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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26579/2024 del 11/10/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (INPS)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta dell'ente previdenziale di restituzione di € 5.286,03, comunicata il 30 novembre 2011, a seguito del ricalcolo di una pensione in relazione a redditi percepiti nell'anno 2002 e dichiarati dalla pensionata tramite modello RED 2003. In primo grado la domanda della pensionata era stata accolta, sul presupposto che la comunicazione dei redditi fosse stata tempestiva e che l'indebito non fosse imputabile a dolo dell'accipiens. La Corte d'appello aveva invece accolto l'impugnazione dell'ente, ritenendo applicabile l'art. 13, comma 2, della L. 412/1991: non rilevava il dolo della pensionata, ma solo che la richiesta di recupero fosse stata formulata entro l'anno successivo alla conoscenza dei dati reddituali certi e definitivi. La ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 13 L. 412/1991, in combinato disposto con l'art. 52 L. 88/1989 e con l'art. 2033 c.c., sostenendo che il recupero sarebbe possibile solo in presenza di dolo del pensionato o di omessa/incompleta comunicazione di fatti non già conosciuti dall'ente; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 13 L. 412/1991, in combinato disposto con gli artt. 2943 e 1219 c.c., sostenendo che la lettera del 9 dicembre 2004 non avrebbe avuto i requisiti minimi della costituzione in mora e quindi non avrebbe interrotto la prescrizione, né avrebbe evitato la decadenza prevista dalla norma.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi, richiamando l'orientamento secondo cui, ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, non è necessario accertare il dolo del pensionato né che vi sia un provvedimento formale di attribuzione del beneficio, ma è decisiva la tempestività della richiesta di recupero dell'ente rispetto alla comunicazione dei dati reddituali rilevanti da parte del pensionato. Nel caso concreto, poiché i redditi del 2002 erano stati comunicati con il modello RED 2003 e la prima comunicazione di indebito era stata ricevuta il 9 dicembre 2004, la Corte ha confermato che il recupero era stato attivato entro il termine dell'anno successivo. È stata inoltre dichiarata inammissibile la censura sulla pretesa inidoneità della lettera del 9 dicembre 2004 a interrompere la prescrizione, poiché essa richiedeva una rivalutazione del contenuto integrale della missiva e dunque investiva un accertamento di merito non consentito in cassazione. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 52

    L'indebito pensionistico è irripetibile salvo i casi di dolo dell'interessato; la disposizione è letta in coordinamento con la successiva interpretazione autentica dell'art. 13 L. 412/1991.

  • L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13

    La sanatoria dell'irripetibilità opera per somme corrisposte in base a formale e definitivo provvedimento dell'ente, salvo dolo del pensionato; l'omessa segnalazione di fatti rilevanti non conosciuti dall'ente consente la ripetibilità. Ai fini del recupero rileva la tempestività della richiesta rispetto alla comunicazione dei dati reddituali certi da parte del pensionato.

  • art. 2033 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la ripetibilità dell'indebito; la Corte non ne fa un'autonoma applicazione, ritenendo decisivo il regime speciale previdenziale.

  • art. 2943 c.c.

    Richiamato in tema di interruzione della prescrizione; la Corte esclude l'accoglimento della doglianza perché il relativo accertamento coinvolge la valutazione del contenuto della lettera e quindi il merito.

  • art. 1219 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'assenza dei requisiti della messa in mora; la censura è dichiarata inammissibile.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per i motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge.

  • art. 13, comma 2, L. 412/1991

    La Corte afferma che, per la ripetizione dell'indebito previdenziale da sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, non è richiesto il dolo dell'assicurato, ma solo la tempestività della richiesta dell'ente rispetto alla comunicazione dei dati rilevanti.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato per dare atto dei presupposti del pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nella ripetizione di indebito pensionistico per sopravvenuta carenza del requisito reddituale, la disciplina speciale prevale sulla regola generale dell'indebito e consente il recupero quando il pensionato abbia comunicato dati reddituali certi e l'ente agisca entro il termine previsto dalla legge.
  • Ai fini dell'art. 13, comma 2, L. 412/1991, non occorre accertare il dolo del pensionato né un formale provvedimento attributivo del beneficio: ciò che conta è la comunicazione dei dati reddituali rilevanti e la tempestiva richiesta di recupero da parte dell'ente.
  • La tempestività della richiesta di ripetizione va calcolata con riguardo all'anno successivo alla conoscenza dei dati reddituali definitivi comunicati dal pensionato.
  • In sede di legittimità, una censura che richieda la rivalutazione del contenuto integrale di una comunicazione o di un documento per verificarne l'idoneità interruttiva della prescrizione è inammissibile se si risolve in una critica al merito dell'accertamento di fatto.

Come è indicizzato

MateriePensioniRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

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