Cassazione Civile, Ordinanza n. 10132/2023 del 17/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di risarcimento del danno proposta da lavoratori del comparto scuola per la ritenuta illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato stipulati con l'amministrazione scolastica. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado e rigettato le domande, ritenendo che la successiva stabilizzazione dei dipendenti, avvenuta tramite scorrimento delle graduatorie o ai sensi della legge n. 107/2015, fosse misura idonea a sanzionare l'abuso e a riparare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione, in assenza di allegazioni specifiche su ulteriori danni. I ricorrenti hanno proposto sei motivi: 1) estinzione del giudizio di appello per tardivo deposito telematico dell'atto di riassunzione dopo sospensione per questione di legittimità/prejudizialità; 2) violazione dei principi sul risarcimento del danno per abuso del termine, nonché del principio di equivalenza ed effettività, sostenendo che la stabilizzazione non fosse misura sufficiente; 3) richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia sulla conformità alla direttiva 1999/70/CE dell'esclusione del risarcimento in presenza di immissione in ruolo da graduatorie; 4) questione di legittimità costituzionale della disciplina che escluderebbe la tutela risarcitoria/indennitaria; 5) violazione di norme processuali e sostanziali per avere la Corte d'appello escluso danni ulteriori (quali impoverimento professionale, perdita di chances, danno all'integrità psicofisica, all'immagine e alla vita di relazione) e per avere negato la liquidazione equitativa; 6) violazione dell'art. 112 c.p.c. e delle norme codicistiche di interpretazione della domanda per avere escluso il diritto a differenze retributive, contributive e indennità asseritamente dovute in base al principio di non discriminazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, qualificando come mera irregolarità e non come nullità il deposito cartaceo dell'atto di riassunzione in luogo di quello telematico, in assenza di espressa sanzione e poiché l'atto aveva comunque raggiunto il suo scopo. Ha dichiarato inammissibili il secondo, terzo e quarto motivo ex art. 360-bis, n. 1 c.p.c., poiché la questione era già stata decisa in modo conforme dalla giurisprudenza di legittimità e non vi erano ragioni per mutare orientamento né per rinviare nuovamente alla Corte di giustizia o alla Corte costituzionale; in particolare, è stato ribadito che l'immissione in ruolo, anche se avvenuta tramite il sistema di reclutamento previgente e non tramite il piano straordinario, può costituire misura idonea a neutralizzare l'abuso e che il diritto dell'Unione non impone un risarcimento aggiuntivo automatico oltre la stabilizzazione. Anche il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile, perché generico, promiscuo e comunque non idoneo a superare il rilievo di genericità delle allegazioni sui danni ulteriori, oltre a difettare di specificità quanto al vizio di omesso esame e alla dedotta nullità della motivazione; la Corte ha ribadito che la liquidazione equitativa presuppone comunque la prova, almeno in termini di esistenza, del danno. Il sesto motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza: i ricorrenti non avevano trascritto integralmente il ricorso introduttivo né la sentenza di primo grado, rendendo impossibile verificare la reale proposizione della domanda di differenze retributive e il suo eventuale autonomo fondamento. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 16-bis d.l. n. 179/2012
Il deposito cartaceo dell'atto di riassunzione, anziché telematico, è stato considerato una mera irregolarità non sanzionata da nullità, ove l'atto abbia raggiunto il suo scopo.
art. 156 c.p.c.
In assenza di espressa comminatoria di nullità, la forma irrituale dell'atto non comporta invalidità se lo scopo dell'atto è stato raggiunto.
art. 360-bis, n. 1 c.p.c.
Il ricorso è inammissibile quando la questione è già decisa dalla giurisprudenza di legittimità in modo conforme e non emergono elementi per mutare orientamento.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Le doglianze di violazione di legge sul diritto al risarcimento e sulla compatibilità con il diritto UE sono state ritenute inammissibili perché già coperte da orientamento consolidato.
direttiva 1999/70/CE
Non è stato riconosciuto un diritto automatico a un risarcimento ulteriore rispetto alla stabilizzazione in caso di abuso della reiterazione di contratti a termine nel pubblico impiego scolastico.
clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
La Corte ha ritenuto che, alla luce della giurisprudenza richiamata, la stabilizzazione può costituire misura sufficiente a sanzionare l'abuso e a riparare le conseguenze della violazione.
clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
La domanda di riconoscimento dell'anzianità di servizio è stata ritenuta non proponibile in appello perché non risultava adeguatamente introdotta in primo grado.
art. 112 c.p.c.
Non vi è stata omessa pronuncia, ma interpretazione della domanda; la censura ex art. 112 c.p.c. è stata ritenuta inconferente.
art. 115 c.p.c.
La doglianza sulla valutazione delle allegazioni e delle prove è stata considerata generica e non idonea a scalfire la sentenza impugnata.
art. 2727 c.c.
Il ricorso al ragionamento presuntivo non esonera la parte dall'onere di allegare e dimostrare il danno.
art. 1226 c.c.
La liquidazione equitativa presuppone la prova della sussistenza del danno e non può supplire alla totale genericità delle allegazioni.
art. 1362 ss. c.c.
Le norme sull'interpretazione del contratto/atto sono state richiamate dai ricorrenti, ma la Corte ha valorizzato l'esigenza di specificità dell'atto processuale e ha escluso che vi fosse omessa pronuncia.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Il motivo è inammissibile se il ricorrente non trascrive in modo completo gli atti processuali rilevanti, impedendo il controllo sulla effettiva proposizione e sul contenuto della domanda.
art. 3 Cost.
La questione di legittimità costituzionale è stata reputata non meritevole di rimessione, in quanto la soluzione della Corte è stata ritenuta conforme al sistema vigente e alla giurisprudenza consolidata.
art. 117, primo comma, Cost.
È stato invocato in relazione alla direttiva 1999/70/CE, ma la Corte non ha ravvisato un contrasto tale da imporre nuova rimessione.
art. 6, paragrafo 1, CEDU
La censura è stata prospettata dai ricorrenti, ma non ha condotto a diversa soluzione.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego scolastico, la successiva immissione in ruolo del lavoratore assunto a termine può essere considerata misura idonea a sanzionare l'abuso della reiterazione dei contratti e a ristorare, in via tendenziale, le conseguenze della violazione, senza che il diritto dell'Unione imponga automaticamente un ulteriore risarcimento.
- Il deposito dell'atto di riassunzione in forma diversa da quella prescritta non determina nullità quando la legge non preveda espressamente tale sanzione e l'atto abbia comunque raggiunto il proprio scopo processuale.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre questioni già decise in modo conforme dalla giurisprudenza di legittimità, senza offrire argomenti seri per mutare orientamento o per reiterare un rinvio pregiudiziale o di costituzionalità.
- La domanda di risarcimento dei danni ulteriori da abuso del termine deve essere specificamente allegata e provata; la mera evocazione di pregiudizi generici non consente la liquidazione equitativa.
- La censura per omessa pronuncia è inconferente quando il giudice di merito abbia in realtà interpretato la domanda e deciso nel merito; per dedurre utilmente un errore in cassazione è necessaria la precisa trascrizione degli atti rilevanti e l'indicazione puntuale del capo effettivamente trascurato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 17 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10110/2023 del 17/04/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 17 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10114/2023 del 17/04/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 17 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10115/2023 del 17/04/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 17 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10119/2023 del 17/04/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 17 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10121/2023 del 17/04/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 17 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10138/2023 del 17/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →