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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04239/2024 del 16/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio per concorrenza sleale: il titolare di una ditta individuale che svolgeva attività di noleggio biciclette lamentava che una società avesse aperto, in un immobile adiacente al suo esercizio, un punto vendita per svolgere la stessa attività, causando un danno alla propria impresa. In appello la società fu condannata al risarcimento di euro 12.000,00, con liquidazione equitativa del danno fondata sulle risultanze di una consulenza tecnica d'ufficio. Il ricorrente ha proposto sei motivi: (1) violazione delle norme processuali e probatorie per avere la Corte d'appello preso a riferimento i ricavi contabilizzati anziché quelli presunti, nonostante in primo grado vi fosse stata, secondo il ricorrente, acquiescenza delle parti al metodo di calcolo del c.t.u.; (2) omesso esame di fatti decisivi, sempre in relazione ai costi e ricavi determinati dal consulente e alla presunta inattendibilità dei dati contabili; (3) nullità della sentenza per motivazione apparente; (4) violazione dell'art. 1226 c.c. per uso scorretto del potere di liquidazione equitativa, discostandosi dai dati contabili esaminati dal consulente; (5) nullità della pronuncia sulle spese per illegittima compensazione al 50%; (6) omesso esame dell'esito della fase cautelare ai fini della regolazione delle spese. La società resistente non ha svolto difese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi centrati sulla pretesa acquiescenza processuale perché non adeguatamente specificata e dimostrata nel ricorso, e comunque ha ribadito che, in sede di liquidazione equitativa del danno, il giudice può scegliere tra i diversi criteri tecnici proposti dal c.t.u. quello ritenuto più congruo ed aderente all'equità, purché la scelta sia logica e motivata. Ha inoltre escluso la motivazione apparente, rilevando che la sentenza di appello esponeva in modo comprensibile le ragioni della quantificazione. I motivi sulle spese sono stati dichiarati inammissibili perché, dietro la deduzione di violazioni di legge, miravano in realtà a ottenere una rivalutazione di merito della compensazione operata dal giudice di secondo grado. Non sono state liquidate spese di legittimità per mancata attività difensiva della resistente; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato come norma processuale asseritamente violata, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e di autosufficienza del motivo.

  • art. 195 c.p.c.

    Richiamato insieme alle altre norme processuali nella critica al criterio di calcolo del danno; la Corte non ne ha ravvisato la violazione.

  • art. 184 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per mancata specifica indicazione degli elementi documentali rilevanti.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    La Corte lo richiama per affermare che il ricorso per cassazione deve indicare specificamente e trascrivere o localizzare gli atti e i documenti su cui si fonda la censura.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato in combinato con l'art. 366 c.p.c. per esigere il deposito e la precisa individuazione dei documenti rilevanti a fondamento del motivo.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La Corte esclude la violazione di legge denunciata, ritenendo legittima la scelta del criterio di quantificazione equitativa del danno.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per le doglianze di nullità della sentenza e della pronuncia sulle spese; le censure sono state respinte o dichiarate inammissibili.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La Corte precisa che non è deducibile come omesso esame un giudizio valutativo, quale la pretesa acquiescenza o la valutazione delle spese.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione alla dedotta motivazione apparente; la Corte esclude la violazione perché la motivazione di appello era sufficiente e intellegibile.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato per la censura di nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte ne esclude la violazione.

  • art. 1226 c.c.

    La Corte ribadisce che nella liquidazione equitativa del danno il giudice può scegliere il parametro tecnico ritenuto più congruo, purché la scelta sia logica e motivata.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato per contestare la regolazione delle spese, ma la censura è stata considerata una critica di merito e non una reale violazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di soccombenza nel giudizio di cassazione.

Massime di principio

  • In tema di liquidazione equitativa del danno, il giudice di merito, quale peritus peritorum, può scegliere tra i diversi criteri tecnici emersi in causa quello ritenuto più idoneo a una quantificazione equa, purché la scelta sia logicamente giustificata in motivazione e non superi il limite massimo eventualmente allegato dalla parte attrice.
  • Nel ricorso per cassazione, la deduzione di un accordo processuale, di un'acquiescenza o di un fatto decisivo deve essere sorretta da puntuale indicazione e localizzazione degli atti e dei documenti rilevanti; la mera allegazione generica del fascicolo non soddisfa il requisito di specificità e autosufficienza.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda fatti storici decisivi, non giudizi o valutazioni giuridiche: non può quindi essere utilizzato per contestare apprezzamenti del giudice sulla presunta acquiescenza o sulla scelta del parametro di liquidazione.
  • La motivazione è solo apparente quando manca realmente l'esposizione delle ragioni della decisione; non ricorre invece quando la sentenza esplicita il criterio seguito e rende comprensibile la scelta adottata, anche se la parte la ritenga errata nel merito.
  • Le censure sulla regolazione delle spese non sono ammissibili in cassazione se, sotto la veste della violazione di legge, mirano soltanto a ottenere una nuova valutazione discrezionale della soccombenza o della compensazione operata dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieConcorrenza slealeImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civileCommerciale
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàCompensatio lucri cum damno

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