Cassazione Civile, Sentenza n. 17810/2021 del 22/06/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto, ai sensi dell'art. 2932 c.c., il trasferimento della proprietà di un immobile sulla base di una scrittura privata del 16 novembre 1999. In appello la società resistente ha sostenuto che la scrittura fosse un contratto traslativo definitivo e che l'obbligazione fosse stata adempiuta mediante consegna di un assegno bancario di euro 77.468,50 incassato dal Coz, configurando una prestazione diversa (datio in solutum). In cassazione il Coz ha dedotto tre motivi: (1) nullità per violazione di norme processuali e per aver valorizzato eccezioni non dedotte; (2) errata interpretazione del contratto (dovrebbe essere preliminare e non traslativo); (3) errata applicazione della datio in solutum e omesso esame di fatto decisivo (l'incasso dell'assegno non prova accettazione della prestazione sostitutiva né l'effettuazione di prestazioni professionali da parte del Coz).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi, ritenendo legittima la riqualificazione del rapporto come contratto immediatamente traslativo da parte del giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità salvo vizi specifici. Ha invece accolto il terzo motivo: pur riconoscendo che la datio in solutum può estinguere l'obbligazione, la Corte ha precisato che si applicano le regole generali del contratto, comprese le prescrizioni di forma. Poiché la pattuizione modificativa avente ad oggetto un trasferimento immobiliare richiede la forma scritta ad substantiam (art. 1350 n.1 c.c.) e tale forma non era rispettata rispetto alla presunta prestazione sostitutiva (pagamento con assegno), non poteva ritenersi valida la datio in solutum così configurata. Ne è conseguito l'annullamento parziale della sentenza d'appello e il rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione perché riesamini complessivamente obbligazioni, adempimenti e imputazione del pagamento, nonché le relative conseguenze e le spese.
Norme richiamate
art. 2932 c.c.
Norma invocata dal ricorrente per ottenere il trasferimento della proprietà; la Corte ha ricordato che la qualificazione del rapporto contrattuale incide sull'applicabilità di tale rimedio
art. 1117 c.c.
Richiamato in relazione alla quota sulle parti comuni del condominio oggetto della domanda originaria
art. 1197 c.c.
Richiama la figura della datio in solutum come modalità liberatoria dell'obbligazione; la Corte ha osservato che va applicata la disciplina generale del contratto, compresa la forma
art. 1350 c.c. (n. 1)
La Corte ha affermato che la modifica o pattuizione sostitutiva avente ad oggetto trasferimenti immobiliari richiede la forma scritta ad substantiam; in assenza di tale forma la datio in solutum non può essere considerata valida per estinguere l'obbligazione relativa al trasferimento immobiliare
art. 1321 c.c.
Rilevante ai fini dell'interpretazione del contratto (contenuto dell'obbligazione); citato dal ricorrente come parametro interpretativo ma la Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione di merito
art. 1322 c.c.
Richiamato tra le regole generali sui negozi contrattuali e la libertà delle parti di determinare il contenuto del contratto; utilizzato dal ricorrente nella censura interpretativa
art. 1351 c.c.
Rilevante per la forma del contratto; richiamato nelle doglianze sulla validità degli effetti traslativi
art. 1363 c.c.
Criterio di interpretazione logico-sistematico utilizzato dalla Corte d'appello per desumere la comune volontà delle parti dall'insieme delle clausole
art. 1372 c.c.
Richiamato tra le norme sul contratto e la certezza delle obbligazioni; fatto oggetto di censura interpretativa dal ricorrente
art. 360 c.p.c. (comma 1, nn. 3,4,5)
Norme invocate per i motivi di cassazione: n.4 per nullità per violazione di norme processuali; n.3 e n.5 per vizio di motivazione, falsa applicazione di norme e omesso esame di fatti decisivi
art. 345, 170, 180 c.p.c. (testo anteriore alla riforma)
Richiamate dal ricorrente nella censura per presunta valutazione di eccezioni nuove; la Corte ha ritenuto che si trattasse di normale qualificazione giuridica del rapporto e non di mutatio libelli
art. 380-bis c.p.c.
Norma procedurale richiamata in ordine alla possibilità di definire il ricorso senza udienza; la causa era stata inizialmente avviata in tale procedimento ma poi rimessa in pubblica udienza
art. 378 c.p.c.
Richiamata per il deposito di memorie prima dell'udienza pubblica
Massime di principio
- La qualificazione giuridica di un contratto (preliminare vs definitivo/traslativo) rientra nel potere di valutazione del giudice di merito e in linea di principio è insindacabile in Cassazione se ben motivata e fondata sui fatti già in causa
- La datio in solutum può estinguere l'obbligazione solo se ricorrono i requisiti generali del contratto e, se la prestazione sostitutiva ha ad oggetto un trasferimento immobiliare, occorre rispettare la forma scritta ad substantiam prevista dall'art. 1350 c.c.
- L'incasso di un assegno non equivale automaticamente ad accettazione di una prestazione sostitutiva (datio in solutum) se manca la forma richiesta o la chiara e provata volontà delle parti di modificare l'obbligazione
- Il giudice d'appello può ricostruire la comune intenzione delle parti anche in modo diverso rispetto al primo grado, purché non introduca nuovi elementi di fatto e restino inalterati petitum e causa petendi
- In controversie relative a trasferimenti immobiliari è prudente documentare per iscritto qualsiasi modifica o imputazione di pagamento, specificando espressamente che la somma costituisce datio in solutum o pagamento a saldo, per evitare incertezze probatorie
- In sede di rinvio il giudice di merito deve riesaminare l'imputazione del pagamento e valutare le prove circa l'effettiva prestazione eseguita o accettata, oltre alle eventuali conseguenze contrattuali e risarcitorie
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