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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26572/2024 del 11/10/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (tribunale)

La controversia

Un soggetto aveva convenuto tre società deducendo di aver svolto, in forza di distinti contratti, attività di incaricato alla vendita a domicilio senza vincolo di subordinazione, ai sensi della legge n. 173/2005, occupandosi della raccolta di ordinativi per servizi di ristrutturazione bagni/trasformazione vasca in doccia e dell'installazione di prodotti a domicilio a marchio esclusivo di una delle società. Il Tribunale di Milano aveva declinato la propria competenza per territorio valorizzando una clausola contrattuale che individuava Ferrara come foro competente. Il Tribunale di Ferrara ha chiesto il regolamento di competenza d'ufficio sostenendo che la domanda, per come prospettata dall'attore, integrasse un rapporto riconducibile alle controversie di cui all'art. 409 c.p.c., con conseguente applicazione dell'art. 413 c.p.c. e nullità della clausola derogativa della competenza territoriale. Il Procuratore Generale ha chiesto l'accoglimento dell'istanza e la declaratoria di competenza del Tribunale di Milano.

La decisione

La Corte ha accolto il regolamento di competenza d'ufficio e ha dichiarato la competenza per territorio del Tribunale di Milano. Ha ritenuto decisivo che, ai fini della competenza territoriale ex art. 413 c.p.c., conta la domanda come proposta dall'attore e non la diversa qualificazione difensiva del convenuto. In ogni caso, anche qualificando il rapporto come procacciamento d'affari, la Corte ha osservato che, se il rapporto presenta coordinamento, continuità e prevalente personalità della prestazione, si applicano le regole delle controversie individuali di lavoro e la disciplina dell'art. 413 c.p.c., con nullità della clausola contrattuale che derogava alla competenza territoriale. È stato inoltre disposto il termine di tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza per la riassunzione del giudizio. Nessuna statuizione sulle spese, perché il regolamento era promosso d'ufficio.

Norme richiamate

  • art. 45 c.p.c.

    regolamento di competenza d'ufficio

    consente al giudice che ha declinato o dubita della competenza di sollecitare la Corte di cassazione a regolare la competenza in via d'ufficio.

  • art. 18 del contratto

    clausola derogativa della competenza territoriale ritenuta nulla ove la controversia rientri nell'ambito dell'art. 409 c.p.c. e dell'art. 413 c.p.c.

  • art. 409 n. 3 c.p.c.

    i rapporti di agenzia e procacciamento d'affari sono attratti nella disciplina delle controversie individuali di lavoro quando presentano coordinamento, continuità e prevalente personalità della prestazione.

  • art. 413 n. 4 c.p.c.

    la competenza territoriale si individua nel luogo in cui si trova il domicilio del titolare del rapporto; per i rapporti ricondotti all'art. 409 c.p.c. prevale questo criterio.

  • art. 413 n. 8 c.p.c.

    sono nulle le clausole che derogano alla competenza territoriale nei giudizi soggetti al foro lavoristico.

  • legge n. 173/2005

    richiamata quale base normativa dell'attività di incaricato alla vendita a domicilio senza vincolo di subordinazione.

  • art. 409 c.p.c.

    la competenza territoriale si determina in base alla prospettazione della domanda giudiziale, salvo artificiosa preordinazione allo spostamento della competenza.

Massime di principio

  • Ai fini della competenza territoriale nelle controversie soggette all'art. 413 c.p.c., rileva la qualificazione dei fatti come allegati dall'attore nell'atto introduttivo, non le contestazioni del convenuto, salvo il caso di prospettazione artificiosa e strumentale.
  • Se il rapporto dedotto presenta i caratteri del coordinamento, della continuità e della prevalente personalità della prestazione, può essere ricondotto all'art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c., con applicazione del foro speciale lavoristico dell'art. 413 c.p.c.
  • Quando opera la disciplina del foro speciale in materia di rapporti di lavoro o assimilati, è nulla ogni clausola contrattuale con cui le parti abbiano derogato alla competenza territoriale.
  • Nel regolamento di competenza d'ufficio, la Corte può correggere la valutazione del giudice rimettente e dichiarare il giudice territorialmente competente in base al criterio legale applicabile alla domanda come proposta.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneCompetenza
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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