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Sentenza

Sentenza del 28/05/2020 n. 36 - Comm. Trib. II grado di Trento

Avviso di accertamento - Notifica - Contribuente trasferitosi all'estero - Caso di irreperibilità assoluta.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della validità della notifica di avviso di accertamento effettuata ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973: il contribuente sostiene che la notifica non sia valida perché è domiciliato all'estero e non sarebbe stata rispettata la regola della corretta consegna o perché le ricerche per accertarne l'irreperibilità sarebbero insufficienti

La decisione

Il giudice ha ritenuto corretta la notifica a norma dell'art. 60, comma 1, lett. e) DPR 600/1973: l'Amministrazione ha fornito nella relata la descrizione delle ricerche effettuate e l'accertamento che il trasferimento non era un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune del domicilio fiscale. Si è quindi ritenuta integrata l'ipotesi di "irreperibilità assoluta", con conseguente validità dell'atto tributario. La cittadinanza straniera o il ritorno nel Paese d'origine non hanno ostato alla validità della notifica, purché risultino dalle formalità di notifica le ricerche effettive e l'assenza di un domicilio efficace in Italia

Norme richiamate

  • art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973

    irreperibilità assoluta con l'accertamento, previe ricerche attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune del domicilio fiscale

    La norma consente la validazione della notifica quando l'amministrazione dimostra con la relata di aver effettuato ricerche che attestano l'irreperibilità del destinatario e che il trasferimento non si limita a un mutamento di indirizzo nello stesso comune; il relativo onere probatorio grava sull'amministrazione

Massime di principio

  • La notifica ai sensi dell'art. 60(1)(e) DPR 600/1973 è valida se dalla relata risultano ricerche concrete e documentate atte a dimostrare l'irreperibilità assoluta del contribuente e l'assenza di un semplice mutamento di indirizzo nel medesimo comune
  • L'onere di provare l'irreperibilità e le ricerche effettuate è dell'Amministrazione; una relata generica o priva di dettagli rilevanti può determinare la nullità della notifica
  • La cittadinanza straniera o il ritorno nel Paese d'origine non impediscono la validità della notifica: ciò che conta è la prova che il contribuente era irreperibile in Italia e che l'Amministrazione aveva compiuto ricerche adeguate
  • Il contribuente può validamente impugnare l'atto se dimostra che l'Amministrazione non ha svolto ricerche efficaci (es. non ha verificato l'anagrafe, i recapiti lavorativi o i canali consolari) o se prova di avere un indirizzo utile non considerato
  • Prassi consigliata per casi analoghi: l'Amministrazione deve documentare nello specifico le ricerche svolte (luoghi, persone contattate, esiti) e tener conto di banche dati, anagrafe comunale e canali consolari; il contribuente che cambia residenza all'estero dovrebbe comunicare formalmente il nuovo recapito per evitare problemi di notifica

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