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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 17690/2021 del 22/06/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per perfezionamento della definizione agevolata; compensa le spese processuali tra le parti; esclude il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, rilevando l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura sanzionatoria prevista per il rigetto o per l'inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione di una pretesa tributaria (ricorso iscritto n. 5333/2016). Dopo l'udienza l'Agenzia delle Entrate ha depositato documentazione che attesta il perfezionamento dei pagamenti dovuti tramite la procedura di definizione agevolata prevista dal d.l. n. 193/2016 (convertito in legge), con conseguente estinzione della controversia.

Norme richiamate

  • Decreto-Legge n. 193 del 2016, convertito in legge

    La Corte ha ritenuto che l'adesione e il perfezionamento della procedura di definizione agevolata comportano l'estinzione del giudizio tributario.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater e comma 1 bis

    art. 13 co. 1 quater; art. 13 co. 1 bis

    Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater è stata rilevata l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale; la norma è stata interpretata restrittivamente in relazione alle ipotesi in cui è previsto il raddoppio.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (richiamata)

    Sez. 5, sent. n. 10198/2018; Sez. 6-L, ord. n. 28311/2018; Sez. 6-1, ord. n. 23175/2015; Sez. 6-2, ord. n. 6888/2015; Sez. 6-3, ord. n. 19562/2015

    Richiamate per confermare che la definizione agevolata estingue il giudizio e che il raddoppio del contributo unificato è misura sanzionatoria applicabile soltanto nei casi tipici di rigetto o declaratoria di inammissibilità/improcedibilità e va interpretata in modo restrittivo.

Massime di principio

  • La definizione agevolata perfezionata comporta l'estinzione del giudizio tributario: se la parte interessata dimostra di avere completato i pagamenti richiesti, il giudice dichiara l'estinzione.
  • In caso di estinzione per definizione agevolata le spese processuali possono essere compensate, specie quando la controversia si conclude per adesione alla procedura e non per decisione sul merito.
  • Il raddoppio del contributo unificato è una misura eccezionale e sanzionatoria: si applica solo nei casi tipici di rigetto o di declaratoria di inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione e va interpretato restrittivamente, quindi non scatta automaticamente in caso di estinzione per definizione.
  • Per ottenere l'estinzione occorre produrre tempestiva e documentata prova del perfezionamento della definizione agevolata; è utile che l'Amministrazione depositi in atti la conferma dei pagamenti per consentire la pronuncia estintiva.
  • Quando la controversia si estingue senza decisione sul merito, le parti non ottengono una pronuncia favorevole o contraria sul fondamento della pretesa; pertanto, la soluzione operativa è la dimostrazione dell'avvenuto pagamento/adempimento.

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