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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26580/2024 del 11/10/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (INPS)

La controversia

Un pensionato aveva agito per far dichiarare illegittima la trattenuta applicata dall'INPS, a decorrere da febbraio 2013, sul proprio trattamento pensionistico, con richiesta di restituzione delle somme trattenute in eccedenza. Il tribunale aveva accolto la domanda, ma la corte d'appello aveva riformato la decisione ritenendo che non si trattasse di espropriazione forzata, bensì di recupero di indebito previdenziale mediante trattenuta diretta sulla pensione, soggetta al limite del quinto e al rispetto del trattamento minimo. Con il ricorso per cassazione il pensionato ha dedotto: 1) violazione dell'art. 545, comma 7, c.p.c. per errata determinazione della quota trattenibile sulla pensione; 2) violazione dell'art. 1260 c.c. e dell'art. 545, comma 7, c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avesse consentito una compensazione su un credito pensionistico impignorabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, in tema di indebito previdenziale, l'INPS può recuperare le somme indebitamente erogate anche mediante trattenute sulla pensione in via di compensazione, purché siano rispettati due limiti: la trattenuta non deve superare un quinto della pensione e deve essere comunque salvaguardato il trattamento minimo. Ha ritenuto corretta la decisione d'appello, che aveva accertato il rispetto di tali limiti nel recupero rateale disposto dall'INPS. La Corte ha inoltre precisato che la disciplina più recente sui limiti di pignorabilità delle pensioni si applica quando il credito è azionato da soggetti diversi dall'INPS o quando l'INPS agisce per crediti diversi dall'indebita percezione di prestazioni o da omissioni contributive; nel caso di specie, invece, resta applicabile la disciplina speciale di favore di cui all'art. 69 l. n. 153 del 1969. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 545, comma 7, c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente come parametro sui limiti di pignorabilità della pensione; la Corte ha chiarito che la disciplina generale opera solo in determinati casi, mentre nel recupero di indebito previdenziale da parte dell'INPS prevale la norma speciale.

  • art. 1260 c.c.

    Invocato dal ricorrente in relazione alla pretesa impignorabilità del credito pensionistico; la censura è stata ritenuta infondata alla luce della disciplina speciale sul recupero dell'indebito previdenziale.

  • art. 2033 c.c.

    Richiamato come base dell'azione di ripetizione dell'indebito, che resta comunque esperibile dall'INPS oltre alla possibilità di recupero mediante trattenute sulla pensione.

  • art. 69 della legge 30 aprile 1969 n. 153

    Norma speciale applicabile al recupero di indebiti previdenziali da parte dell'INPS: consente cessione, sequestro e pignoramento nei limiti di un quinto, con salvaguardia del trattamento minimo per le pensioni ordinarie.

  • art. 6, comma 11 quinquies, del D.L. 463/83

    La Corte ne esclude l'applicabilità al caso, affermando che riguarda esclusivamente l'indebita percezione dell'integrazione al minimo e non deroga ai limiti dell'art. 69 l. n. 153/1969.

  • art. 13, comma 1, lett. l), del D.L. 83/2015

    Richiamato per la novella dell'art. 545 c.p.c. sui limiti di pignorabilità delle pensioni; la Corte ne circoscrive l'ambito ai casi in cui il credito sia azionato da soggetti diversi dall'INPS o per crediti diversi da quelli previdenziali indicati.

  • art. 21-bis del D.L. 115/2022

    Richiamato solo per la successiva modifica dei limiti di pignorabilità delle pensioni; la Corte non lo applica al caso concreto, che resta regolato dalla disciplina speciale.

  • art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento del disposto relativo all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel recupero di indebito previdenziale da parte dell'INPS, l'istituto può procedere mediante trattenuta diretta sulla pensione del beneficiario, senza dover necessariamente esperire solo l'azione ordinaria di ripetizione.
  • La trattenuta operata dall'INPS sul trattamento pensionistico è lecita se rispettati il limite massimo di un quinto dell'importo e la salvaguardia del trattamento minimo di pensione.
  • La disciplina generale sui limiti di pignorabilità delle pensioni non si applica in modo indiscriminato al recupero di crediti previdenziali dell'INPS: nei casi di indebito pensionistico o omissioni contributive prevale la disciplina speciale di favore.
  • Quando il giudice di merito accerta che la trattenuta è contenuta entro i limiti normativi e che il trattamento minimo è preservato, il ricorso per cassazione che denunci la violazione delle regole sulla pignorabilità è infondato.

Come è indicizzato

MateriePensioni
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della provaCompensatio lucri cum damno

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