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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10119/2023 del 17/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla reiterazione di contratti di lavoro a termine nel settore scolastico, stipulati su posti dell'organico di diritto per oltre 36 mesi, che il giudice di merito aveva ritenuto illegittima. Il Tribunale aveva accolto la domanda risarcitoria delle lavoratrici ex art. 32 L. n. 183/2010; la Corte d'appello, invece, aveva parzialmente accolto l'appello del Ministero, ritenendo decisiva la successiva immissione in ruolo delle interessate, intervenuta tramite scorrimento delle graduatorie e non mediante il piano straordinario di assunzioni della L. n. 107/2015. Le ricorrenti hanno proposto tre motivi: violazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite sul risarcimento del danno per abusiva reiterazione di contratti a termine nel comparto scuola e dei principi di equivalenza ed effettività della tutela; richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE sulla compatibilità dell'esclusione del risarcimento con la direttiva 1999/70/CE; dedotta illegittimità costituzionale dell'interpretazione che esclude la tutela indennitaria/risarcitoria dopo la stabilizzazione, in riferimento agli artt. 3 e 117 Cost. e alla clausola 5 dell'Accordo quadro europeo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto che i motivi riproponevano questioni già risolte in senso conforme dalla giurisprudenza di legittimità, richiamando gli arresti che, anche alla luce della sentenza Rossato della Corte di giustizia, considerano la stabilizzazione nel settore scolastico misura proporzionata e idonea a sanzionare l'abuso e a cancellarne le conseguenze. Ha quindi escluso la necessità di un nuovo rinvio pregiudiziale o di una rimeditazione costituzionale, osservando che l'immissione in ruolo non preclude la domanda di risarcimento per ulteriori danni, ma tali danni devono essere specificamente allegati e provati dal lavoratore, senza alcuna presunzione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e le ricorrenti sono state condannate alle spese, oltre all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 32 L. n. 183/2010

    Richiamato come base della condanna risarcitoria pronunciata in primo grado per l'abusiva reiterazione dei contratti a termine.

  • legge n. 124 del 1999, art. 4, comma 1

    Indicata dalle ricorrenti come fonte della disciplina dei contratti a termine nel settore scolastico oggetto di reiterazione illegittima.

  • direttiva 1999/70/CE

    Richiamata quale parametro europeo in tema di lavoro a termine e di tutela effettiva contro l'abuso.

  • clausola 5, punto 1, dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE

    Evocata per contestare la compatibilità dell'interpretazione che esclude il risarcimento automatico dopo la stabilizzazione.

  • art. 3 Cost.

    Invocato sotto il profilo del principio di eguaglianza contro la differenziazione di tutela tra lavoratori stabilizzati e non.

  • art. 117, primo comma, Cost.

    Richiamato come parametro di conformità della normativa e dell'interpretazione interna al diritto UE e alla CEDU.

  • art. 6, paragrafo 1, CEDU

    Invocato nel motivo di costituzionalità, senza che la Corte ne sviluppi un autonomo esame nel merito.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Utilizzato per rinviare alla motivazione di precedenti ordinanze conformi.

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per escludere la motivazione contestuale del provvedimento.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Applicato per dare atto della debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • Nel settore scolastico, la reiterazione illegittima di contratti a termine su posti dell'organico di diritto, per il periodo considerato dalla giurisprudenza, può essere sanzionata in modo adeguato dalla successiva stabilizzazione del lavoratore, purché tale misura sia ritenuta proporzionata, effettiva e idonea a rimuovere le conseguenze dell'abuso.
  • L'immissione in ruolo non esclude in assoluto la tutela risarcitoria, ma il lavoratore che chieda il ristoro di danni ulteriori rispetto alla stabilizzazione deve allegarli e provarli specificamente, senza poter beneficiare di presunzioni di danno.
  • La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessaria quando la questione interpretativa sia già stata risolta da una pronuncia europea che la giurisprudenza nazionale ritenga coerente con il proprio consolidato orientamento.
  • La censura di illegittimità costituzionale o di contrasto con il diritto dell'Unione non supera il giudicato di legittimità quando il ricorso non offra argomenti nuovi idonei a incidere su un orientamento consolidato della Corte di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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