Cassazione Civile, Sentenza n. 6260/2023 del 02/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato un avviso di accertamento ICI per gli anni 2008-2009 relativo a un'area non censita autonomamente in catasto e ritenuta dal Comune imponibile perché non qualificata come pertinenza dell'abitazione principale. In primo e secondo grado i giudici hanno rigettato il ricorso ritenendo che per qualificare un'area edificabile come pertinenza sia necessaria una modificazione oggettiva e funzionale dello stato dei luoghi che sterilizzi in concreto e stabilmente lo ius aedificandi. In cassazione sono stati proposti sette motivi: carenza o apparenza della motivazione; violazione dell'art. 2, co.1, lett. a) d.lgs. 504/1992 (sull'onere di indicare la pertinenzialità nella denuncia); rilievo dell'accatastamento unitario; richiamo alla natura reale della pertinenzialità che non richiederebbe opere di difficile rimozione; irrilevanza dell'edificabilità dell'area; tautologicità della motivazione; omesso esame del fatto decisivo consistente nell'impossibilità di ulteriore sviluppo edificatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili alcuni motivi per mancato collegamento con la decisione impugnata (es. mancata indicazione della pertinenzialità, rilievo dell'accatastamento, presunta insufficienza della destinazione a giardino) e infondati altri motivi sostanziali. In particolare ha confermato il principio applicato dai giudici di merito secondo cui la qualifica di pertinenza richiede, oltre gli elementi soggettivi/oggettivi dell'art. 817 c.c., la prova di una modificazione oggettiva e funzionale dello stato dei luoghi che renda stabile e non rimovibile la destinazione del bene al servizio del principale; ha escluso che l'edificabilità dell'area, di per sé, impedisca la pertinenzialità, ma ha approvato la valutazione di merito che in concreto ha riscontrato l'assenza dei requisiti. Il settimo motivo è stato dichiarato inammissibile per effetto della regola del "doppio conforme" (art. 348-ter c.p.c.). Condanna del ricorrente alle spese di lite (e liquidazione degli importi indicati) e dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo ai sensi dell'art. 13, co.1-quater DPR n.115/2002 (come richiamato).
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4, 5
Usato per contestare vizi di motivazione, violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha dichiarato inammissibili o infondati taluni motivi per mancata connessione con la decisione impugnata o perché la motivazione di merito è risultata sufficiente.
art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 504/1992
Norma che disciplina l'esenzione ICI per le pertinenze; la Corte precisa che la qualificazione come pertinenza si ricava dai requisiti dell'art. 817 c.c. e non richiede necessariamente che il contribuente abbia indicato la pertinenzialità nella denuncia (ma il ricorso in cassazione deve comunque collegare il motivo alla decisione impugnata).
art. 817 c.c.
Richiamato come criterio sostanziale per definire la pertinenzialità: occorrono presupposti oggettivi e soggettivi di asservimento e stabile destinazione al servizio del bene principale.
art. 348-ter c.p.c.
Applicato nella sua disciplina sul c.d. "doppio conforme": quando la decisione di secondo grado conferma quella di primo grado su medesime basi logico-argomentative, è inammissibile la censura per omesso esame di fatti decisivi in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012)
Norma richiamata per giustificare l'applicabilità di un ulteriore onere/contributo da versare a carico del ricorrente in caso di soccombenza.
Giurisprudenza richiamata (es. Sez. U., n. 13378/2016; Sez. 5 n. 13742/2019; Sez. 6-5 n. 2128/2019 e altre)
La Corte si è richiamata a precedenti secondo i quali la pertinenzialità può coesistere con l'edificabilità astratta dell'area, ma per concretizzarsi non può essere meramente rimovibile: occorre prova della modifica stabile dello stato dei luoghi che sterilizzi lo ius aedificandi.
Massime di principio
- Per qualificare un'area come pertinenziale ai fini ICI non basta l'accatastamento unitario o la mera destinazione formale: è necessaria la prova della stabile destinazione al servizio del fabbricato principale secondo i requisiti dell'art. 817 c.c.
- L'edificabilità di un'area non esclude automaticamente la pertinenzialità; tuttavia, se l'accessorietà è facilmente annullabile dallo sfruttamento della potenzialità edificatoria, il vincolo pertinenziale potrebbe non sussistere.
- La mancata indicazione della pertinenzialità nella denuncia non costituisce di per sé motivo decisivo se la decisione di merito non si è fondata su tale omissione; in cassazione i motivi devono essere chiaramente collegati alle ragioni della pronuncia impugnata, altrimenti sono inammissibili.
- Se la sentenza di appello conferma di fatto la motivazione del primo grado ("doppio conforme"), non è possibile in cassazione sollevare nuovamente l'omesso esame di fatti decisivi richiamando fatti già valutati allo stesso modo dai giudici di merito.
- In controversie simili è essenziale produrre elementi di fatto che dimostrino la modifica oggettiva e duratura dello stato dei luoghi (es. opere non rimovibili, destinazione d'uso consolidata) per ottenere il riconoscimento della pertinenzialità e l'esenzione fiscale.
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