Sentenza del 28/05/2020 n. 403 - Corte di Giustizia UE
La Corte si pronuncia sulla riduzione di prezzo su cessioni intercomunitarie ai fini di imporre una rettifica della detrazione IVA operata inizialmente. Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 90 - Articoli da 184 a 186 - Principio di neutralità dell'IVA - Rettifica della detrazione dell'imposta operata inizialmente - Riduzioni di prezzo concesse per cessioni intracomunitarie e interne di beni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
questione pregiudiziale relativa all'interpretazione dell'articolo 185 della direttiva 2006/112/CE: se le autorità tributarie nazionali possano/debbono imporre a un soggetto passivo la rettifica di una detrazione IVA originariamente effettuata quando, in seguito, il soggetto ottiene riduzioni di prezzo su cessioni interne o intracomunitarie di beni; e se tale obbligo di rettifica sussista anche quando il fornitore ha cessato l'attività e non può più chiedere il rimborso di parte dell'IVA versata
La decisione
la Corte ha stabilito che l'articolo 185 della direttiva 2006/112/CE va interpretato nel senso che le autorità tributarie nazionali devono imporre la rettifica della detrazione IVA operata inizialmente qualora, in seguito a riduzioni di prezzo sulle cessioni interne o intracomunitarie, ritengano che la detrazione fosse superiore a quella spettante. Inoltre, la rettifica è obbligatoria anche se il fornitore ha cessato l'attività nello Stato membro e non può ottenere il rimborso dell'IVA da lui versata. La pronuncia si fonda sul principio di neutralità dell'IVA e sul fatto che il diritto alla detrazione deve corrispondere all'imposta effettivamente dovuta sulle operazioni effettuate
Norme richiamate
Direttiva 2006/112/CE del Consiglio (sistema comune d'imposta sul valore aggiunto)
articoli 184-186, con particolare riferimento all'articolo 185; richiamo anche all'articolo 90 (principio di neutralità)
l'articolo 185 impone che la detrazione IVA sia rettificata quando il diritto alla detrazione originario si dimostra eccessivo in seguito a variazioni quali riduzioni di prezzo; l'articolo 90 (neutralità) giustifica l'obbligo di correggere situazioni di deduzione indebita
Massime di principio
- Se dopo aver esercitato il diritto alla detrazione il soggetto passivo ottiene una riduzione di prezzo relativa a una precedente cessione (interna o intracomunitaria), l'amministrazione fiscale può e deve verificare e imporre la rettifica della detrazione se questa risulta superiore a quella effettivamente spettante
- La cessazione dell'attività del fornitore non exonera il cliente (cessionario) dall'obbligo di rettificare una detrazione IVA indebitamente operata: l'obbligo di rettifica è indipendente dalla possibilità del fornitore di ottenere rimborso
- In pratica il contribuente dovrebbe documentare ogni variazione (nota di credito, accordi, corrispondenza) e, se possibile, ottenere dal fornitore una nota di credito che giustifichi la rettifica contabile; comunque l'eventuale insolvenza del fornitore non impedisce alla pubblica amministrazione di richiedere il recupero dell'imposta indebitamente detratta
- Per le cessioni intracomunitarie valgono le stesse regole sostanziali: la neutralità dell'IVA impone che la detrazione rifletta l'imposta effettivamente dovuta dopo rettifiche di prezzo
- Occorre verificare e rispettare i termini di prescrizione e le regole procedurali nazionali per l'attuazione della rettifica, compatibilmente con i principi e le obbligazioni derivanti dalla direttiva comunitaria
- Quando possibile, il contribuente dovrebbe anticipare la gestione del rischio (clausole contrattuali, garanzie, procedure di storno/nota di credito) per evitare esposizioni fiscali se il fornitore dovesse poi cessare l'attività
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