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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 17691/2021 del 22/06/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna n. 1554/09/15. Dopo l'udienza, l'Amministrazione ha depositato documentazione attestante l'adesione del ricorrente alla procedura di definizione agevolata prevista dal d.l. n. 193/2016 (convertito in legge) e il perfezionamento dei pagamenti dovuti, chiedendo la presa d'atto della definizione della controversia.

La decisione

Il collegio ha dichiarato l'estinzione del giudizio per la intervenuta definizione agevolata e il perfezionamento dei pagamenti. Le spese processuali sono compensate tra le parti. È stata esclusa l'applicazione del raddoppio del contributo unificato: ai sensi dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002 non sussistono i presupposti per l'addebito dell'ulteriore importo previsto dal comma 1 bis, e il raddoppio del contributo si applica solo nei casi di rigetto dell'impugnazione o di declaratoria di inammissibilità/improcedibilità.

Norme richiamate

  • decreto-legge n. 193 del 2016 (convertito in legge)

    Introduce la procedura di definizione agevolata delle controversie tributarie; l'adesione e il perfezionamento dei pagamenti comportano l'estinzione del giudizio.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13

    art. 13 comma 1 bis; art. 13 comma 1 quater

    Regola il contributo unificato: il comma 1 bis disciplina l'ulteriore importo dovuto in ipotesi specifiche; il comma 1 quater consente valutazioni sulla insussistenza dei presupposti per ulteriori versamenti quando il giudizio si estingue per definizione. Il raddoppio del contributo si applica solo nei casi tipici di rigetto o declaratoria di inammissibilità/improcedibilità ed è da interpretare restrittivamente.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (richiamate)

    Sez. 5, sent. n. 10198 del 27/04/2018; Sez. 6-1, ord. n. 28311 del 07/11/2018; Sez. 6-1, ord. n. 23175 del 12/11/2015; Sez. 6-2, ord. n. 6888 del 03/04/2015; Sez. 6-3, ord. n. 19562 del 30/09/2015

    La giurisprudenza consolidata conferma che l'adesione alla definizione agevolata porta all'estinzione del giudizio e giustifica la compensazione delle spese; inoltre chiarisce che il raddoppio del contributo unificato è misura sanzionatoria di stretta interpretazione e si applica solo nei casi tipici indicati.

Massime di principio

  • L'adesione alla "definizione agevolata" prevista dal d.l. n. 193/2016 e il perfezionamento dei relativi pagamenti estinguono il giudizio tributario.
  • In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, il giudice tende a compensare le spese processuali tra le parti; non è automatico un addebito a carico del ricorrente.
  • Il raddoppio del contributo unificato è una misura eccezionale e sanzionatoria: si applica soltanto nei casi tipici di rigetto dell'impugnazione o di declaratoria di inammissibilità/improcedibilità, e va interpretato restrittivamente.
  • Quando la controparte dichiara la definizione della controversia è necessario depositare prova del perfezionamento dei pagamenti; il pubblico ministero o il giudice possono chiedere la conferma prima di dichiarare l'estinzione.
  • In situazioni analoghe, è opportuno valutare se la definizione agevolata riguarda tutte le pendenze dedotte in giudizio e produrre documentazione completa per evitare incertezze procedurali sul versamento di contributi o sulle spese.

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