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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 17692/2021 del 22/06/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha dichiarato l'estinzione del giudizio a seguito del perfezionamento della definizione agevolata e del pagamento delle somme dovute; ha compensato le spese processuali tra le parti; ha escluso il raddoppio del contributo unificato e ha rilevato l'insussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del DPR n.115/2002.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di una decisione tributaria (sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna n. 1553/09/15) relativa a pretese tributarie; la controversia è stata successivamente oggetto di adesione alla procedura di "definizione agevolata" prevista dal d.l. n. 193/2016 e della documentata effettuazione dei pagamenti dovuti, con conseguente richiesta di valutazione degli effetti sulla prosecuzione del giudizio e sull'applicazione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • Decreto-legge n.193 del 2016 (convertito in legge)

    disposizioni sulla definizione agevolata delle controversie tributarie

    L'adesione e il perfezionamento della definizione agevolata determinano l'estinzione del giudizio tributario.

  • D.P.R. n.115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    art. 13 c.1-bis / c.1-quater

    Il Tribunale ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato né per l'ulteriore versamento previsto in caso di alcune ipotesi sanzionatorie, con conseguente esclusione dell'ulteriore addebito.

  • Giurisprudenza citata

    Sez. 5, sent. n.10198/2018; Sez. 6-L, ord. n.28311/2018; Sez. 6-1, ord. n.23175/2015; Sez. 6-2, ord. n.6888/2015; Sez. 6-3, ord. n.19562/2015

    La giurisprudenza richiamata conferma che la definizione agevolata estingue il giudizio e che il raddoppio del contributo unificato è misura eccezionale di natura sanzionatoria, da interpretare restrittivamente e operante solo nei casi tipici di rigetto o declaratoria di inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • L'adesione e il perfezionamento di una definizione agevolata dei debiti tributari (es. disposizioni ex d.l. n.193/2016) producono l'estinzione del giudizio pendente relativo a quegli stessi debiti.
  • Quando la controversia si estingue per definizione agevolata, le spese processuali sono normalmente compensate fra le parti, salvo diversa pattuizione.
  • Il raddoppio del contributo unificato è una misura eccezionale e sanzionatoria: va interpretato restrittivamente e si applica soltanto nelle ipotesi tipiche di rigetto o di declaratoria di inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione.
  • La produzione in udienza da parte dell'Amministrazione finanziaria di documentazione attestante il perfezionamento del pagamento ai sensi della definizione agevolata può determinare la chiusura del procedimento cautelare/giudiziale in corso.
  • In situazioni analoghe conviene verificare tempestivamente l'effetto estintivo della definizione agevolata e chiedere la compensazione delle spese, oltre a contestare eventuali richieste aggiuntive di contributo unificato non previste dal quadro normativo.

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