Cassazione Civile, Sentenza n. 17696/2021 del 22/06/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva notificato ad Arte Vetro S.A. (societa' con sede legale a San Marino) avvisi di accertamento per IRES, IRAP e IVA per gli anni 2004, 2006 e 2005, ritenendola una societa' di fatto residente in Italia. Sulla base di tali avvisi l'Ufficio aveva poi accertato in capo all'unico presunto socio, Antonio Venturini, redditi di capitale pari al 40% degli utili presuntivamente distribuiti, con conseguente maggiore IRPEF e sanzioni. Venturini impugnò gli avvisi presso la CTP di Pesaro, che gli diede ragione; la CTR Marche confermò. L'Agenzia propose ricorso per cassazione denunciando violazioni di norme che regolano la residenza fiscale delle societa' e i requisiti probatori delle presunzioni fiscali nonche' la legittimita' di una presunta distribuzione di utili in presenza di base sociale ristretta.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi e li ha rigettati. Ha ritenuto decisivo che, dopo la pronuncia impugnata, erano intervenute sentenze della CTR Marche che, passate in giudicato (anche con pronunce di questa Corte), avevano annullato gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della societa' Arte Vetro per vizi di merito (in particolare: insussistenza dell'esterovestizione e inattendibilita' della ricostruzione del reddito d'impresa). Tali sentenze, divenute definitive, hanno efficacia riflessa anche nei confronti del socio e hanno fatto venir meno il presupposto dell'accertamento nei confronti di Venturini. Percio' i ricorsi dell'Agenzia sono stati respinti e l'Agenzia condannata al pagamento delle spese per il giudizio R.G.N. 26049/2014; non e' stato disposto nulla sulle spese relative agli altri due ricorsi perche' il resistente non ha partecipato in cassazione.
Norme richiamate
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
art. 47, comma 1; art. 87, comma 3 (ora art. 73, comma 3)
Art. 47, comma 1 e' stato utilizzato dall'Ufficio per imputare al socio, come reddito di capitale, una percentuale degli utili presuntivamente distribuiti (40%). L'art. 87/ora 73 e' richiamato in relazione ai criteri di residenza societaria; la Corte ha valutato che l'accertamento della residenza e dell'utile extracontabile della societa' deve essere solido perche' da esso dipendono le imputazioni al socio.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
art. 39, secondo comma; art. 41; art. 41-bis
Gli articoli sul regime delle presunzioni e sull'accertamento induttivo sono stati al centro della controversia: la Corte ha ricordato che le presunzioni semplici richiedono requisiti di gravita', precisione e concordanza (richiamo a art. 2729 c.c. e agli artt. 39 e ss. del d.P.R. 600/1973) e che non e' ammissibile una doppia presunzione concatenata senza adeguata prova, specie quando l'accertamento societario e' stato poi annullato.
d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Richiamato per la determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP; la Corte ha collegato l'irragionevolezza della ricostruzione del reddito complessivo ai rilievi gia' accolti in via definitiva nei confronti della societa'.
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato come base normativa per l'accertamento dell'IVA; la Corte ha ritenuto che l'annullamento degli atti nei confronti della societa' incidesse anche sugli atti imposti al socio derivanti dalla stessa ricostruzione.
L'articolo sui requisiti delle presunzioni semplici (gravita', precisione e concordanza) e' stato richiamato per valutare l'insufficienza delle presunzioni addotte dall'Amministrazione a supporto della tesi dell'esterovestizione e della distribuzione degli utili.
art. 274; art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5; art. 91; art. 380-bis
Art. 274 e' stato applicato per la riunione dei ricorsi; l'art. 360 e' il motivo soglia per la cassazione dedotto dall'Agenzia; art. 91 regola la condanna alle spese di lite; l'art. 380-bis e' stato il procedimento camerale inizialmente seguito nella trattazione delle cause.
Norma sul contributo unificato; la Corte ha ritenuto inapplicabile la disciplina di esenzione operando la prenotazione a debito prevista per la Pubblica Amministrazione, sicche' non e' stato applicato tale articolo.
Massime di principio
- Una pronuncia di accertamento negativa passata in giudicato nei confronti di una societa' ha efficacia riflessa anche nei confronti del socio: se l'accertamento societario che costituiva presupposto dell'imputazione al socio viene annullato, l'imputazione al socio perde il proprio fondamento e gli atti impositivi collegati devono essere annullati.
- Le presunzioni semplici utilizzate dall'Amministrazione finanziaria devono rispettare i requisiti di gravita', precisione e concordanza (richiamo all'art. 2729 c.c. e agli artt. 39 e ss. d.P.R. 600/1973): non e' sufficiente una concatenazione di presunzioni non supportate da specifica prova, la cosiddetta doppia presunzione e' criticabile.
- La determinazione induttiva del reddito societario basata su indici di settore o su ricostruzioni non corroborate da riscontri probatori concreti e specifici puo' essere ritenuta insufficiente, soprattutto quando la stessa ricostruzione conduce ad accertamenti nei confronti di terzi (soci).
- La Corte di cassazione puo' rilevare d'ufficio l'esistenza di giudicati formatisi successivamente alle sentenze impugnate e tiene conto degli effetti del giudicato esterno (o riflesso) al fine di evitare contrasto tra decisioni e di assicurare l'unita' del diritto.
- In contenziosi tributari complessi, l'Amministrazione deve curare l'attendibilita' e la prova diretta dei fatti costitutivi delle proprie presunzioni (composizione della compagine sociale, amministrazione di fatto, rapporti economici sostanziali) prima di estendere gli effetti dell'accertamento ai soci.
- La riunione di ricorsi connessi (art. 274 c.p.c.) e' strumento utile per garantire economia processuale e uniformita' di decisione quando identita' delle parti, dell'oggetto e dei motivi lo giustifichino.
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