Cassazione Civile, Ordinanza n. 26510/2024 del 11/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla revoca, a seguito dell'annullamento in autotutela della delibera istitutiva di una unità operativa complessa, dell'incarico conferito a un dirigente medico di secondo livello con direzione della U.O.C. di centro MST e prevenzione del melanoma. Il lavoratore ha chiesto l'accertamento del demansionamento dal maggio 2010, della condotta vessatoria e mobbizzante del datore di lavoro, il ripristino di mansioni dirigenziali equivalenti e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, compreso il danno alla professionalità e da perdita di chance. In cassazione ha articolato cinque motivi: violazione dell'art. 2087 c.c. per avere i giudici di merito trascurato le prove sullo svuotamento delle mansioni; violazione del contratto individuale, dell'art. 52 d.lgs. 165/2001, degli artt. 2 e 35 Cost. e della disciplina contrattuale della dirigenza medica per la mancata assegnazione di un incarico equivalente; violazione di giudicato e del riparto tra annullamento dell'atto amministrativo presupposto e validità del contratto di lavoro; violazione di ulteriori norme del CCNL e del d.lgs. 165/2001 sulla revoca/cessazione dell'incarico; omesso esame di fatti decisivi relativi a mobbing e danni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi quattro motivi non colpissero la ratio decidendi della sentenza d'appello, perché la controversia non riguardava un generico demansionamento ma l'esatto adempimento del contratto e il diritto a mantenere o ottenere un incarico dirigenziale equivalente dopo la legittima rimozione della struttura complessa. Ha inoltre affermato che per la dirigenza sanitaria non opera l'art. 2103 c.c. né, per il personale dirigenziale, l'art. 52 d.lgs. 165/2001, essendo gli incarichi dirigenziali temporanei e conferiti secondo specifiche procedure. Ha escluso che l'art. 15-ter d.lgs. 502/1992 fosse applicabile alla revoca per annullamento della struttura, poiché disciplina il diverso caso della mancata conferma alla scadenza dell'incarico di direzione di struttura complessa e non attribuisce un diritto automatico a un incarico equivalente. Ha poi ritenuto corretto il richiamo al giudicato formatosi sulla legittimità dell'annullamento della delibera istitutiva della struttura e ha osservato che l'ultimo motivo chiedeva una rivalutazione del merito e risultava comunque precluso perché la decisione di primo grado era stata confermata in appello. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'ente intimato.
Norme richiamate
La censura non era pertinente alla ratio decidendi perché la lite non verteva sulla tutela generale della salute e personalità del lavoratore, ma sull'esatta esecuzione di un contratto dirigenziale e sulla legittimità della revoca dell'incarico.
art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001
Non si applica al personale dirigente; la Corte richiama l'orientamento consolidato secondo cui la disciplina dello svolgimento delle mansioni prevista per i non dirigenti non vale per la dirigenza.
Non è applicabile alla dirigenza sanitaria, poiché gli incarichi dirigenziali esprimono idoneità professionale a ricoprire un incarico a termine e non una progressione di carriera fondata su mansioni stabili.
art. 15 ter d.lgs. n. 502 del 1992
Disciplina il dirigente non confermato alla scadenza dell'incarico di direzione di struttura complessa e la destinazione ad altra funzione; non prevede un diritto automatico all'attribuzione di un incarico equivalente dopo la revoca conseguente all'annullamento della struttura.
art. 19 d.lgs. n. 165 del 2001
Richiamato per affermare che la dirigenza è caratterizzata da incarichi gestionali a termine conferiti dall'amministrazione, non da una posizione lavorativa con mansioni predeterminate.
art. 26 d.lgs. n. 165 del 2001
Indicato tra le norme che subordinano il conferimento dell'incarico dirigenziale ai presupposti e alle procedure previste dall'ordinamento.
art. 15 d.lgs. n. 502 del 1992
È richiamato come disciplina generale della dirigenza sanitaria, che non consente di applicare in modo diretto l'art. 2103 c.c.
art. 22 CCNL dirigenza medica 1998-2001
Richiamato solo per evidenziare che riguarda la risoluzione consensuale del rapporto, fattispecie diversa da quella decisa.
art. 28 CCNL dirigenza medica 1998-2001
Riguarda la revoca dell'incarico dirigenziale, ma non la revoca derivante dall'annullamento della delibera istitutiva della struttura.
art. 29 CCNL dirigenza medica 1998-2001
Attiene all'affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa, ma non fonda un diritto al conferimento di un incarico equivalente nel caso concreto.
art. 34 CCNL dirigenza medica 1998-2001
Riguarda gli effetti della valutazione negativa della responsabilità dirigenziale, fattispecie distinta da quella di causa.
Il giudice d'appello ha correttamente considerato il giudicato formatosi sulla legittimità dell'annullamento amministrativo, senza attribuirgli automaticamente effetti caducanti sul contratto.
Il giudicato sulla legittimità dell'annullamento della delibera istitutiva della struttura è stato valorizzato nei limiti della questione decisa.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro invocato per le censure di violazione di legge, ma i motivi sono stati ritenuti inammissibili perché non pertinenti o perché diretti contro norme non applicabili.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La censura sul mancato esame di fatti decisivi è stata ritenuta inammissibile perché mirava a una nuova valutazione del merito.
È stato applicato per escludere la fondatezza di censure che non offrivano elementi idonei a mutare un orientamento giurisprudenziale consolidato.
art. 19 d.lgs. n. 29 del 1993
Richiamato come antecedente normativo dell'inapplicabilità dell'art. 2103 c.c. alla dirigenza.
Richiamato quale modifica normativa che conferma l'impostazione sulla dirigenza come incarico a termine.
art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c.
La censura ex art. 360, n. 5, è stata ritenuta inammissibile anche per la preclusione derivante dalla cd. doppia conforme.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato come norma che ha introdotto il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Per la dirigenza sanitaria il conferimento e la revoca degli incarichi non si regolano secondo la disciplina ordinaria delle mansioni di cui all'art. 2103 c.c., ma secondo la normativa speciale di settore e la contrattazione collettiva: l'incarico dirigenziale è temporaneo e legato a un atto gestionale dell'amministrazione.
- Il dirigente che contesti la revoca dell'incarico deve censurare la specifica ratio decidendi posta a base della decisione impugnata; una critica generica al venir meno dell'atto presupposto non è sufficiente se il giudice di merito ha deciso sulla legittimità degli effetti del giudicato o della revoca dell'incarico.
- L'annullamento dell'atto amministrativo presupposto non comporta automaticamente la caducazione del contratto di lavoro o dell'incarico a valle: occorre verificare gli effetti giuridici del venir meno del presupposto sul negozio e sulle specifiche domande proposte.
- Le previsioni del d.lgs. 502/1992 sulla destinazione del dirigente non confermato alla scadenza dell'incarico di struttura complessa non attribuiscono un diritto incondizionato a conservare o ottenere un incarico equivalente quando la cessazione derivi da annullamento della struttura stessa.
- Il motivo di ricorso per omesso esame di fatti decisivi non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio già apprezzato nei gradi di merito, soprattutto in presenza di doppia conforme.
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