Cassazione Civile, Sentenza n. 17698/2021 del 22/06/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR Lazio che aveva riformato la decisione di primo grado accogliendo il gravame di Equitalia e ritenendo legittima l'iscrizione ipotecaria sul fondo patrimoniale per debiti tributari. Il ricorrente deduceva, tra l'altro, efficacia estensiva di un precedente giudicato (Tribunale di Tivoli su contributi previdenziali), nullità per mancata procura ad litem della concessionaria, violazioni del principio di non contestazione e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nonché carenza della motivazione da parte della CTR.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che: a) il giudicato esterno relativo a contributi previdenziali non si estende ai tributi diversi oggettivamente (pertinenza limitata alla "causa petendi"); b) l'eccezione sulla procura ad litem non impediva la decisione di merito poiché la procura risultava apposta sull'atto depositato in cancelleria e la giurisprudenza ammette che la procura sia sull'originale anche se non nella copia notificata; c) la CTR non ha violato il principio di non contestazione, essendo l'ente sempre stato in posizione di contestare l'estraneità dei debiti ai bisogni della famiglia; d) la motivazione della sentenza d'appello è stata ritenuta sufficiente: la Corte ha indicato la regola di diritto applicata (i debiti tributari possono essere eseguiti sul fondo patrimoniale salvo prova contraria dell'estraneità ai bisogni della famiglia e della conoscenza del creditore) e ha collegato fatti e diritto in misura adeguata ai requisiti minimi richiesti dalla giurisprudenza dopo la modifica dell'art. 360 c.p.c.. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente condannato alle spese.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
Il giudicato ha efficacia entro i limiti della stessa "causa petendi"; non si estende automaticamente a tributi diversi anche se fondati sugli stessi fatti.
art. 324 c.p.c.
Richiamato in relazione a questioni di efficacia del giudicato e dei relativi accertamenti probatori nel processo civile/tributario.
art. 360, n. 4) c.p.c.
Fondamento per le censure in cassazione per violazione di norme di diritto e per carenza di motivazione; la Corte richiama i limiti di sindacato dopo le modifiche normative.
d.lgs. n. 546/92, artt. 61 e 35
Rinvio alle norme del processo tributario criticate dal ricorrente in relazione alla trattazione d'appello e alle formalità processuali; la Corte valuta l'ammissibilità delle eccezioni procedurali alla luce delle regole speciali del processo tributario.
art. 277 c.p.c.
Richiamato nella doglianza relativa ai vizi di motivazione e ai mezzi di impugnazione, con riguardo alla corretta indicazione delle eccezioni processuali.
art. 112 c.p.c.
Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: la Corte distingue fra omessa pronuncia su questioni processuali (che non sempre integra omessa pronuncia ai sensi dell'art.112) e omessa pronuncia su questioni di merito.
art. 115 c.p.c.
Principio della non contestazione: in ambito tributario ha portata limitata ai profili probatori dei fatti non contestati e non impedisce al giudice di valutare l'insieme delle difese e delle risultanze processuali.
art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c.
Parametro di riferimento per la valutazione della sufficienza della motivazione; la Corte applica il criterio della soglia minima di motivazione richiesta dalla Costituzione e dalla giurisprudenza.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato in relazione ai presupposti formali di legittimità delle decisioni e dell'irrecusabilità di vizi procedurali; la Corte lo utilizza per valutare la correttezza formale della motivazione.
art. 111 Cost.
Obbligo di motivazione delle sentenze; la Corte applica la nozione della motivazione minima costituzionalmente necessaria per ritenere la sentenza non nulla.
d.p.r. n. 115/2002, art. 13
Norma richiamata per la statuizione relativa all'eventuale versamento aggiuntivo del contributo unificato da parte del ricorrente.
Massime di principio
- I debiti tributari possono essere eseguiti sul fondo patrimoniale salvo che il contribuente provi che i debiti sono stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia e che il creditore era a conoscenza di tale estraneità; l'onere della prova grava sul debitore.
- Un giudicato relativo a tributi o pretese diverse (es. contributi previdenziali vs tributi fiscali) non si estende automaticamente: occorre identità della "causa petendi" e dell'oggetto del giudizio sottostante.
- L'omessa apposizione della procura sulla copia notificata non rende di per sé inammissibile l'impugnazione se la procura è presente sull'originale depositato e sussistono elementi che assicurino la sua esistenza anteriore alla notificazione.
- Nel processo tributario il principio di non contestazione va interpretato restrittivamente: la mancata replica dell'ente non equivale automaticamente ad ammissione dei fatti, e il giudice può esaminare complessivamente le questioni rilevanti.
- La Corte di legittimità sindaca la motivazione secondo la soglia minima costituzionale: non è più sindacabile la mera insufficienza argomentativa se la sentenza mostra una regula juris collegata ai fatti, ma resta controllabile l'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti.
- L'omessa pronuncia su questioni processuali pure (es. alcune eccezioni formali) non costituisce automaticamente vizio di omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c.; può invece rilevare l'invalidità quando l'omissione determini un vizio sostanziale del processo.
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