Cassazione Civile, Sentenza n. 6278/2023 del 02/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano quattro avvisi di accertamento IRES e IRAP (anni 2008-2011) emessi nei confronti della Dubai Business LLP, ritenuta esterovestita. La Guardia di Finanza aveva contestato la fittizia sede londinese e ritenuto che il domicilio fiscale coincidesse con la sede amministrativa della Ellebiemme S.r.l. di Treviglio, presso la quale era stata trovata documentazione. Gli avvisi furono notificati ai ricorrenti per il loro ruolo di amministratori di fatto. In grado dappello la CTR riformò la sentenza di primo grado ritenendo che i redditi della Dubai LLP dovessero essere imputati ai ricorrenti, sia per trasparenza sia in ragione di responsabilita dei liquidatori/gestori, e rigettò alcune eccezioni processuali sollevate dai ricorrenti. I ricorrenti proposero ricorso per cassazione con 14 motivi, deducendo vizi di notifica, di competenza, di extrapetizione, omissione di decisione su fatti rilevanti e illegittima imputazione dei redditi ai singoli senza corretta quantificazione e notifiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibili alcuni motivi (1,3,6,7) e non fondati altri (2,8). Ha invece accolto i motivi 9 e 14 (con assorbimento dei motivi 4,5,10,11,12,13), rilevando che la sentenza di appello era viziata per extrapetizione laddove imputava direttamente ai ricorrenti i redditi della societa esterovestita e, sotto altro profilo, per avere attribuito responsabilita e imputazione dei redditi sulla base della qualifica di liquidatori e della Ellebiemme senza elementi processuali adeguati (mancata prova che Sannino fosse liquidatore e mancata notifica di accertamenti alla societa interessata). Per tali ragioni la Corte ha cassato la sentenza impugnata nei punti indicati e ha rinviato al giudice di merito, condannando l'Amministrazione alle spese di cassazione. Il ricorso e stato quindi in parte accolto e la pronuncia di appello annullata e rinviata.
Norme richiamate
Norma invocata per censurare omissioni motivazionali e mancato esame di fatti decisivi; la Corte richiama i limiti e i requisiti dellart. 360 n.5 relativi al vizio di omesso esame di fatto.
art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (richiamato dall'art. 8, comma 8, d.l. 29 dicembre 2022, n. 198)
Riferimento procedurale all'udienza svolta secondo la disciplina emergenziale richiamata.
d.lgs. n. 546/1992 (artt. 14, 16, 17, 20, 53 richiamati)
Norme del processo tributario invocate dalle parti in relazione a questioni di notifica, costituzione in giudizio e impugnazione; la Corte ne valuta la corretta applicazione in relazione alle doglianze sui vizi procedurali.
d.P.R. n. 917/1986 (TUIR), art. 73, comma 3
individua i criteri di collegamento la sede legale, la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale
La Corte riafferma che i tre criteri (sede legale, sede di amministrazione, oggetto principale) sono alternativi e paritetici per determinare la residenza fiscale delle societa; ha ritenuto che la CTR abbia oltrepassato il tema dell'accertamento originario rimettendo i redditi ai soci senza corretto inquadramento.
Richiamato dai ricorrenti in tema di destinatari dell'avviso di accertamento quando si imputa reddito per trasparenza; la Corte ha rilevato che mancavano elementi per ritenere esaurita la regolarita notificatoria nei confronti dei soggetti effettivamente interessati.
Norma sulla responsabilita dei liquidatori; la Corte ha osservato che la decisione di appello si fondava su ragioni di responsabilita dei liquidatori senza che vi fossero nel processo gli elementi richiesti per applicare tale disciplina.
Richiamato dai ricorrenti per lamentare l'introduzione d'ufficio di questioni non dedotte e la mancata concessione del termine per memorie; la Corte ha valutato la inappropriatezza di alcuni sviluppi decisionali rispetto all'oggetto del giudizio.
Norma sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha ritenuto che la CTR sia incorsa in extrapetizione imputando redditi e responsabilita non previamente contestate in modo congruo.
Richiamato in relazione al tema delle presunzioni; i ricorrenti censuravano l'uso di deduzioni presuntive multiple, che la Corte ha tenuto presente nell'assorbimento di alcuni motivi.
Richiamato dai ricorrenti in tema di sanzioni amministrative esclusivamente a carico della societa; la Corte ha considerato inammissibile o non fondato il relativo motivo per carenze di specificazione.
art. 5, 73 e 89 TUIR; art. 53 Cost.
Richiami normativi e costituzionali posti a fondamento delle doglianze sulla corretta qualificazione dei redditi e sulla capacita contributiva; la Corte ha valutato che l'imputazione per trasparenza richiede adeguata base probatoria e rispetto dei criteri di proporzionalita.
Massime di principio
- Il giudice non puo decidere oltre il perimetro delle questioni dedotte dalle parti: l'attribuzione diretta di redditi della societa a soggetti diversi richiede che l'Amministrazione abbia espresso e provato tale contestazione e che i soggetti interessati siano stati regolarmente notificati.
- Per ritenere una societa fiscalmente residente in Italia ai sensi dell'art. 73 TUIR occorre valutare uno dei tre criteri alternativi (sede legale, sede amministrazione, oggetto principale) con adeguata prova; l'accertamento non puo essere surrogato da deduzioni non specificate in giudizio.
- L'imputazione dei redditi 'per trasparenza' ai soci necessita di corretta identificazione dello status societario, della qualita di socio e della percentuale di partecipazione: va rispettato il criterio proporzionale di attribuzione e la corretta qualificazione fiscale (IRES vs IRPEF).
- Se l'Amministrazione ritiene rilevante la qualita di liquidatore per attribuire responsabilita o redditi, deve dimostrare la qualifica effettiva e notificare gli atti alla societa e ai soggetti rilevanti; diversamente l'accertamento puo essere annullato per carenza di prova o extrapetizione.
- I motivi di cassazione per omesso esame di fatto ai sensi dell'art. 360 c.p.c. richiedono una puntuale indicazione del fatto storico omesso, della sua fonte negli atti e della sua decisivita; senza cio il motivo e inammissibile.
- La mancata notifica di atti a determinati soggetti puo essere superata se gli stessi sono stati validamente coinvolti nel giudizio in altra qualita (es. amministratori di fatto) e hanno svolto difese, ma occorre valutare caso per caso la regolarita della notificazione.
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