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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29545/2024 del 15/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fallimento)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento per IVA, IRES e IRAP relativo all’anno d’imposta 2010, con cui l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione costi e detrazioni fondati su fatture emesse da un fornitore ritenuto privo di effettiva operatività e, quindi, riferite a operazioni qualificate dall’Ufficio come oggettivamente inesistenti. In primo grado l’esito era stato sfavorevole alla contribuente; in appello la CTR aveva invece annullato l’accertamento per IRES e IRAP, confermando però l’IVA, ritenendo che le operazioni fossero, al più, soggettivamente inesistenti e che i costi fossero deducibili ai fini delle imposte dirette. La Corte di cassazione, con precedente ordinanza rescindente, aveva cassato quella decisione e rinviato al giudice tributario, censurando la motivazione apparente e l’erronea valorizzazione del solo pagamento delle fatture; nel giudizio di rinvio la CTR aveva rigettato l’appello del fallimento, affermando che le questioni riproposte erano inammissibili perché non collegate al perimetro del rinvio e che, in ogni caso, la tesi della soggettiva inesistenza era incompatibile con il principio di diritto già enunciato. Il fallimento ha quindi proposto nuovo ricorso per cassazione con due motivi: 1) nullità della sentenza per violazione dell’art. 384, comma 1, c.p.c., sostenendo che il giudice di rinvio avesse travisato il principio di diritto, non avesse riesaminato il materiale probatorio e avesse erroneamente escluso la possibile qualificazione delle operazioni come soggettivamente inesistenti; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 111 Cost., art. 132 c.p.c. e art. 36 d.lgs. 546/1992, per avere rigettato l’appello senza spiegare adeguatamente le ragioni logico-giuridiche della qualificazione delle operazioni come oggettivamente inesistenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la CTR in sede di rinvio avesse violato i limiti posti dall’art. 384 c.p.c. e avesse travisato il principio di diritto contenuto nella precedente ordinanza rescindente. In particolare, il giudice del rinvio avrebbe dovuto verificare, alla luce del quadro probatorio, se le operazioni fossero oggettivamente oppure soggettivamente inesistenti, senza limitarsi ad affermare apoditticamente che fossero comunque oggettivamente inesistenti e senza desumere tale conclusione dal solo pagamento delle fatture. La Corte ha rilevato inoltre che, essendo stato accolto anche il motivo sulla motivazione apparente nella precedente fase rescindente, il giudice di rinvio avrebbe dovuto compiere un nuovo vaglio delle risultanze probatorie nei limiti delle preclusioni processuali. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 384, comma 1, c.p.c.

    Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione; se la cassazione ha riguardato anche vizi motivazionali, il giudice di rinvio può e deve rivalutare i fatti già acquisiti e, nei limiti delle preclusioni, anche altri fatti rilevanti.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È la norma processuale invocata per denunciare la nullità della sentenza per violazione di norme sul procedimento e motivazione.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato per censurare la motivazione apparente della sentenza impugnata.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato quale parametro della sufficienza/consistenza della motivazione della sentenza.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie.

  • art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato nel precedente ricorso dell’Amministrazione tra le norme violate per il recupero a tassazione di costi ritenuti fittizi.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per il riparto dell’onere della prova: una volta contestata dall’Ufficio l’oggettiva inesistenza delle operazioni, incombe sul contribuente provare l’effettività delle stesse e gli eventuali fatti impeditivi della pretesa.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato in relazione all’uso di presunzioni semplici per dimostrare la fittizietà della cedente e delle operazioni.

  • art. 109 TUIR

    Richiamato nel precedente giudizio di legittimità quale norma sui requisiti di deducibilità dei costi.

  • art. 8 del d.l. n. 16 del 2012, convertito nella l. n. 44 del 2012

    Richiamato nel precedente giudizio di legittimità in tema di deducibilità di costi connessi ad operazioni inesistenti.

  • art. 12 della l. n. 212/2000

    Richiamato dal fallimento nel giudizio di rinvio tra i motivi ritenuti inammissibili dalla CTR.

  • art. 7 della l. n. 212/2000

    Richiamato dal fallimento nel giudizio di rinvio tra i motivi ritenuti inammissibili dalla CTR.

  • art. 61 del d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato nella motivazione della Corte nel descrivere il vizio di motivazione apparente già rilevato nel precedente arresto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio la decisione rescindente delimita il perimetro del riesame: il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma quando la cassazione sia avvenuta anche per vizio motivazionale può rivalutare ex novo i fatti già acquisiti e, nei limiti delle preclusioni, acquisire o considerare ulteriori elementi rilevanti.
  • In materia di operazioni contestate come oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni circa la fittizietà della cedente e delle operazioni; una volta raggiunta tale soglia, grava sul contribuente la prova rigorosa dell’effettiva esistenza delle operazioni e, se del caso, della loro eventuale diversa qualificazione soggettiva.
  • La prova dell’effettività delle operazioni non può essere desunta dal solo pagamento delle fatture, dovendo il giudice verificare in concreto la realtà degli scambi e l’eventuale presenza di un reale fornitore diverso da quello fatturante.
  • La motivazione della sentenza è apparente quando non espone le ragioni logico-giuridiche e gli elementi probatori che sorreggono la conclusione raggiunta, impedendo il controllo sulla correttezza del ragionamento decisorio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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