Cassazione Civile, Ordinanza n. 26543/2024 del 11/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La parte ricorrente ha proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. avverso l'ordinanza della Cassazione n. 21925/2023, sostenendo che la Corte avesse commesso un errore di fatto nel qualificare come regolamento di competenza un atto che, secondo la prospettazione difensiva, era in realtà un regolamento di giurisdizione. In origine, la società resistente aveva impugnato un'ordinanza del tribunale del lavoro relativa alla chiamata in causa di un terzo; la ricorrente nel presente giudizio sosteneva che quel ricorso mirasse in realtà a ottenere l'accertamento della giurisdizione del giudice amministrativo, con la conseguenza che la sua costituzione nel giudizio di cassazione sarebbe stata tempestiva secondo le regole del regolamento di giurisdizione. Da ciò la ricorrente faceva discendere l'erroneità della precedente condanna alle spese e chiedeva la revocazione dell'ordinanza che, a sua volta, aveva revocato una precedente statuizione sulle spese. La società resistente si è opposta deducendo l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha affermato, da un lato, che non è ammessa la revocazione dell'ordinanza pronunciata nel giudizio di revocazione, ai sensi dell'art. 403 c.p.c.; dall'altro, che la censura non integrava comunque un errore revocatorio, poiché la qualificazione del ricorso originario come regolamento di competenza anziché di giurisdizione dipendeva da una valutazione giuridica del contenuto dell'atto e non da un mero errore di percezione dei fatti. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
Norma posta a fondamento del ricorso per revocazione avverso provvedimenti della Cassazione; nel caso concreto, la Corte ne esclude l'operatività perché il vizio dedotto non era configurabile e perché la revocazione della decisione resa nel giudizio di revocazione non è ammessa.
art. 395 n. 4 c.p.c.
Richiamato come ipotesi di errore di fatto revocatorio; la Corte precisa che nel caso di specie la dedotta erronea qualificazione dell'impugnazione non costituisce errore di fatto, ma valutazione giuridica.
art. 403 c.p.c.
La Corte afferma che non è ammessa la revocazione dell'ordinanza pronunciata nel giudizio di revocazione.
art. 47, comma 5, c.p.c.
È richiamato in relazione al termine per la costituzione nel regolamento di competenza; la Corte, però, considera assorbita ogni questione sul punto perché il ricorso è dichiarato inammissibile.
art. 41 c.p.c.
Richiamato per la procedura del regolamento di giurisdizione, che rinvia agli artt. 364 ss. c.p.c.
art. 364 ss. c.p.c.
Richiamati come disciplina procedurale applicabile al regolamento di giurisdizione.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato per la definizione in camera di consiglio e per la memoria depositata; la Corte osserva che la mancata considerazione di una memoria può costituire errore di fatto solo se decisiva, ma nel caso concreto la questione resta assorbita dall'inammissibilità.
art. 91 c.p.c.
Applicato per la condanna alle spese secondo il principio di soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione al ricorso straordinario; la Corte ribadisce che tale rimedio è esperibile solo avverso provvedimenti decisori di merito non altrimenti impugnabili.
Massime di principio
- Non è ammessa la revocazione dell'ordinanza pronunciata dalla Corte di cassazione nel giudizio di revocazione; contro tale provvedimento restano proponibili soltanto i mezzi di impugnazione originariamente esperibili avverso la decisione revocanda.
- L'errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. presuppone un errore di percezione immediata e non può coincidere con la valutazione giuridica del contenuto e della qualificazione dell'atto processuale.
- La qualificazione di un'impugnazione come regolamento di competenza o di giurisdizione non integra, di regola, un errore di fatto revocatorio, perché richiede un apprezzamento giuridico della forma e del contenuto dell'atto.
- Inammissibile il ricorso per revocazione, le questioni ulteriori dedotte dalle parti restano assorbite e le spese seguono la soccombenza.
- Il giudizio di cassazione, ove definito con declaratoria di inammissibilità, consente la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
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