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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26526/2024 del 11/10/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto tra una fondazione e un soggetto inizialmente inquadrato come collaboratore coordinato a termine, poi ritenuto dal giudice di merito lavoratore subordinato e, in appello, addirittura dirigente con funzione di direttore dell’ente. La corte territoriale ha riconosciuto differenze retributive e TFR, basandosi soprattutto su un verbale del consiglio di amministrazione che conferiva l’incarico di direttore e richiamava lo statuto, ritenuto coerente con mansioni dirigenziali. La fondazione ha impugnato la decisione con cinque motivi: 1) violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2094 c.c. per errata valutazione della prova documentale e testimoniale, sostenendo che il lavoratore non avesse autonomia dirigenziale e che, per le dimensioni dell’ente, non fosse plausibile un dirigente; 2) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c., per non avere la corte considerato buste paga, allegazioni e visura dell’ente; 3) nullità per motivazione contraddittoria ex art. 132 c.p.c., perché, pur riconoscendo la qualifica dirigenziale, avrebbe liquidato differenze facendo riferimento a conteggi relativi al livello quadro UNEBA; 4) ultrapetizione ex art. 112 c.p.c., poiché la liquidazione sarebbe stata ancorata a conteggi predisposti per un inquadramento inferiore e a una retribuzione concordata, non alla qualifica dirigenziale; 5) ulteriore denuncia di motivazione apparente/illogica per l’incoerenza tra qualifica riconosciuta e criteri retributivi applicati. Il lavoratore, con ricorso incidentale, ha contestato a sua volta la quantificazione delle differenze retributive: ha sostenuto che, una volta riconosciuta la qualifica di dirigente, la corte avrebbe dovuto utilizzare i conteggi da lui prodotti sin dal primo grado e non contestati, che indicavano importi maggiori, mentre i giudici avrebbero erroneamente utilizzato prospetti formulati a fini conciliativi e riferiti al livello quadro.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia quello incidentale. Quanto ai motivi della fondazione, ha ritenuto che le censure mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione del fatto, attività preclusa in sede di legittimità; ha inoltre escluso la sussistenza di contraddittorietà motivazionale, ultrapetizione o carenza di interesse, rilevando che la corte d’appello aveva comunque risposto alla domanda di differenze retributive con motivazione adeguata. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha rilevato un difetto di autosufficienza, poiché i conteggi e gli atti rilevanti non erano stati adeguatamente trascritti o specificamente allegati, impedendo il controllo richiesto in cassazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.c.

    La censura che formalmente richiama la norma non può trasformarsi in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio già esaminato dal giudice di merito.

  • art. 2094 c.c.

    Il richiamo alla nozione di subordinazione non consente in cassazione di rimettere in discussione l’accertamento fattuale sulle mansioni e sull’autonomia del lavoratore, se adeguatamente motivato in appello.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Non è utilizzabile per ottenere un nuovo esame del fatto quando la doglianza investe in realtà la valutazione delle prove.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Dopo la riforma, il vizio è circoscritto all’omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente di riproporre una diversa lettura delle risultanze istruttorie.

  • art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c.

    La nullità per motivazione mancante, apparente o contraddittoria non ricorre quando la sentenza di merito espone una ragione decidendi comprensibile e sufficiente secondo il minimo costituzionale.

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di ultrapetizione non è configurabile se il giudice decide la domanda proposta e liquida il credito entro il perimetro della domanda, anche in presenza di contestazioni sulla base di calcolo.

  • art. 36 Cost.

    È richiamato dal ricorrente incidentale per sostenere il diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente, ma la Corte non entra nel merito della quantificazione per difetto di specificità del ricorso.

  • art. 2099 c.c.

    Norma invocata per la determinazione della retribuzione, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • art. 100 c.p.c.

    La Corte osserva che manca l’interesse del datore di lavoro a chiedere in cassazione una condanna a somme maggiori rispetto a quelle già accertate.

  • art. 366, co. 1, nn. 3 e 6 c.p.c.

    Il ricorso incidentale è inammissibile perché non contiene una esposizione specifica e autosufficiente dei fatti e degli atti rilevanti, né la loro puntuale trascrizione o localizzazione.

  • art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.

    L’onere di deposito e specifica allegazione degli atti e documenti richiamati resta essenziale per consentire il controllo di legittimità.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica il rito camerale in cui è stata trattata la causa in Cassazione.

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in ragione dell’esito dell’impugnazione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una doglianza formalmente qualificata come violazione di legge o omesso esame di un fatto decisivo in una richiesta di nuova valutazione delle prove e di diversa ricostruzione del merito.
  • Il vizio di motivazione apparente, irriducibilmente contraddittoria o nulla è configurabile solo quando la sentenza non renda percepibile la ratio decidendi; non basta che la parte ritenga errato il criterio di liquidazione adottato dal giudice di merito.
  • Il vizio di ultrapetizione richiede che il giudice abbia attribuito o pronunciato su un bene della vita diverso da quello domandato; non ricorre quando la contestazione riguarda il diverso parametro utilizzato per quantificare un credito già domandato.
  • Nel ricorso per cassazione, anche in presenza di errores in procedendo, permane l’onere di autosufficienza: gli atti e i documenti su cui si fonda il motivo devono essere specificamente indicati, localizzati e, quando necessario, trascritti.
  • La deduzione del vizio di omesso esame di un fatto storico decisivo presuppone l’individuazione di un fatto specifico, realmente decisivo e non già di una pluralità di elementi istruttori che, nel loro insieme, mirano soltanto a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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