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Sentenza

Sentenza del 28/05/2020 n. 40 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia contestava alla S.p.A. la mancata dichiarazione di una plusvalenza derivante da uno scambio/conferimento di partecipazioni (operazione del 15/12/2006) ritenuta imponibile ai sensi dell'art. 177 TUIR perché la conferitaria (una società formalmente lussemburghese) era di fatto 'esterovestita'. Le questioni prospettate dal ricorrente riguardavano: (i) la decadenza dall'azione accertatrice e l'inesigibilità del raddoppio dei termini (art. 43 DPR 600/73) per prescrizione del reato; (ii) presunte nullità procedurali per mancato contraddittorio e per carenza di allegazione documentale; (iii) errata qualificazione di residenza fiscale della conferitaria (art. 73 TUIR); (iv) richiesta in subordine del riconoscimento della participation exemption (art. 87 TUIR).

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale (Trieste, 2/3/2020) ha riformato la decisione di primo grado e ha confermato l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate. Il Collegio ha ritenuto applicabile il raddoppio dei termini ex art. 43 DPR 600/73 alla fattispecie (obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per reati del D.Lgs. 74/2000), ha considerato irrilevante la successiva prescrizione del reato ai fini del raddoppio, ha rilevato la concreta esterovestizione della società lussemburghese (prevalenza del luogo di direzione e gestione) con conseguente tassazione della plusvalenza e ha escluso l'applicabilità della participation exemption in quanto la partecipazione risultava iscritta nell'attivo circolante. Le spese di entrambi i gradi sono compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. 600/1973 art. 43

    "gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione" (testo richiamato nel provvedimento)

    Il raddoppio dei termini previsto dal comma (per violazioni che comportano obbligo di denuncia ex art.331 c.p.p. per reati del D.Lgs.74/2000) è applicabile se ricorre l'obbligo di denuncia al momento dell'accertamento; le modifiche successive (D.Lgs.128/2015 e L.208/2015) non hanno eliminato il raddoppio con riferimento agli atti già disciplinati dalle disposizioni transitorie.

  • Decreto Legislativo 10 marzo 2000 n. 74

    Fornisce il catalogo dei reati tributari che, se integrano l'obbligo di denuncia, legittimano il raddoppio dei termini di accertamento; la prescrizione del reato non impedisce di per sé l'applicazione del termine raddoppiato nel processo tributario.

  • D.Lgs. 5/8/2015 n. 128 art. 2, comma 3

    "Il raddoppio non opera qualora la denuncia ... sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini..." (testo richiamato nel provvedimento)

    Ha introdotto una disciplina transitoria sul raddoppio dei termini: la Commissione ha ritenuto che per atti già notificati prima dell'entrata in vigore si continui ad applicare la disciplina dettata dal D.Lgs.128/2015.

  • Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (art. 1, commi 130-132)

    "Gli avvisi di accertamento ... entro il 31 dicembre del quinto anno successivo ..." (commi citati nel testo)

    Ha ampliato i termini ordinari da quattro a cinque anni e ha previsto disposizioni transitorie; la CTR ha ritenuto che le norme transitorie dell'art.1, comma 132, si applicano ai periodi in corso dal 2016 in poi, senza abrogare retroattivamente la disciplina prevista dal D.Lgs.128/2015 con riferimento ad atti già notificati.

  • D.P.R. 917/1986 (TUIR) art. 177

    Norma applicata per qualificare la plusvalenza derivante dallo scambio/conferimento di partecipazioni: la CTR ha ritenuto che l'operazione abbia prodotto una plusvalenza imponibile a carico della conferente in Italia.

  • D.P.R. 917/1986 (TUIR) art. 73, comma 5-bis

    Rilevante in tema di residenza fiscale: il Collegio ha privilegiato il criterio della sede effettiva di direzione e gestione (prevalenza della sostanza sulla forma) per ritenere la società lussemburghese esterovestita.

  • D.P.R. 917/1986 (TUIR) art. 87

    Regime di participation exemption: la Commissione ha escluso l'applicazione perché la partecipazione era iscritta nell'attivo circolante e non nelle immobilizzazioni finanziarie, elemento considerato tassativo.

  • Legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto del contribuente) art. 12, comma 4

    Richiama l'obbligo di verbalizzare osservazioni e rilievi del contribuente nel processo verbale; la CTR ha ritenuto che non sia stata dimostrata alcuna omissione specifica tale da invalidare l'atto.

  • D.P.R. 600/1973 art. 37-bis

    Norma sull'abuso del diritto e sulle procedure di contraddittorio: la CTR ha osservato che nell'avviso era contestata un'evasione (plusvalenza) e non un'operazione qualificabile unicamente come abuso e, in ogni caso, non è stata provata la violazione del contraddittorio con specifici effetti invalidanti.

  • Codice di procedura penale art. 331

    Indica l'obbligo di denuncia in presenza di fatti integri reato; tale obbligo è rilevante ai fini del raddoppio dei termini di accertamento tributario.

Massime di principio

  • Il raddoppio dei termini di accertamento (art. 43 DPR 600/73) opera quando, al momento dell'accertamento, sussiste l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per reati tributari del D.Lgs. 74/2000; la prescrizione del reato non impedisce automaticamente l'applicazione del termine raddoppiato nel processo tributario.
  • Per valutare quale disciplina temporale (D.Lgs.128/2015 vs Legge 208/2015) si applichi occorre verificare le date di notifica degli atti e le previsioni transitorie: atti già notificati possono rimanere assoggettati alla disciplina previgente o a quella dettata dal D.Lgs.128/2015 in base alla sequenza normativa e alle clausole transitorie.
  • La residenza fiscale delle società si determina sulla base della sostanza (luogo di direzione e gestione effettiva) e non solo sulla residenza formale; la mancata organizzazione/operatività reale nel paese estero è elemento indiziario di esterovestizione.
  • La participation exemption (art. 87 TUIR) richiede il rispetto dei presupposti formali e sostanziali previsti dalla norma; l'iscrizione della partecipazione nell'attivo circolante può impedire l'accesso al regime agevolativo, indipendentemente dalle intenzioni dichiarate dagli amministratori.
  • Le eccezioni procedurali (mancato contraddittorio, carenza di allegazione documentale) per tributi non armonizzati non invalidano automaticamente l'atto: il contribuente deve indicare specificamente le omissioni e dimostrare il pregiudizio concreto.
  • In contestazioni che coinvolgono elementi penali e tributari è essenziale verificare se alla documentazione istruttoria (p.v.c., notizie di reato, allegati) corrisponda la possibilità per l'Amministrazione di avere ravvisato l'obbligo di denuncia; la presenza di elementi istruttori allegati al p.v.c. rafforza la posizione dell'Ufficio.

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