto.
La decisione
La Corte di cassazione rigetta il ricorso del Comune. Quanto al primo motivo, rileva che la Corte d'appello aveva già considerato la destinazione del bene a servizi scolastici e, quindi, il motivo non coglie la ratio decidendi. Quanto al secondo, osserva che la dedotta detrazione dei costi delle opere di riqualificazione involge una valutazione di fatto rimessa al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, essendo stata motivatamente esclusa perché le opere avevano esaurito la loro funzione e perché l'importo indicato era eterogeneo rispetto ai criteri di calcolo del valore venale. Quanto al terzo, evidenzia che sul punto è già intervenuta correzione dell'errore materiale e di calcolo, condivisa dalle parti, con conseguente difetto di interesse del ricorrente a coltivare la censura; in ogni caso il periodo di occupazione era stato computato fino al 2015, come sostenuto dal Comune. Il ricorso viene quindi integralmente respinto; il Comune è condannato alle spese in favore del curatore fallimentare ed è dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001
La disposizione è richiamata come base della domanda di indennizzo e risarcimento per l'acquisizione/utilizzazione dell'immobile da parte della pubblica amministrazione; la Corte ribadisce che, nella determinazione del valore venale e delle poste indennitarie, occorre tener conto degli elementi effettivamente considerati dal giudice di merito e non può censurarsi in cassazione una rivalutazione dei fatti.
Indicato come rito utilizzato per introdurre il giudizio davanti alla Corte d'appello.
Indicato insieme all'art. 702-bis c.p.c. come disciplina processuale applicata al giudizio.
Richiamato per la correzione dell'errore materiale e/o di calcolo intervenuta sull'ordinanza impugnata, con effetti preclusivi rispetto alla censura del terzo motivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo che non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata è infondato perché non coglie la decisività della motivazione posta a base della decisione.
- La censura che richiede una diversa valutazione dei fatti, delle risultanze istruttorie o delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è inammissibile o comunque non accoglibile in sede di legittimità, salvo vizi specifici rilevanti nei limiti del controllo di cassazione.
- In tema di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, la determinazione del valore venale e delle indennità va condotta sulla base degli elementi concretamente valutati dal giudice di merito; non è consentito in cassazione sostituire a tale apprezzamento una diversa stima del ricorrente.
- Le opere di miglioramento o riqualificazione eseguite dalla pubblica amministrazione non devono essere automaticamente scomputate dal valore venale del bene: occorre verificare, in concreto, se tali costi incidano effettivamente sulla quantificazione e se non siano già stati ragionevolmente esclusi dal giudice di merito perché privi di attualità o eterogenei rispetto ai criteri estimativi.
- Quando sull'errore materiale o di calcolo sia già intervenuta correzione condivisa dalle parti, viene meno l'interesse a coltivare in cassazione una censura che investa il medesimo profilo corretto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04239/2024 del 16/02/2024
- ordinanza_civile · 16 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04242/2024 del 16/02/2024
- ordinanza_civile · 16 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04243/2024 del 16/02/2024
- ordinanza_civile · 16 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04244/2024 del 16/02/2024
- ordinanza_civile · 16 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04247/2024 del 16/02/2024
- ordinanza_civile · 16 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04250/2024 del 16/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →