Sentenza del 28/05/2020 n. 33 - Comm. Trib. II grado di Trento
Rendita catastale - Impianto per le telecomunicazioni - Opificio - Antenne - Componenti essenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della determinazione della rendita catastale e/o della qualificazione catastale dell'unità immobiliare: il ricorrente sosteneva che il traliccio metallico con antenne non dovesse essere considerato componente essenziale dell'opificio e quindi non dovesse concorrere alla determinazione della rendita catastale dell'immobile.
La decisione
Il giudice ha ritenuto che, ai fini della determinazione della rendita catastale, l'unità immobiliare destinata a opificio debba comprendere tutti gli impianti fissi comunque ancorati al suolo, in quanto concorrono alla complessiva utilità e al valore dell'immobile. Poiché il traliccio metallico con antenne è strutturalmente connesso e funzionalmente integrato con il fabbricato, le diverse componenti formano un unico opificio indivisibilmente destinato alla funzione delle telecomunicazioni: pertanto la qualificazione catastale e la rendita complessiva devono tener conto anche del traliccio e delle antenne. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la posizione dell'ente resistente è stata confermata.
Norme richiamate
normativa catastale e principi civili sull'accessione e sugli impianti fissi
Le norme catastali e i principi del diritto civile sono interpretati nel senso che gli impianti fissi ancorati al suolo e funzionalmente connessi all'edificio costituiscono componenti dell'unità immobiliare ai fini della determinazione della rendita; l'accessione materiale e funzionale giustifica l'inclusione degli impianti nel valore catastale dell'opificio.
Massime di principio
- Per la determinazione della rendita catastale di un opificio vanno considerate tutte le componenti fisse ancorate al suolo che concorrono alla sua utilità e al suo valore, inclusi tralicci e antenne se strutturalmente e funzionalmente connessi.
- La valutazione della separabilità di impianti deve basarsi su elementi di fatto: permanenza, ancoraggio al suolo, connessione strutturale e destinazione funzionale unitaria.
- Se l'impianto è indispensabile o rilevante per la funzione produttiva dell'immobile (es. telecomunicazioni), è probabile che venga considerato parte integrante dell'opificio e incluso nella rendita catastale.
- In caso di contestazione, è opportuno documentare la sussistenza o meno della connessione strutturale e funzionale (progetti, attestazioni tecniche, vincoli contrattuali, modalità di realizzazione) per sostenere la tesi opposta all'inclusione.
- La qualificazione catastale influenza la rendita e le imposte correlate; chi intende ridurre la base imponibile dovrebbe puntare a provare che l'impianto sia mobile, non stabilmente ancorato o funzionalmente autonomo rispetto all'edificio.
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