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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6262/2023 del 02/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per revocazione avverso l'ordinanza n. 28971/2021 della Corte di Cassazione (non notificata), deducendo un doppio errore 'revocatorio' di fatto: 1) la Suprema Corte non avrebbe considerato che l'Agenzia delle Entrate, nelle more del giudizio di ottemperanza, aveva già rimborsato alla banca la somma di euro 5.565.527,05; 2) non avrebbe considerato la richiesta dell'Agenzia di dichiarare cessata la materia del contendere fino a concorrenza di tale somma. Il ricorso invocava gli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4 c.p.c. (revocazione). In precedenza le sentenze di merito avevano riconosciuto crediti e interessi alla Banca; la Corte di Cassazione, con l'ordinanza impugnata, aveva cassato con rinvio la sentenza di ottemperanza ritenendo che nel dispositivo fossero stati conteggiati interessi ultradecennali che la motivazione aveva escluso.

La decisione

Il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le questioni deliberate in Cassazione consistessero in questioni di diritto (la sussistenza di un contrasto insanabile fra motivazione e dispositivo e la rilevanza di un prospetto allegato), non in errori di fatto idonei a giustificare la revocazione. Pertanto il rimedio di revocazione non poteva essere utilizzato per riaprire questioni già decise in sede di legittimità. La Banca è stata condannata a rimborsare le spese del giudizio all'Agenzia delle Entrate, liquidate in euro 20.000 per onorari, oltre alle spese prenotate a debito, e a versare l'ulteriore contributo unificato previsto dal D.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    Norma che disciplina la revocazione per fatti nuovi o documenti sopravvenuti e per altri specifici vizi di fatto. La Corte ha ritenuto che le doglianze proposte costituissero questioni di diritto già affrontate in Cassazione e non nuovi fatti idonei alla revocazione.

  • art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Prevede la revocazione per sentenza pronunciata sulla base di documento falso o da persona che non ha provveduto alla comparizione. La Corte ha ritenuto inesistente il presupposto revocatorio invocato dalla ricorrente, perché la materia era stata decisa in diritto.

  • art. 1283 c.c.

    Richiamato nei fatti come norma che disciplina gli interessi anatocistici; nella vicenda di merito la C.T.R. aveva riconosciuto gli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c.

  • art. 23, comma 8-bis del d.l. n. 137/2020, conv. in l. n. 176/2020

    Norma che ha disciplinato lo svolgimento delle udienze in presenza su istanza della parte in un periodo emergenziale; richiamata per la/udienza pubblica tenuta il 21 dicembre 2022.

  • art. 380-bis, comma 2 c.p.c.

    Previsione procedurale citata con riferimento alla memoria depositata dalla banca nel giudizio di cassazione; attiene alla possibilità di depositare memorie nel procedimento di legittimità.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Norme sul contributo unificato: la Corte dà atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato secondo quanto previsto dal comma 1-bis e attesta la sussistenza dei presupposti per il versamento ai sensi del comma 1-quater.

Massime di principio

  • La revocazione (art. 391-bis e art. 395 c.p.c.) è rimedio estremamente limitato: è ammessa per specifici vizi di fatto (es. documenti nuovi, documenti falsi, fatti sopravvenuti) e non per rinnovare o riformulare questioni di diritto già decise in sede di legittimità.
  • Se la questione verte sull'esistenza di un contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza, occorre valutare se tale contrasto possa essere risolto con strumenti ordinari d'impugnazione; se la questione è stata già esaminata in Cassazione come questione di diritto, la revocazione sarà inammissibile.
  • Quando si sostiene che l'altra parte ha già eseguito pagamenti rilevanti ai fini della controversia, è fondamentale che tali pagamenti siano documentati nel processo e contestati/valorati nelle impugnazioni ordinarie; omissioni o affidamento a elementi esterni non contenuti nella sentenza possono non essere idonei a fondare la revocazione.
  • Non è ammesso utilizzare la revocazione come strumento per ottenere una nuova valutazione del merito o per chiedere alla Corte di riesaminare la corretta interpretazione di norme civilistiche o contabili già valutate dalla Corte di Cassazione.
  • Prima di proporre una revocazione è necessario verificare che si tratti effettivamente di un errore di fatto nuovo o di documenti falsi/non conosciuti, e non di una diversa interpretazione giuridica: la qualificazione della questione (fatto vs diritto) è determinante per l'ammissibilità del rimedio.

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