Cassazione Civile, Ordinanza n. 18096/2025 del 03/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fallimento)
La controversia
Una procedura fallimentare ha contestato, davanti al giudice tributario, una pluralità di cartelle esattoriali relative a imposte e tributi (Irpeg, Ilor, Iva, ritenute alla fonte e Tarsu), deducendo in particolare l’omessa notificazione delle cartelle e degli eventuali atti successivi, nonché la prescrizione dei crediti dopo le pretese notifiche. La CTP aveva dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di interesse, ritenendo che le contestazioni dovessero essere fatte valere in sede fallimentare; la CTR, invece, aveva esaminato il merito e rigettato l’impugnazione affermando, in modo sintetico, la regolarità delle notifiche e l’assenza di prescrizione. In cassazione il fallimento ha proposto sette motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa pronuncia sulle censure di mancata notifica e prescrizione; violazione delle norme sulla prescrizione decennale e quinquennale; omessa applicazione dell’annullamento ex lege della TARSU; illegittima condanna alle spese in assenza di appello incidentale. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso incidentale sostenendo l’inammissibilità dell’impugnazione, in quanto rivolta a un estratto di ruolo e comunque non più consentita nei termini prospettati.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo non pertinente la questione dell’impugnabilità dell’estratto di ruolo, perché nel caso concreto il fallimento aveva impugnato direttamente le cartelle di pagamento di cui era venuto a conoscenza solo a seguito dell’iniziativa del Fisco in sede concorsuale. Ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo la motivazione della CTR meramente apparente: il giudice di merito si era limitato ad affermare la regolarità delle notifiche e la prescrizione decennale senza spiegare le ragioni della decisione, senza esaminare la questione degli atti successivi e senza confrontarsi con l’orientamento di legittimità sulla prescrizione. Sono stati dichiarati assorbiti i motivi secondo, terzo, quarto, quinto e settimo; il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, perché la CTR aveva già accertato l’avvenuto annullamento ex lege delle cartelle TARSU. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è stato invocato per denunciare nullità della sentenza per omessa pronuncia e motivazione apparente
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stato invocato per dedurre violazioni di legge sostanziale e processuale
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
la motivazione deve consentire di comprendere l’iter logico-giuridico; una motivazione apodittica e priva di spiegazione è solo apparente
il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni ritualmente proposte
artt. 2943, 2945, 2946 e 2948 c.c.
richiamati in relazione alla prescrizione dei crediti tributari e dei relativi accessori
richiamato in relazione alla notificazione delle cartelle
richiamato a sostegno della censura sulla motivazione e sul mancato corretto accertamento dei fatti
richiamato nel contesto della decisione tributaria e della valutazione delle prove
art. 36, secondo comma, D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria
art. 20, comma 3, D.Lgs. n. 472 del 1997
richiamato con riferimento alla prescrizione quinquennale di sanzioni e accessori
art. 4 D.L. n. 119 del 2018, conv. in L. n. 136 del 2018
richiamato dal ricorrente per sostenere l’annullamento ex lege della TARSU per alcune annualità
richiamato in relazione alla condanna alle spese
richiamato in relazione ai limiti dell’impugnazione
richiamato per la doglianza sulla mancata impugnazione incidentale
artt. 23 e 54 D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamati in relazione al regime delle impugnazioni nel processo tributario
art. 19 D.Lgs. n. 472 del 1997
invocato nel ricorso incidentale per sostenere l’inammissibilità della specifica impugnazione
art. 12, comma 4-bis, D.P.R. n. 602 del 1973
richiamato dall’Agenzia per escludere, in via generale, l’impugnazione dell’estratto di ruolo con contestazione dell’omessa notifica, salvo casi particolari
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ha escluso la sua applicazione al ricorso incidentale dell’Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è meramente apparente quando afferma apoditticamente un esito senza esporre le ragioni fattuali e giuridiche della decisione, impedendo il controllo di legittimità.
- Il giudice di merito deve esaminare tutte le questioni decisive ritualmente dedotte, incluse quelle relative alla notificazione dell’atto impositivo e alla prescrizione del credito; l’omissione determina nullità per vizio di motivazione o omessa pronuncia.
- In materia di crediti tributari iscritti a ruolo, la prescrizione va valutata in relazione alla natura del singolo credito e non può essere affermata in modo generico come decennale per il solo fatto della notifica della cartella.
- Le censure sulla prescrizione di sanzioni e accessori richiedono una specifica considerazione distinta da quella del tributo principale, secondo il relativo termine prescrizionale.
- La questione dell’impugnabilità dell’estratto di ruolo è irrilevante quando il contribuente abbia impugnato direttamente le cartelle di pagamento oggetto della pretesa, senza che la controversia riguardi un estratto autonomamente richiesto.
- L’interesse ad agire manca quando la questione dedotta risulta già superata da un accertamento incompatibile della sentenza impugnata, come nel caso di avvenuto annullamento ex lege già riconosciuto dal giudice di merito.
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