Cassazione Civile, Ordinanza n. 17352/2025 del 27/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate contro la decisione di primo grado favorevole alla contribuente, in una controversia relativa a un avviso di accertamento di rettifica della rendita catastale di due unità immobiliari di sua proprietà, entrambe classificate in categoria C/6 e ricomprese nella microzona "8 - Monti". Il ricorso per cassazione era affidato a più motivi: (1) omessa pronuncia sulle eccezioni preliminari di inammissibilità dell'appello per difetto di firma e per violazione dell'art. 342 c.p.c.; (2) violazione delle norme del processo tributario per mancanza agli atti dell'originale del ricorso in appello; (3) omessa considerazione del giudicato interno formatosi sulla motivazione insufficiente dell'accertamento, non impugnata; (4) omessa pronuncia sulla censura relativa alla mancata chiarezza dell'atto, che non avrebbe consentito di desumere le norme poste a base dell'accertamento; (5) violazione delle norme catastali e della disciplina della revisione del classamento, per avere ritenuto sufficientemente motivato l'accertamento senza un esame individuale delle particelle e delle peculiarità strutturali degli immobili; (6) omessa pronuncia sulle censure in fatto relative alle caratteristiche intrinseche degli immobili; (7) violazione delle garanzie partecipative e del contraddittorio preventivo; (8) questione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 335, l. 311/2004. La Corte ha esaminato prioritariamente il quinto motivo, ritenendolo fondato: nel caso di revisione del classamento ai sensi del comma 335, non basta il mero riferimento allo scostamento tra valori medi di mercato e valori catastali della microzona e alla riqualificazione urbana in termini generici; occorre invece una motivazione rigorosa, specifica e analitica che consenta di controllare i presupposti della microzona anomala e di comprendere la concreta ricaduta sul singolo immobile, con indicazione dei criteri, dei dati, dei metodi di calcolo e dei parametri utilizzati. Poiché la motivazione dell'avviso e quella della sentenza impugnata non soddisfacevano tali requisiti, la Corte ha accolto il quinto motivo, assorbendo gli altri, cassando la sentenza impugnata e decidendo nel merito in favore della contribuente, con accoglimento dell'originario ricorso introduttivo e annullamento dell'avviso di accertamento; le spese dei gradi di merito e di legittimità sono state compensate.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il quinto motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti gli altri motivi, ha cassato la sentenza della CTR del Lazio e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso della contribuente contro l'avviso di accertamento di revisione della rendita catastale. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e di legittimità. La decisione si fonda sulla insufficienza della motivazione dell'atto di riclassamento ex art. 1, comma 335, l. 311/2004, perché non esplicitava in modo analitico i presupposti applicativi, i criteri di calcolo dei parametri e la concreta incidenza sul singolo immobile.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stato invocato per i motivi relativi a omessa pronuncia, ultrapetizione e vizi processuali della sentenza impugnata.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato invocato per le censure di violazione di legge sostanziale e processuale, inclusa la disciplina catastale e del contraddittorio.
Richiamato per denunciare omessa pronuncia e ultrapetizione della CTR.
artt. 18, comma 4, 22, comma 2, 53, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamati in relazione alla pretesa mancanza dell'originale del ricorso in appello nel giudizio tributario.
art. 17 r.d.l. n. 652/1939
Richiamato tra le norme catastali asseritamente violate nella motivazione dell'avviso di classamento.
artt. 56 e 61 d.P.R. n. 1142/1949
Richiamati per sostenere l'erroneità del riclassamento e la necessità di esame delle caratteristiche del singolo immobile.
art. 3, commi 58 e 154, legge n. 662/1996
Richiamato quale disciplina alternativa della revisione del classamento, distinta da quella applicata nel caso concreto.
art. 1, commi 335 e 336, legge n. 311/2004
La Corte distingue la revisione per microzone anomale ex comma 335 dalla diversa ipotesi del comma 336; per il comma 335 afferma la necessità di motivazione rigorosa e analitica e di prova dei presupposti e dei criteri applicativi.
art. 41 della Carta UE
Invocato dalla ricorrente in relazione alla mancanza di contraddittorio preventivo.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della doglianza sul contraddittorio procedimentale.
Richiamato dalla ricorrente quale garanzia partecipativa nel procedimento di accertamento.
art. 1, comma 339, legge n. 311/2004
Richiamato per chiarire che disciplina le modalità tecniche e operative dei commi 336 e 337, e non l'aggiornamento dei valori medi di mercato del comma 335.
art. 2, d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138
Usato per definire la microzona come porzione del territorio comunale omogenea per caratteristiche di posizione, urbanistiche, socioeconomiche e dotazione di servizi.
art. 8, comma 3, d.P.R. n. 138/1998
Richiamato per affermare che l'atto di attribuzione della classe e della rendita deve indicare le ragioni della ricaduta del mutato assetto microzonale sul singolo immobile.
art. 8, comma 7, d.P.R. n. 138/1998
Richiamato per sottolineare che, oltre al fattore posizionale, contano le caratteristiche edilizie dell'unità immobiliare nella motivazione del classamento.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
Applicato per decidere nel merito senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 3 Cost.
Richiamato nella questione di legittimità costituzionale sollevata in via subordinata dalla ricorrente.
art. 53 Cost.
Richiamato nella questione di legittimità costituzionale sollevata in via subordinata dalla ricorrente.
art. 97 Cost.
Richiamato nella questione di legittimità costituzionale sollevata in via subordinata dalla ricorrente.
Massime di principio
- Nella revisione del classamento catastale ex art. 1, comma 335, l. 311/2004, l'amministrazione deve indicare in modo chiaro, preciso e analitico i presupposti che rendono la microzona "anomale", i dati utilizzati, i criteri di calcolo e il metodo seguito per determinare i parametri richiesti dalla norma.
- Il mero richiamo allo scostamento tra valore medio di mercato e valore medio catastale della microzona, o a generiche trasformazioni urbanistiche e riqualificazioni dell'area, non è sufficiente a sorreggere la motivazione dell'avviso di riclassamento.
- La motivazione del riclassamento deve consentire al contribuente di controllare e contestare sia i presupposti generali della revisione di massa sia la concreta ricaduta della revisione sul singolo immobile, con riferimento anche alle caratteristiche edilizie dell'unità immobiliare.
- Le diverse ipotesi di revisione del classamento previste dalla normativa catastale hanno presupposti e finalità autonome e non sono interscambiabili: l'amministrazione non può integrare in giudizio la causa petendi dell'atto con elementi propri di un diverso procedimento revisionalem.
- In sede di revisione per microzone, l'amministrazione ha l'onere di provare prima i presupposti generali della revisione e poi i parametri applicativi riferiti alla singola unità immobiliare; la mancanza di specificazione di dati, criteri e metodi di rilevazione rende l'atto non adeguatamente motivato.
- La revisione ex comma 335 ha finalità perequativa e di riallineamento dei rapporti tra valori di mercato e valori catastali delle microzone, non di correzione di errori del classamento originario della singola unità né di aggiornamento legato a migliorie edilizie puntuali.
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