Cassazione Civile, Sentenza n. 6267/2023 del 02/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento ICI per l'anno 2003 relativo all'imposizione di un'area ritenuta dal contribuente pertinenziale dell'immobile principale. Il ricorrente ha lamentato, tra l'altro, che la mancata indicazione della pertinenzialità nella denuncia non impedisce di far valere il vincolo in giudizio (richiamando orientamenti relativi ad altre imposte), che l'accatastamento unitario e le prove fotografiche dimostravano la pertinenzialità, e che non era necessario dimostrare opere di difficile rimozione o che l'edificabilità dell'area fosse rilevante; ha dedotto sei motivi di cassazione (violazione di legge e vizi di motivazione/omesso esame).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto decisivo il principio consolidato secondo cui, in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI/IMU), l'esistenza del vincolo di pertinenzialità comportante l'esonero dall'imposizione deve essere specificamente denunciata dal contribuente nell'atto dichiarativo; la mancata dichiarazione non è emendabile esclusivamente in sede contenziosa sollevando per la prima volta la questione. La Corte ha escluso l'estensione al regime ICI/IMU del principio applicato ad altre imposte (ex Sez. U. n.13378/2016 sulle imposte sui redditi) e ha affermato che la pertinenzialità implica anche una scelta del proprietario (elemento soggettivo). Per essere accolti, gli altri motivi non avrebbero potuto superare la carenza della preventiva denuncia. Condanna del ricorrente alle spese e liquidazione degli oneri accessori; dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
d.lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a
La disposizione è stata interpretata nella prospettiva che l'esonero dall'imposizione per pertinenzialità si fondi su una scelta del contribuente e pertanto richieda la specifica dichiarazione/denuncia della qualifica pertinenziale; la mancata indicazione non è sanabile per la prima volta in sede giudiziale.
Riferimento al principio civile della destinazione di un bene al servizio di un altro: la pertinenzialità comporta, oltre all'elemento oggettivo, anche un elemento soggettivo consistente nella scelta del proprietario.
art. 360 cod. proc. civ., comma 1 (numeri 3,4,5)
Norma processuale richiamata per inquadrare i motivi di cassazione (violazione di legge, vizio di motivazione, omesso esame). La Corte ha ritenuto infondati o assorbiti tali motivi in ragione della mancata denuncia della pertinenzialità.
d.P.R. n. 322 del 1998, artt. 2 e 8
Citati contestualmente alla decisione delle Sezioni Unite su altre imposte (correzione/integrazione di dichiarazioni): la Corte ha osservato che la possibilità di correggere la dichiarazione prevista per le imposte sui redditi non è estendibile al regime ICI/IMU in relazione alla dichiarazione di pertinenzialità.
d.l. n. 223/2006, art. 37, comma 53 (conv. in l. n. 248/2006)
Richiamato per spiegare che, pur venendo meno l'obbligo di dichiarazione ICI in alcune fasi, restano fermi gli adempimenti in materia di riduzioni d'imposta e che ai fini dell'esclusione dell'autonoma imponibilità per pertinenzialità è necessaria la specifica dichiarazione.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (introdotto da legge n. 228/2012, comma 17)
Norma richiamata in dispositivo per disporre l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- In materia di ICI/IMU, la qualificazione di una area come pertinenziale che esclude l'autonoma imponibilità deve essere specificamente denunciata dal contribuente: la mancata indicazione in dichiarazione impedisce, di norma, di far valere per la prima volta il vincolo in sede contenziosa.
- La pertinenzialità richiede non solo elementi oggettivi (destinazione durevole del bene) ma anche l'elemento soggettivo della scelta del proprietario: quindi prova documentale antecedente e dichiarazioni formali sono determinanti.
- Prove come accatastamento unitario o fotografie possono non essere sufficienti se non dimostrano la scelta di destinazione durevole; l'onere della prova circa la pertinenzialità grava sul contribuente.
- Argomentazioni basate su possibilità edificatoria dell'area o sulla mancanza di opere permanenti possono essere valutate ma non sopperiscono all'assenza della preventiva denuncia della pertinenzialità.
- Per evitare contenziosi perdenti, è consigliabile indicare esplicitamente nella dichiarazione comunale la qualità pertinenziale delle aree che si ritengono tali e conservare ed esibire documentazione comprovante la destinazione duratura al servizio dell'immobile principale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 2 mar 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 6235/2023 del 02/03/2023
- Sentenza civile · 2 mar 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 6258/2023 del 02/03/2023
- Sentenza civile · 2 mar 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 6260/2023 del 02/03/2023
- Sentenza civile · 2 mar 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 6262/2023 del 02/03/2023
- Sentenza civile · 2 mar 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 6263/2023 del 02/03/2023
- Sentenza civile · 2 mar 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 6269/2023 del 02/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →