Sentenza del 28/05/2020 n. 34 - Comm. Trib. II grado di Trento
Consorzi di miglioramento fondiario - Contributo consortile - Presupposti - Vantaggi per i proprietari dei fondi compresi nel territorio di competenza del Consorzio - Presunzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'obbligo di pagamento del contributo consortile sostenendo l'assenza di un beneficio effettivo o immediato per il proprio fondo, anche perché il fondo non era attualmente coltivato e quindi non traeva vantaggio dall'impianto irriguo.
La decisione
La sentenza ha ritenuto che, per i fondi compresi nel perimetro del Consorzio, si debba presumere l'esistenza di un vantaggio potenziale in ragione della costituzione del Consorzio e dell'avvenuta approvazione delle deliberazioni per la costruzione dell'impianto e dei criteri del piano di riparto. Tale presunzione è rafforzata dal fatto che quegli atti non sono stati impugnati. Ne consegue che anche terreni non attualmente coltivati possono risultare beneficiari potenziali e quindi soggetti al contributo consortile; il ricorso è stato quindi rigettato e il contributo è stato ritenuto dovuto.
Norme richiamate
atti costitutivi e deliberazioni del Consorzio (approvazione dell'impianto e del piano di riparto)
La sentenza interpreta tali atti come fonte della presunzione di beneficio potenziale per i fondi compresi nel perimetro del Consorzio; la loro mancata impugnazione conferma la validità dei provvedimenti e rende applicabile la contribuzione anche ai terreni non coltivati.
Massime di principio
- La mera inclusione di un fondo nel perimetro di un Consorzio irriguo genera una presunzione di beneficio potenziale, indipendentemente dall'utilità immediata o dall'effettivo utilizzo del terreno.
- La presunzione di vantaggio deriva dalla costituzione del Consorzio e dall'approvazione delle deliberazioni (impianto e piano di riparto); tali atti, se non impugnati, consolidano l'obbligo contributivo.
- Terreni non coltivati possono comunque essere assoggettati al contributo consortile se ricompresi nel perimetro, poiché l'utilità può essere futura o potenziale.
- Spetta al contribuente fornire prove concrete e specifiche per superare la presunzione di beneficio (ad esempio dimostrare l'impossibilità tecnica o legale di beneficiare dell'impianto), non basta l'affermazione generica di assenza di vantaggio.
- Impugnare tempestivamente gli atti costitutivi o le deliberazioni consortili è la via efficace per contestare preventivamente l'obbligo contributivo; la mancata impugnazione limita le possibilità di successo del ricorso successivo.
- Nelle contestazioni giudiziali è utile documentare in maniera dettagliata lo stato del fondo, le condizioni tecniche e l'oggettiva impossibilità di accesso ai benefici per ottenere l'esclusione dal contributo.
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