Cassazione Civile, Ordinanza n. 14794/2025 del 02/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di pagamento TARI per l’anno 2015, pari a euro 47.123,00, notificato per locali ubicati a Napoli e adibiti a museo, di cui la ricorrente era proprietaria. Dopo il rigetto in primo grado e il rigetto dell’appello in CTR, la fondazione ha proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi. Ha dedotto: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia, con riferimento sia al preteso difetto di legittimazione/processuale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, sia alla richiesta di disapplicazione del regolamento comunale e delle delibere tariffarie per asserita illegittimità dei criteri di determinazione della quota variabile TARI; 2) motivazione apparente della sentenza d’appello sul diniego della disapplicazione del regolamento comunale IUC; 3) violazione dell’art. 7, comma 5, d.lgs. n. 546/1992, perché la CTR avrebbe limitato indebitamente il sindacato del giudice tributario alla sola legittimità senza considerare la disapplicazione degli atti regolamentari e tariffari; 4) violazione dei commi 651, 652 e 654 dell’art. 1 l. n. 147/2013, del d.P.R. n. 158/1999 e del principio chi inquina paga, per l’asserita difformità delle tariffe applicate; 5) violazione dell’obbligo di motivazione dell’atto impositivo ex art. 7 l. n. 212/2000, per non essere state indicate adeguatamente le ragioni e i criteri di calcolo; 6) violazione del principio di non contestazione, assumendo che l’agente della riscossione non avesse contestato i motivi di appello e che ciò comportasse l’accertamento della nullità dell’avviso.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi. Ha escluso che vi fosse omessa pronuncia sul profilo processuale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, chiarendo che nel contenzioso tributario l’ente può costituirsi secondo le regole speciali di rappresentanza e che, nel caso concreto, la costituzione con difensore del libero foro era ritenuta regolare sulla base della disciplina applicabile e del subentro nel rapporto processuale. Ha inoltre ritenuto infondate le censure sulla disapplicazione del regolamento comunale e sulla pretesa violazione dei criteri tariffari, osservando che la normativa consente al Comune un margine di discrezionalità tecnica nella commisurazione della TARI, purché sia assicurata la copertura integrale dei costi del servizio, e che la modulazione tariffaria per i musei e per le utenze non domestiche risultava coerente con il regolamento e con il d.P.R. n. 158/1999. La Corte ha escluso la motivazione apparente della sentenza d’appello, ritenendo che la CTR avesse esaminato analiticamente le doglianze. Ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il motivo sulla motivazione dell’avviso per difetto di autosufficienza, oltre che per l’assenza dell’obbligo di riportare nell’avviso il contenuto integrale degli atti generali di tariffazione. Infine, ha respinto la censura sul principio di non contestazione, precisando che tale principio non trasforma il silenzio difensivo della resistente in ammissione della fondatezza delle doglianze né può valere a far considerare inesistente il presupposto impositivo. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo per il mancato esame di questioni di merito, non per questioni di rito.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stato invocato per denunciare nullità della sentenza; la Corte ha valutato le doglianze alla luce dei vizi processuali prospettati.
art. 1, comma 8, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. in l. 1 dicembre 2016, n. 225
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione può avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato e, nel contenzioso tributario, continua ad applicarsi la disciplina speciale della rappresentanza prevista dal d.lgs. n. 546/1992.
art. 11, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
L’ufficio dell’Agenzia delle entrate e dell’agente della riscossione sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata; la Corte lo richiama per il regime speciale di difesa nei giudizi tributari.
art. 43 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611
È richiamato quale base del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, salvo ipotesi di conflitto o convenzione diversa.
art. 1, commi 651, 652 e 654, l. 27 dicembre 2013, n. 147
La copertura integrale dei costi del servizio costituisce il vincolo essenziale; il Comune può commisurare la tariffa secondo criteri normalizzati o puntuali, entro l’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta dalla legge.
art. 7, comma 5, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il giudice tributario può disapplicare l’atto amministrativo solo per vizi di legittimità, non per sindacare il merito delle scelte tariffarie.
art. 111, sesto comma, Cost.
La motivazione deve superare il minimo costituzionale; è apparente solo se non consente il controllo sul ragionamento decisorio.
La sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La sentenza tributaria deve esporre concisamente le ragioni di fatto e di diritto; la mancanza o apparenza della motivazione determina nullità.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al diritto di difesa, ma non accolto nei motivi prospettati.
art. 191, comma 2, TFUE
Il principio chi inquina paga non impedisce un sistema tariffario fondato su stime e coefficienti, purché non manifestamente sproporzionato.
art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212
L’atto impositivo deve essere motivato; per gli avvisi di pagamento TARI è sufficiente l’indicazione della tariffa applicata e della relativa delibera, senza la riproduzione integrale dei criteri di calcolo.
art. 1, comma 162, l. 27 dicembre 2006, n. 296
Gli avvisi di accertamento e rettifica devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche; nel caso TARI la motivazione può essere soddisfatta nei termini indicati dalla giurisprudenza richiamata.
art. 14, comma 45, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214
È richiamato per il rinvio alla disciplina di motivazione degli avvisi in materia di tributi locali.
art. 1, comma 705, l. 27 dicembre 2013, n. 147
È richiamato quale norma di rinvio alla disciplina degli avvisi in materia TARI.
La non contestazione opera sul piano dell’acquisizione del fatto, ma non può trasformare il silenzio difensivo in riconoscimento del venir meno del presupposto impositivo.
art. 23 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La parte resistente deve prendere posizione sui motivi, ma tale regola non introduce un onere aggiuntivo di allegazione rispetto all’atto impositivo.
È richiamato come espressione del principio di perpetuatio dell’ufficio del difensore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il vizio di omessa pronuncia non riguarda le sole questioni di rito; la mancata trattazione deve investire una questione di merito effettivamente devoluta al giudice.
- L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, nei giudizi tributari, è soggetta a un regime speciale di difesa e rappresentanza; la validità della costituzione va verificata alla luce della disciplina settoriale e dell’eventuale legittimazione al patrocinio del libero foro nei limiti consentiti.
- La disapplicazione dell’atto regolamentare o tariffario ex art. 7, comma 5, d.lgs. n. 546/1992 consente al giudice tributario un controllo di legittimità, non un sindacato sostitutivo sul merito delle scelte discrezionali e tecniche dell’ente impositore.
- In materia TARI, il principio di copertura integrale dei costi del servizio costituisce il parametro legale essenziale; entro tale cornice il Comune può adottare criteri di calcolo normalizzati o fondati su coefficienti, purché non manifestamente sproporzionati e coerenti con la destinazione e la potenzialità produttiva dei locali.
- L’obbligo motivazionale dell’avviso di pagamento TARI non impone la riproduzione integrale degli atti generali o della formula di calcolo, essendo sufficiente l’indicazione della tariffa applicata e della delibera presupposta, oltre agli elementi indispensabili a identificare il tributo e il contribuente.
- Il principio di non contestazione nel processo tributario opera come regola di valutazione del fatto, ma non può essere utilizzato per far derivare la fondatezza della domanda del contribuente dal mero silenzio difensivo dell’ente resistente, specie quando la pretesa fiscale trae origine da un atto già formato e fondato su presupposti propri.
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