Cassazione Civile, Ordinanza n. 10114/2023 del 17/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto professionale instaurato tra un medico e una casa di cura privata, formalmente qualificato come collaborazione autonoma libero-professionale. Il medico sosteneva che, in concreto, il rapporto avesse natura subordinata e che l'organizzazione della prestazione fosse assoggettata a poteri direttivi e gerarchici della struttura; in particolare richiamava i turni di servizio e un ordine di servizio come prove dell'etero-direzione. Inoltre contestava la gestione del rapporto da parte della casa di cura: secondo la sua prospettazione, la struttura avrebbe unilateralmente revocato o sospeso il suo incarico di responsabile del reparto di Chirurgia, e la sua sospensione dell'attività sarebbe stata giustificata dalla legittima reazione a tale atto, con conseguente illegittimità del recesso esercitato dalla struttura. Con il ricorso per cassazione articolava quattro motivi: 1) violazione degli artt. 2094, 2735, 2733 c.c. e 116 c.p.c. per il mancato riconoscimento al documento indicato come ordine di servizio del valore di confessione stragiudiziale; 2) violazione degli artt. 2094, 115 e 253 c.p.c. per la ritenuta genericità e irrilevanza della prova testimoniale sulla subordinazione e sui turni; 3) violazione degli artt. 1453, 1175, 1362 ss. c.c. e del principio inadimplenti non est adimplendum, sostenendo che la revoca dell'incarico giustificasse la sospensione della prestazione e rendesse illegittimo il recesso della casa di cura; 4) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., sempre in relazione all'interpretazione dell'art. 4 del contratto e alla pretesa illegittimità della revoca dell'incarico e del successivo recesso. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i motivi per difetti di specificità e per la sostanziale richiesta di una nuova valutazione del merito; ha anche osservato che, comunque, il documento richiamato non integrava confessione e che il giudice di merito aveva correttamente interpretato e valutato gli elementi istruttori. Il ricorso è quindi stato respinto, con condanna del ricorrente alle spese.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha considerato infondata l'eccezione di nullità del ricorso per la sola firma digitale, richiamando il precedente sulla validità del ricorso notificato e depositato con le formalità telematiche indicate. Nel merito dei motivi, ha dichiarato: inammissibile e comunque infondato il primo motivo perché mancava la specifica indicazione degli atti e dei passaggi processuali in cui la questione sarebbe stata dedotta, e perché il documento invocato non aveva i requisiti della confessione stragiudiziale; inammissibile il secondo motivo perché la valutazione di genericità e irrilevanza della prova testimoniale appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione come mera diversa lettura del materiale istruttorio; inammissibile il terzo motivo per difetto di specificità e perché teso a proporre un'interpretazione alternativa del contratto e degli atti unilaterali, attività riservata al giudice di merito; inammissibile il quarto motivo perché, sotto la veste dell'omesso esame di un fatto decisivo, introduceva in realtà una questione giuridica già trattata e respinta. È stata quindi confermata la decisione di merito che aveva negato la subordinazione del rapporto e aveva ritenuto legittimo il recesso della casa di cura per inadempimento del medico. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Serve a individuare la subordinazione del rapporto di lavoro; la Corte non ne ha ravvisato la dimostrazione sulla base degli elementi invocati dal ricorrente.
Richiamato per sostenere il valore confessorio di un documento; la Corte ha escluso che il documento avesse i requisiti della confessione stragiudiziale.
Richiamato in tema di confessione; non applicabile al documento invocato perché mancavano i requisiti oggettivi e soggettivi della confessione.
Invocato per contestare la valutazione probatoria; la Corte ha ribadito che la diversa lettura delle prove non è consentita in cassazione.
Richiamato per censurare la valutazione della prova testimoniale; la Corte ha riaffermato la discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle prove.
Richiamato con riferimento alla prova testimoniale; la Corte non ha accolto la censura perché volta a rimettere in discussione il merito.
Richiamato per sostenere l'illegittimità del recesso e la rilevanza dell'inadempimento altrui; la censura è stata dichiarata inammissibile.
principio inadimplenti non est adimplendum
Invocato per giustificare la sospensione della prestazione a fronte della revoca dell'incarico; la Corte non ha esaminato nel merito la doglianza perché non specificamente dedotta e comunque diretta a una diversa interpretazione del contratto.
Richiamato in relazione a correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto; la censura è stata ritenuta inammissibile.
Richiamati per contestare l'interpretazione del contratto; la Corte ha ribadito che l'interpretazione degli atti negoziali è riservata al giudice di merito.
Richiamato come eccezione di inadempimento per giustificare la sospensione della prestazione; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Usato dal ricorrente per denunciare vizi processuali e violazioni di legge; la Corte ha escluso la fondatezza delle censure.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Indicato come parametro della censura per violazione di legge; la doglianza è stata comunque dichiarata inammissibile.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Richiamato per dedurre omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha precisato che la censura riguardava in realtà una questione giuridica.
art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La confessione stragiudiziale richiede la contemporanea presenza di un elemento soggettivo di consapevole ammissione di un fatto sfavorevole e di un elemento oggettivo di effettivo pregiudizio per il dichiarante e vantaggio per il destinatario; un documento organizzativo del rapporto non assume tale valore se non contiene un'effettiva ammissione di fatti sfavorevoli.
- In sede di legittimità è inammissibile la censura che si risolva nella richiesta di una nuova valutazione delle prove o in una diversa ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito; la scelta e la valutazione delle fonti del convincimento restano riservate al giudice di merito.
- Per denunciare correttamente un errore di diritto o un vizio processuale in cassazione è necessario specificare puntualmente dove e come la questione sia stata dedotta nei gradi di merito, trascrivendo gli atti rilevanti quando la censura si fondi sul loro contenuto.
- L'omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. non può essere usato per veicolare questioni giuridiche o interpretative già svolte con altri motivi; il vizio riguarda solo un fatto storico decisivo realmente trascurato.
- L'interpretazione del contratto e degli atti unilaterali è attività riservata al giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo entro limiti rigorosi, non mediante la semplice proposizione di un'interpretazione alternativa.
- La subordinazione del rapporto di lavoro non può essere desunta in modo automatico da strumenti organizzativi come i turni di servizio, occorrendo una dimostrazione concreta dell'assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e gerarchico del datore di lavoro.
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