Cassazione Civile, Ordinanza n. 10121/2023 del 17/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato nel settore scolastico, stipulati su posti dell'organico di diritto per un periodo superiore a 36 mesi. Il Tribunale aveva ritenuto illegittima tale reiterazione e aveva condannato l'amministrazione al risarcimento del danno ex art. 32 della L. n. 183/2010. In appello, però, la Corte territoriale ha riformato parzialmente la decisione, ritenendo decisiva la circostanza che le lavoratrici, appartenenti al personale ATA, fossero state successivamente immesse in ruolo; secondo la Corte d'appello, la stabilizzazione costituiva misura idonea a sanzionare l'abuso e a cancellarne le conseguenze, con possibilità di risarcimento solo per eventuali danni ulteriori specificamente allegati e provati. Con il ricorso per cassazione le lavoratrici hanno dedotto: 1) violazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite in tema di risarcimento del danno per abusiva reiterazione di contratti a termine nel comparto scuola, nonché violazione dei principi di equivalenza ed effettività della tutela, sostenendo che la stabilizzazione avvenuta tramite scorrimento delle graduatorie non fosse misura adeguata; 2) necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE per verificare la conformità della disciplina interna alla direttiva 1999/70/CE, in particolare alla clausola 5 dell'accordo quadro; 3) illegittimità costituzionale dell'esclusione del rimedio risarcitorio/indennitario in presenza dell'immissione in ruolo, per contrasto con gli artt. 3 e 117 Cost. in relazione al diritto UE e alla CEDU.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che i tre motivi, esaminati congiuntamente, non introducessero argomenti idonei a rimettere in discussione l'orientamento già consolidato della giurisprudenza di legittimità. Ha richiamato le precedenti decisioni che, anche alla luce della sentenza Rossato della Corte di giustizia, hanno affermato che nel settore scolastico la stabilizzazione ottenuta mediante il previgente sistema di reclutamento costituisce misura proporzionata, effettiva e sufficientemente energica per sanzionare l'abuso e cancellarne le conseguenze, ferma restando la possibilità di domandare il risarcimento di ulteriori danni, ma con onere di specifica allegazione e prova a carico del lavoratore, senza presunzioni di danno. Poiché la sentenza d'appello era conforme a tale giurisprudenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile; le ricorrenti sono state inoltre condannate alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 32 L. n. 183/2010
richiamato come base del risarcimento del danno riconosciuto in primo grado per l'illegittima reiterazione dei contratti a termine
legge n. 124 del 1999, art. 4, comma 1
evocata dalle ricorrenti quale disciplina dei contratti a termine nel settore scolastico oggetto di reiterazione abusiva
direttiva 1999/70/CE
richiamata come parametro europeo invocato per contestare l'adeguatezza della sola stabilizzazione come sanzione dell'abuso
clausola 5, punto 1, dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
invocata per sostenere che la misura interna non garantirebbe effettività e dissuasività sufficienti
art. 3 Cost.
richiamato quale parametro di legittimità costituzionale della disciplina che escluderebbe il risarcimento automatico in caso di stabilizzazione
art. 117, primo comma, Cost.
richiamato in relazione al rispetto del diritto dell'Unione e della CEDU
art. 6, paragrafo 1, CEDU
richiamato dalle ricorrenti nel dedurre il contrasto costituzionale della disciplina applicata
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato per il rinvio alla motivazione di precedenti conformi
art. 380 bis1, comma 2, c.p.c.
citato nel dispositivo per escludere la motivazione contestuale
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
richiamato per l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
Massime di principio
- Nel settore scolastico, la stabilizzazione del lavoratore a tempo determinato ottenuta attraverso il previgente sistema di reclutamento può costituire misura idonea a sanzionare l'abusiva reiterazione dei contratti e a rimuoverne le conseguenze, secondo i criteri di effettività, proporzionalità e dissuasività richiesti dal diritto dell'Unione.
- L'immissione in ruolo non esclude in assoluto la tutela risarcitoria, ma il risarcimento può essere riconosciuto solo per danni ulteriori rispetto a quelli già compensati dalla stabilizzazione, purché il lavoratore li alleghi e li provi specificamente.
- In presenza di consolidato orientamento di legittimità conforme alla giurisprudenza europea, il ricorso che si limiti a riproporre censure già esaminate senza offrire argomenti nuovi idonei a mutare indirizzo può essere dichiarato inammissibile.
- Quando il giudice di merito decide in conformità alla giurisprudenza della Corte di cassazione su una questione ormai definita, la censura che si limita a contestare quella stessa soluzione, senza evidenziare un effettivo contrasto normativo o costituzionale, non supera il vaglio di ammissibilità.
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