Sentenza del 28/05/2020 n. 37 - Comm. Trib. II grado di Trento
Imposta sulla pubblicità - Postazioni di distribuzione automatica di fototessere e di alimenti e bevande - Esenzione fiscale prevista per le insegne di esercizio - Inapplicabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità sulle superfici (pannelli) apposte su postazioni automatiche erogatrici di fototessere e di alimenti e bevande, sostenendo che tali pannelli dovessero rientrare tra le "insegne di esercizio" e quindi beneficiare dell'esenzione fiscale prevista per le insegne di esercizio.
La decisione
Il giudice ha ritenuto che le macchine distributrici automatiche e le cabine per fototessere non costituiscono sedi dell'impresa (né legali, né secondarie, né di effettivo esercizio), poiché presso di esse non si svolgono attività amministrative o di direzione, né vi operano organi amministrativi o dipendenti. Tali postazioni sono beni dislocati e fanno parte dell'azienda secondo la definizione dell'art. 2555 c.c., ma non assumono la natura di locale o sede d'esercizio che giustifichi l'esenzione per insegne di esercizio. Di conseguenza i pannelli sulle macchine non godono dell'esenzione e sono soggetti all'imposta sulla pubblicità.
Norme richiamate
L'art. 2555 c.c. definisce l'azienda come il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa; le postazioni automatiche rientrano tra i beni dell'azienda ma non assumono la qualifica di sede d'impresa con funzioni amministrative o di direzione.
normativa sulle esenzioni per le insegne di esercizio (imposta sulla pubblicità / regolamenti comunali)
Le esenzioni riconosciute alle insegne di esercizio si applicano a segnaletiche riferibili alla sede o all'esercizio dell'attività; poiché le macchine automatiche non costituiscono sede d'esercizio, i pannelli applicati su di esse non possono beneficiare dell'esenzione.
Massime di principio
- Una postazione automatica (vending machine, cabina fototessera) è considerata un bene dell'azienda ma non una sede d'impresa se non vi si svolgono attività amministrative o non vi è personale stabile: in tal caso le superfici pubblicitarie/apposte non sono insegne di esercizio esenti.
- Per qualificare un'insegna come "insegna di esercizio" occorre dimostrare il suo collegamento a una sede dell'attività (presenza stabile di attività amministrative, direzione o organi/dipendenti) e non il semplice uso commerciale o funzionale del bene.
- Se si vuole ottenere l'esenzione per insegne su dispositivi o strutture atipiche, è necessario fornire prove concrete della natura di sede (contratti di locazione che qualificano il luogo come sede, presenza continuativa di personale o di elementi amministrativi, autorizzazioni che riconoscano la funzione di sede).
- In assenza di tali elementi la pubblicità su beni mobili dislocati in vari punti del territorio è normalmente soggetta all'imposta sulla pubblicità e non rientra nelle esenzioni previste per le insegne di esercizio.
- In caso di contenzioso, raccogliere documentazione fotografica, contrattuale e dichiarazioni che attestino la presenza o l'assenza di attività amministrative o di direzione presso la postazione può essere decisivo per sostenere la qualificazione giuridica richiesta.
Testo integrale
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