Cassazione Civile, Ordinanza n. 07237/2024 del 18/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da accertamenti fiscali fondati su verifiche della Guardia di finanza e su indagini finanziarie, con rideterminazione del reddito d’impresa della società e conseguente imputazione per trasparenza della maggiore IRPEF ai soci ex art. 5 TUIR. In un giudizio il socio accomandante aveva impugnato l’avviso a lui notificato; nel giudizio riunito la società e i soci avevano impugnato sia l’avviso societario sia quelli emessi nei confronti dei soci. Le Commissioni tributarie regionali avevano accolto gli appelli dei contribuenti, ritenendo che l’Ufficio non avesse valutato le memorie difensive presentate dopo il PVC e che avesse omesso di considerare alcuni documenti e giustificazioni contabili. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione in entrambi i procedimenti, affidando ciascuno a due motivi: con il primo deduceva violazione dell’art. 12, comma 7, L. 212/2000, dell’art. 39, comma 1, n. 1, lett. d), d.P.R. 600/1973 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che il giudice di merito aveva erroneamente preteso che l’Ufficio esplicitasse nell’avviso le valutazioni sulle memorie del contribuente; con il secondo censurava la motivazione della sentenza in relazione alla pretesa mancata considerazione dei documenti difensivi. La Corte ha preliminarmente ritenuto non sussistente un vizio da mancata integrazione del contraddittorio ex art. 14 d.lgs. 546/1992, richiamando la giurisprudenza sul litisconsorzio necessario nelle rettifiche di redditi di società di persone e soci e disponendo la riunione dei giudizi, poiché le cause erano state trattate in modo coordinato e decise con identica motivazione, escludendosi il rischio di giudicati contrastanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso in entrambi i giudizi, ritenendo corretta la censura dell’Agenzia secondo cui l’avviso di accertamento non è nullo solo perché non menziona o non esplicita la valutazione delle osservazioni ex art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente: l’Ufficio ha l’obbligo di valutare le osservazioni del contribuente, ma non anche quello di darne conto espressamente nell’atto impositivo. In conseguenza, il secondo motivo di ciascun ricorso è stato dichiarato assorbito. Entrambe le sentenze della CTR della Calabria sono state cassate con rinvio al giudice dell’appello, che dovrà riesaminare il merito attenendosi al principio di diritto indicato dalla Corte. Non è stata pronunciata una decisione definitiva sul merito della pretesa tributaria, ma solo una cassazione con rinvio.
Norme richiamate
La maggiore redditività accertata in capo alla società di persone si riflette sui soci per imputazione pro quota del reddito d'impresa.
Le osservazioni del contribuente presentate dopo il PVC devono essere valutate dall'Ufficio, ma la loro valutazione non deve essere necessariamente esplicitata nell'avviso di accertamento; la mancata menzione non comporta di per sé nullità dell'atto.
art. 39, comma 1, n. 1, lett. d), d.P.R. 600/1973
Norma richiamata quale base del potere di accertamento del reddito d'impresa in presenza di elementi indiziari e risultanze istruttorie.
Richiamato dai ricorrenti per contestare il riparto dell'onere probatorio, ma la Corte risolve la questione sul diverso piano dell'obbligo di motivazione e della valutazione delle osservazioni difensive.
Nel contenzioso tributario, l'unitarietà dell'accertamento relativo a società di persone e soci comporta in linea di principio litisconsorzio necessario; tuttavia, se tutti i soggetti hanno autonomamente impugnato gli atti e i giudizi sono stati trattati in modo coordinato senza rischio di giudicati contrastanti, la Corte può disporne la riunione.
Utilizzato come base per la riunione dei procedimenti per connessione oggettiva.
Massime di principio
- In materia di accertamenti fiscali, il contribuente può presentare osservazioni e memorie dopo il PVC e l'Ufficio ha l'obbligo di valutarle, ma la legge non impone che tale valutazione sia espressamente riportata nell'avviso di accertamento.
- La mancata menzione nell'atto impositivo delle osservazioni del contribuente non determina, di per sé, nullità dell'accertamento, salvo che una specifica previsione di legge lo stabilisca o la omissione comporti una concreta lesione di diritti o garanzie difensive.
- Nelle rettifiche del reddito di società di persone e dei redditi dei soci, l'unitarietà dell'accertamento comporta in linea di principio litisconsorzio necessario; tuttavia, se tutti i soggetti interessati hanno proposto autonomamente impugnazione e i giudizi sono stati trattati e decisi in modo coordinato, la Corte può valorizzare la riunione dei procedimenti anziché annullare le decisioni di merito.
- Quando un motivo di ricorso è accolto per una ragione dirimente, i motivi ulteriori che presuppongono il rigetto della prima censura restano assorbiti.
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