Cassazione Civile, Ordinanza n. 10191/2023 del 17/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro di una dipendente di un ente previdenziale pubblico non economico, che aveva svolto per un lungo periodo attività asseritamente riconducibili a una posizione superiore rispetto al proprio inquadramento formale. La Corte d'appello aveva riconosciuto il diritto alle differenze retributive tra la posizione C3 e la superiore C4, oltre all'indennità di posizione organizzativa, ritenendo provato lo svolgimento di mansioni di fatto di livello C4 e applicando, per l'indennità, il principio costituzionale di adeguatezza della retribuzione. L'ente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) ha contestato l'interpretazione delle declaratorie contrattuali e delle regole interne, sostenendo che la lavoratrice fosse responsabile solo di un sub-processo e non dell'intero processo, con conseguente insussistenza delle mansioni C4; 2) ha negato il diritto all'indennità di posizione organizzativa, deducendo che essa era prevista solo per ruoli di responsabilità e comunque era stata istituita soltanto dal 1 dicembre 2006, sicché non poteva essere riconosciuta per il periodo precedente; 3) ha censurato la statuizione sugli accessori del credito, invocando il divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi per i crediti dei dipendenti di enti pubblici non economici.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo inammissibile la doglianza nella parte in cui investiva l'interpretazione di contratti collettivi integrativi e infondata la censura sulla qualificazione delle mansioni, perché la Corte territoriale aveva correttamente applicato il criterio in tre fasi per l'inquadramento del lavoratore e la valutazione delle prove di merito non era sindacabile in cassazione. Ha invece accolto il secondo motivo, precisando che nel pubblico impiego contrattualizzato il diritto al trattamento economico corrispondente alle mansioni superiori, inclusa l'indennità accessoria correlata a una posizione organizzativa, sorge solo se la posizione organizzativa era stata previamente istituita dall'amministrazione; poiché nel caso concreto tale posizione risultava istituita solo dal 1 dicembre 2006, il relativo emolumento non poteva essere riconosciuto per il periodo anteriore. Ha accolto anche il terzo motivo, affermando che per i dipendenti di enti pubblici non economici permane la disciplina che esclude il cumulo di rivalutazione monetaria e interessi sui crediti retributivi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, per nuovo esame e regolazione delle spese.
Norme richiamate
Per i contratti collettivi integrativi, in cassazione è censurabile solo la violazione dei criteri legali di interpretazione contrattuale, non una diversa lettura del testo operata dal giudice di merito.
L'interpretazione delle clausole contrattuali è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile solo per violazione dei canoni ermeneutici o motivazione viziata nei limiti consentiti.
Nel pubblico impiego contrattualizzato il lavoratore che svolga mansioni superiori ha diritto al relativo trattamento economico secondo il parametro legale, indipendentemente dalla legittimità dell'assegnazione.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla parte ricorrente come parametro di legittimità della motivazione e del controllo di legalità in cassazione.
art. 6 CEDU
Richiamato dalla parte ricorrente in combinazione con l'art. 111 Cost.
art. 17 del c.c.n.l. enti pubblici non economici
Base contrattuale evocata per la disciplina della posizione organizzativa e del relativo trattamento economico.
art. 18 del c.c.n.l. enti pubblici non economici
Richiamato dalla parte ricorrente con riguardo alla disciplina delle posizioni e del trattamento economico accessorio.
art. 13 del c.c.i.e. Inpdap 1999-2001
La posizione organizzativa è stata ritenuta riconoscibile solo se previamente istituita dall'amministrazione; la sua esistenza formale è condizione imprescindibile per il riconoscimento dell'emolumento.
Richiamato nel terzo motivo come norma asseritamente violata, ma non è il fulcro della decisione di accoglimento.
art. 22, comma 36, L. n. 724/1994
Richiamato nel terzo motivo per sostenere il divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi nei crediti dei dipendenti di enti pubblici non economici.
art. 36 Cost.
Usato dalla Corte d'appello e richiamato in Cassazione come fondamento del principio di proporzionalità e adeguatezza della retribuzione, ma non idoneo a superare il requisito della previa istituzione formale della posizione organizzativa.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte ha escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, la verifica dell'inquadramento superiore si svolge in tre passaggi: accertamento in fatto delle mansioni concretamente svolte, individuazione delle declaratorie contrattuali applicabili e raffronto tra le due risultanze.
- La censura in cassazione delle clausole di un contratto collettivo integrativo non può tradursi in una mera contrapposizione di una lettura alternativa a quella del giudice di merito, ma deve denunciare specificamente la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale.
- Il diritto al trattamento economico corrispondente alle mansioni superiori può essere riconosciuto anche in assenza di un formale provvedimento di attribuzione, ma per le posizioni organizzative è necessaria la previa istituzione formale della posizione da parte dell'amministrazione.
- Quando la posizione organizzativa non sia stata ancora istituita, non è consentito riconoscerne l'indennità sulla base del solo svolgimento di attività analoghe, perché ciò equivarrebbe a sostituire il giudice alle scelte organizzative riservate alla pubblica amministrazione.
- Per i dipendenti di enti pubblici non economici continua a operare la disciplina speciale che esclude il cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi sui crediti retributivi, nonostante la privatizzazione del rapporto di lavoro.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 17 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10110/2023 del 17/04/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 17 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10114/2023 del 17/04/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 17 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10115/2023 del 17/04/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 17 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10119/2023 del 17/04/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 17 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10121/2023 del 17/04/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 17 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10132/2023 del 17/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →