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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26545/2024 del 11/10/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato da una società postale a un dipendente addetto come consulente finanziario, al quale erano state contestate irregolarità nella lavorazione di Buoni Fruttiferi Postali nella fase di stampa, in violazione delle procedure aziendali. In un primo momento la tutela era stata ritenuta reintegratoria, poi la Cassazione, con precedente ordinanza rescindente, aveva cassato la sentenza di appello perché il giudice di merito non aveva verificato se la condotta fosse o meno riconducibile a una previsione del CCNL punita con sanzione conservativa, condizione necessaria per applicare la reintegra ai sensi dell’art. 18, comma 4, St. lav. Nel giudizio di rinvio la Corte d’appello ha escluso che la condotta rientrasse in una fattispecie contrattuale punita soltanto con sanzione conservativa, ritenendo applicabile la tutela indennitaria ex art. 18, comma 5. Il lavoratore ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: violazione dell’art. 18 St. lav. e delle norme civilistiche sull’interpretazione dei contratti collettivi, per avere la Corte di rinvio negato un’interpretazione integrativa della clausola collettiva e omesso di valorizzare il criterio di gradualismo sanzionatorio; violazione degli artt. 52, 53 e 54 del CCNL Poste, per avere erroneamente escluso che la disciplina collettiva prevedesse sanzioni conservative per condotte del tipo contestato; omesso esame di fatti decisivi, in particolare della mancanza di un forte pregiudizio o danno per la società. La società ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non colpissero un error in procedendo del giudice di rinvio, ma mirassero a rimettere in discussione l’accertamento compiuto dalla Corte territoriale entro i limiti tracciati dalla precedente sentenza rescindente. Ha ribadito il carattere "chiuso" del giudizio di rinvio: il giudice del rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e il controllo della successiva sentenza riguarda solo la sua aderenza a quel dictum. Nel caso concreto, la Corte d’appello aveva correttamente individuato l’oggetto del rinvio e svolto la verifica richiesta, escludendo che la condotta fosse sanzionata dal CCNL con misura conservativa. L’evoluzione successiva della giurisprudenza in tema di proporzionalità della sanzione disciplinare è stata considerata esterna al perimetro del rinvio e non suscettibile di rivalutazione in questa sede. Spese compensate per giusti motivi; disposto inoltre il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 18 legge n. 300/1970

    Per accedere alla tutela reintegratoria non basta l’illegittimità del licenziamento: occorre anche che il fatto contestato sia insussistente oppure rientri tra le condotte punibili con sanzione conservativa secondo contratti collettivi o codici disciplinari; in difetto, si applica la tutela indennitaria.

  • art. 384 c.p.c.

    Il giudice di rinvio deve conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, che delimita l’oggetto e i poteri decisori del giudizio rescissorio.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure prospettate in cassazione devono essere coerenti con il tipo di vizio dedotto; la doglianza sul mancato rispetto del dictum rescindente integra error in procedendo, mentre la richiesta di nuova valutazione del merito esula dal controllo consentito.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    Invocati dal ricorrente per sostenere l’erronea interpretazione del CCNL; la Corte non li ha accolti, ritenendo che la lettura della clausola contrattuale operata dal giudice di rinvio fosse conforme ai limiti del rinvio.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato come criterio prioritario del significato letterale nella interpretazione del contratto collettivo.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato quale criterio di interpretazione complessiva e coordinata delle clausole contrattuali.

  • artt. 52, 53 e 54 CCNL 14 aprile 2011 Poste Italiane

    Richiamati per sostenere la graduazione delle sanzioni disciplinari e la riconducibilità di certe condotte a sanzioni conservative; il giudice di rinvio ha escluso che le clausole imponessero la sola sanzione conservativa per la condotta contestata.

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

  • artt. 3, 4 e 35 Cost.

    Richiamati dal ricorrente a sostegno della tutela del lavoro e della proporzionalità sanzionatoria, senza accoglimento delle censure.

  • artt. 1445 e 2016 c.c.

    Richiamati dal ricorrente nel primo motivo; dal testo non emerge una specifica applicazione decisoria di tali norme.

Massime di principio

  • Il giudizio di rinvio ha natura "chiusa": il giudice del rinvio non rinnova liberamente il merito della controversia, ma deve limitarsi ad applicare il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e a svolgere gli accertamenti specificamente rimessi.
  • La denuncia dell’inosservanza, da parte del giudice di rinvio, del decisum della sentenza rescindente integra un error in procedendo e si traduce in una verifica della conformità della sentenza rescissoria ai confini tracciati dalla pronuncia di cassazione.
  • In tema di licenziamento disciplinare, ai fini della tutela reintegratoria ex art. 18, comma 4, St. lav., non è sufficiente l’illegittimità del recesso: occorre accertare anche che il fatto contestato sia insussistente oppure sia espressamente punito dal contratto collettivo con sanzione conservativa.
  • Se la contrattazione collettiva non consente di ricondurre in modo chiaro la condotta contestata a una fattispecie punibile con sola sanzione conservativa, non può essere riconosciuta la tutela reintegratoria sulla sola base di un giudizio di minor gravità o di proporzionalità espresso in termini generali.
  • Nel giudizio di cassazione avverso la sentenza resa in sede rescissoria non è consentito introdurre una rivalutazione del merito estranea al perimetro fissato dalla precedente sentenza rescindente, nemmeno valorizzando evoluzioni giurisprudenziali sopravvenute che non incidano su fatti storici nuovi o su sopravvenienze normative.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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