Cassazione Civile, Ordinanza n. 04242/2024 del 16/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (giudice amministrativo)
La controversia
La lite nasce da una convenzione del 21 marzo 2007 tra un comune e una società privata per la realizzazione di un parco eolico e da una successiva transazione del 16 maggio 2011, qualificata dal giudice come novativa dell’originario assetto negoziale. Dopo l’insorgere di contestazioni sull’adempimento degli obblighi di pagamento previsti nella transazione, il comune ottenne un decreto ingiuntivo nei confronti della cessionaria del ramo d’azienda; l’ingiunta propose opposizione deducendo nullità o inefficacia della convenzione e della transazione, chiedendo restituzioni e risarcimento danni. In un autonomo giudizio promosso dal comune si chiese invece la nullità/inefficacia della transazione e il pagamento delle somme pattuite; la società resistette eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ragione della clausola compromissoria e proponendo domande riconvenzionali analoghe. Riuniti i giudizi, il T.a.r. ha ritenuto nulla la clausola compromissoria della convenzione perché riferita ad arbitrato irrituale, e ha affermato che, dopo la transazione novativa, la controversia verteva solo su posizioni patrimoniali e diritti soggettivi 'a valle' dell’accordo, con giurisdizione del giudice ordinario. Tuttavia, poiché lo stesso T.a.r. ha contemporaneamente dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e rimesso gli atti alle Sezioni unite, la Corte ha riqualificato il provvedimento come ordinanza di regolamento d’ufficio e ha deciso il conflitto di giurisdizione. I motivi sostanziali scrutinati riguardavano quindi: la corretta individuazione del giudice munito di giurisdizione sulle domande di nullità/inefficacia/risoluzione e risarcimento relative alla convenzione e alla transazione; l’efficacia sostitutiva della transazione sulla clausola compromissoria originaria; la validità della clausola arbitrale che devolveva le controversie ad arbitrato irrituale; la delimitazione della giurisdizione esclusiva amministrativa rispetto alle controversie meramente patrimoniali successive all’accordo sostitutivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario sull’intera controversia. Ha affermato che le domande proposte dalle parti attengono a posizioni patrimoniali e a diritti soggettivi derivanti dalla convenzione e, soprattutto, dalla successiva transazione novativa, quindi si collocano a valle dell’esercizio del potere autoritativo e non investono direttamente la conclusione dell’accordo sostitutivo né poteri pubblicistici. Ha inoltre rilevato che la clausola compromissoria originaria è stata sostituita da quella contenuta nella transazione e che quest’ultima, prevedendo una preventiva amichevole composizione e comunque un arbitrato irrituale, è nulla perché la pubblica amministrazione non può avvalersi di tale strumento per la soluzione delle controversie derivanti da contratti con i privati. Le spese della fase di regolamento sono state rimesse al giudice del merito.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, cod. proc. amm.
La giurisdizione esclusiva amministrativa non ricorre quando la lite riguarda soltanto pretese patrimoniali a valle dell’accordo sostitutivo del provvedimento amministrativo, senza investire direttamente la conclusione dell’accordo o l’esercizio di poteri autoritativi.
Richiamato come base dell’accordo sostitutivo del provvedimento, ma non ritenuto idoneo a radicare la giurisdizione amministrativa sulla controversia successiva di natura patrimoniale.
art. 11, comma 3, cod. proc. amm.
Consente al giudice amministrativo di sollevare d’ufficio il conflitto negativo di giurisdizione e rimettere la questione alle Sezioni unite.
art. 59, comma 3, l. 18 giugno 2009, n. 69
Costituisce il fondamento processuale della rimessione della questione di giurisdizione alle Sezioni unite nel sistema della translatio iudicii.
art. 6, comma 2, l. n. 205/2000
Richiamato dal T.a.r. in relazione alla clausola compromissoria e all’inammissibilità dell’arbitrato irrituale per la P.A.
Richiamato dal T.a.r. quale ulteriore riferimento alla disciplina del processo amministrativo e al conflitto di giurisdizione.
Usato per l’interpretazione complessiva dell’atto transattivo, valorizzando il contenuto sistematico della transazione.
Richiamato per distinguere l’arbitrato rituale, che conduce a un lodo suscettibile di efficacia esecutiva, dall’arbitrato irrituale.
Indicato come norma del procedimento camerale per le conclusioni scritte del Pubblico Ministero.
Massime di principio
- Nel regolamento di giurisdizione, le Sezioni unite possono e devono decidere la giurisdizione sull’intera controversia cumulatasi nel giudizio di merito, quando il provvedimento rimettente investa complessivamente tutte le domande riunite.
- Le pronunce sulla giurisdizione rese dalle Sezioni unite prevalgono sulle decisioni di merito eventualmente intervenute nelle more, le quali restano prive di effetto se incompatibili con la statuizione della Corte.
- Ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo rileva il petitum sostanziale, da desumere principalmente dalla causa petendi e dalla natura della posizione giuridica dedotta in giudizio.
- Quando la controversia riguarda soltanto pretese patrimoniali sorte a valle di un accordo sostitutivo del provvedimento amministrativo, senza contestare direttamente la conclusione dell’accordo o l’esercizio di poteri autoritativi, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.
- In caso di transazione novativa dell’intero rapporto, la clausola compromissoria contenuta nella transazione sostituisce quella dell’originaria convenzione.
- La pubblica amministrazione non può avvalersi dell’arbitrato irrituale per la risoluzione delle controversie derivanti da contratti con i privati; una clausola che lo preveda è nulla e non sottrae la lite al giudice ordinario.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04239/2024 del 16/02/2024
- ordinanza_civile · 16 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04241/2024 del 16/02/2024
- ordinanza_civile · 16 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04243/2024 del 16/02/2024
- ordinanza_civile · 16 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04244/2024 del 16/02/2024
- ordinanza_civile · 16 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04247/2024 del 16/02/2024
- ordinanza_civile · 16 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04250/2024 del 16/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →