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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20635/2022 del 28/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di responsabilità amministrativa in cui un funzionario pubblico era stato condannato per avere concorso alla realizzazione e al successivo utilizzo parziale, come alloggio di servizio a proprio beneficio, di un immobile demaniale formalmente destinato a casermetta del Corpo Forestale dello Stato. La Corte dei conti aveva ritenuto che le spese di ristrutturazione fossero state inutilmente sostenute e che la destinazione dell'immobile fosse stata sviata da finalità pubbliche a fini personali, con conseguente danno erariale. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) difetto di giurisdizione per eccesso di potere giurisdizionale, sostenendo che la Corte dei conti avesse disapplicato la disciplina sugli alloggi di servizio e sulle opere pubbliche, nonostante un precedente giudicato amministrativo favorevole; 2) ulteriore eccesso di potere giurisdizionale per avere liquidato il danno in via equitativa in asserita violazione dell'art. 1226 c.c.; 3) violazione delle regole sulla responsabilità aquiliana e sull'onere della prova, assumendo che non fosse stata dimostrata una sua responsabilità personale né un interesse privato idoneo a fondare la condanna.

La decisione

Le Sezioni unite hanno ritenuto che tutte le censure investissero soltanto il modo di esercizio della giurisdizione contabile, cioè errores in iudicando e questioni di merito, e non i limiti esterni della giurisdizione. Hanno quindi escluso che vi fosse un vero difetto di giurisdizione o un eccesso di potere giurisdizionale sindacabile in cassazione. È stato affermato che la valutazione della responsabilità erariale, l'interpretazione delle norme sugli alloggi di servizio, la ricostruzione dei fatti e la quantificazione del danno rientrano nei limiti interni della giurisdizione. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, senza statuizione sulle spese, con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 8, Cost.

    il ricorso per cassazione contro le decisioni della Corte dei conti è ammesso solo per motivi inerenti alla giurisdizione, cioè per vizi dei limiti esterni della giurisdizione

  • art. 103 Cost.

    richiamato insieme all'art. 111 Cost. come parametro del riparto di giurisdizione e dei limiti del sindacato della Cassazione

  • art. 360, comma 1, c.p.c.

    richiamato dal ricorrente, ma le doglianze sono state ritenute estranee ai motivi inerenti alla giurisdizione

  • art. 362 c.p.c.

    consente il ricorso alle Sezioni unite solo per motivi inerenti alla giurisdizione

  • art. 207 d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174

    richiamato quale base del controllo della Cassazione sulle sentenze del giudice contabile limitato ai confini esterni della giurisdizione

  • art. 30 L. n. 166/2002

    invocato dal ricorrente per sostenere la legittimità dell'utilizzo dell'immobile e la destinazione ad alloggio di servizio

  • art. 34 codice della navigazione

    invocato dal ricorrente quale disciplina rilevante per la destinazione del bene e per escludere la responsabilità

  • art. 14, comma 7, L. n. 109/1994

    invocato come norma che avrebbe consentito o regolato le opere eseguite sull'immobile

  • art. 1, comma 1, L. n. 20/1994

    richiamato in relazione ai presupposti della responsabilità amministrativa e del danno erariale

  • art. 21 d.l. n. 76/2020

    richiamato dal ricorrente nel novero delle norme asseritamente violate

  • art. 8, comma 1, d.l. n. 400/1993

    richiamato dal ricorrente nel quadro delle norme asseritamente disapplicate

  • art. 1226 c.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare la liquidazione equitativa del danno; la Corte ha escluso che vi fosse un uso improprio della norma tale da integrare eccesso di potere giurisdizionale

  • art. 2056 c.c.

    richiamato implicitamente come norma che consente il richiamo ai criteri di liquidazione del danno

  • art. 24 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della lesione del diritto di difesa, ma la censura è stata ricondotta a questioni di merito

  • art. 2697 c.c.

    invocato per contestare la prova della responsabilità e del danno; la Corte ha ritenuto la doglianza attinente ai limiti interni della giurisdizione

  • art. 2043 c.c.

    richiamato in relazione alla responsabilità aquiliana/erariale; la Corte ha ritenuto che la sua applicazione o interpretazione non integrasse vizio di giurisdizione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro una sentenza della Corte dei conti è ammissibile solo se denuncia un vero vizio di giurisdizione, cioè lo sconfinamento dai limiti esterni della giurisdizione; non sono invece deducibili come motivi di giurisdizione gli errores in iudicando o in procedendo relativi all'interpretazione e applicazione delle norme sostanziali o processuali.
  • La contestazione della ricostruzione dei fatti, della valutazione delle prove e della sussistenza della responsabilità amministrativa costituisce censura sul merito della decisione contabile e non può essere trasformata in un motivo di eccesso di potere giurisdizionale.
  • La liquidazione del danno da parte del giudice contabile, quando si fondi sugli accertamenti istruttori e sulla documentazione acquisita, non integra eccesso di potere giurisdizionale solo perché la parte ritenga erroneo il criterio adottato o inapplicabile il parametro normativo richiamato.
  • Non vi è giudicato implicito sulla giurisdizione idoneo a precludere il sindacato delle Sezioni unite quando la questione sia stata decisa solo implicitamente dal giudice speciale di primo grado e sia poi devoluta al giudice di appello del medesimo plesso giurisdizionale.
  • L'erronea applicazione di discipline specifiche o generali sulla responsabilità erariale, sugli alloggi di servizio o sulla quantificazione del danno non comporta di per sé difetto di giurisdizione, perché attiene al modo di esercizio della funzione giurisdizionale e non ai suoi limiti esterni.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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