Cassazione Civile, Sentenza n. 6258/2023 del 02/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Contestazione fiscale relativa al mancato o parziale inserimento nel quadro RW e alla presunta omissione di disponibilità finanziarie detenute all'estero per gli anni 2004-2008. L'Ufficio inviò questionario e poi notificò avvisi di accertamento ex art. 41-bis DPR 600/1973 fondati sull'art. 12, comma 2, d.l. 78/2009 per gli anni 2005, 2006 e 2008. In particolare la controversia riguarda la qualificazione di alcune relazioni bancarie estere (tra cui 'Chopin' per €601.017,57) come non coperte dallo 'scudo fiscale' e dunque tassabili, la possibilità per l'Amministrazione di utilizzare documenti provenienti da rogatorie internazionali (Principato di Monaco) e l'effetto di un sequestro penale sulla obbligatorietà di indicare le disponibilità nel quadro RW e sulla tassazione dei redditi di capitale prodotti durante il sequestro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della contribuente. Ha confermato che la CTR aveva correttamente ritenuto non 'scudata' la somma riferita al conto 'Chopin' e che l'Agenzia poteva utilizzarne i documenti ottenuti da rogatorie. Ha inoltre affermato che l'obbligo di indicazione nel quadro RW sussisteva nonostante il sequestro, poiché la disponibilità giuridico-formale rimaneva in capo alla titolare, e che la presunzione di cui all'art. 12, comma 2, d.l. 78/2009 poteva essere applicata ove la contribuente non avesse fornito la prova contraria. Il ricorso è stato rigettato e la ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio (liquidate in euro 10.000 per onorari, oltre alle spese prenotate a debito). La Corte ha inoltre rilevato la possibilità di applicazione degli obblighi relativi al contributo unificato ai sensi dell'art.13 DPR 115/2002.
Norme richiamate
art. 12, comma 2, d.l. n. 78/2009 (conv. l. n. 102/2009)
Predispone una presunzione legale relativa che consente all'Amministrazione di ricollegare disponibilità estere a redditi sottratti a tassazione; l'onere della prova per smentire la presunzione grava sul contribuente.
art. 4, comma 1, d.l. n. 167/1990 (conv. l. n. 227/1990)
le persone fisiche ... residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero attivita' estere di natura finanziaria ... devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi
Stabilisce l'obbligo di indicazione nel quadro RW per investimenti e attività finanziarie estere suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia; il requisito della disponibilità giuridico-formale non viene meno per effetto di un sequestro penale temporaneo.
R.D. 20 maggio 1866 n. 2940 (ratifica Convenzione Italia-Principato di Monaco, art. 13)
La norma evocata è stata espressamente abrogata dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 212/2010 (con decorrenza 16/12/2010); dunque non può più impedire l'utilizzo a fini fiscali di documenti trasmessi dal Principato di Monaco in esecuzione di rogatorie.
Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale 20 aprile 1959, artt. 2 e 5 (rat. con l. 215/1961)
Gli artt. 2 e 5 disciplinano i casi in cui lo Stato richiesto può rifiutare o riservarsi la collaborazione; non impediscono l'utilizzazione a fini fiscali di documenti già consegnati all'autorità giudiziaria italiana in esecuzione di una rogatoria.
d.P.R. n. 917/1986 (TUIR), artt. 45 e 68
Riguardano la tassazione dei redditi di capitale e le regole generali di imposizione; nel caso specifico la questione centrale era la presunzione di evasione e la prova della provenienza delle somme, non la tassazione dei frutti ricevuti solo al dissequestro.
d.P.R. 22 luglio 1998 n. 322, art. 2
Disciplina gli obblighi di compilazione delle dichiarazioni fiscali; rilevante a supporto dell'obbligo di indicazione delle attività estere secondo il modello dichiarativo.
d.lgs. n. 212/2010, art. 1, comma 1
Ha abrogato la precedente disciplina (R.D. 1866) che poteva limitare l'utilizzo di informazioni provenienti dal Principato di Monaco; conseguentemente non sussistono più limiti derivanti da quella fonte al ricorso ai documenti rogatoriali ai fini fiscali.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Regolano il contributo unificato nei giudizi, con possibilità di ulteriore versamento da parte della ricorrente se dovuto; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione.
Massime di principio
- I documenti ottenuti tramite rogatorie internazionali e acquisiti nell'ambito di procedimenti penali, una volta trasmessi all'autorità giudiziaria italiana, possono essere utilizzati dall'Amministrazione finanziaria per accertamenti fiscali, salvo specifiche norme sopravvenute che dispongano altrimenti.
- L'obbligo di indicare nel quadro RW le attività finanziarie estere concerne la disponibilità giuridico-formale: il mero vincolo temporaneo di sequestro penale non esonera il titolare dall'obbligo dichiarativo.
- Lo 'scudo fiscale' copre soltanto le attività e le relazioni bancarie espressamente e documentatamente indicate nelle dichiarazioni di emersione; l'onere di provare che una specifica relazione era inclusa nello scudo grava sul contribuente.
- L'art. 12, comma 2, d.l. 78/2009 instaura una presunzione che agevola l'Amministrazione nel recupero di somme estere; il contribuente deve fornire elementi probatori efficaci per superare tale presunzione.
- Il ravvedimento operoso può essere precluso se l'atto di verifica o la contestazione formale dell'Amministrazione sono già iniziati; pertanto la tempestività del ravvedimento è cruciale per la sua efficacia.
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