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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10110/2023 del 17/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ASL)

La controversia

La controversia riguarda il diritto di un medico di continuità assistenziale a percepire un'indennità di rischio di € 4,00/ora prevista dall'art. 13 di un Accordo Integrativo Regionale Abruzzo e non corrisposta dall'estate 2017. Il Tribunale aveva emesso decreto ingiuntivo poi opposto dalla ASL. La Corte d'appello ha revocato il decreto ritenendo nulla la clausola regionale perché contrastante con l'Accordo Collettivo Nazionale: secondo i giudici di merito la contrattazione regionale poteva intervenire solo per compensi incentivanti o connessi a prestazioni aggiuntive e condizionati da specifici presupposti, mentre l'indennità era riconosciuta in modo generalizzato e automatico a tutti i medici di continuità assistenziale. Il ricorrente principale ha censurato tale decisione deducendo violazione delle norme sulla contrattazione del pubblico impiego contrattualizzato e sostenendo che l'AIR si limitava a prevedere un compenso ulteriore per le peculiarità del servizio regionale; ha inoltre contestato l'interpretazione dell'A.C.N. del 2005 e la qualificazione dell'indennità come maggiorazione non consentita, invocando anche una valutazione di fatto sulle condizioni di rischio del territorio abruzzese. L'ASL ha resistito e, con ricorso incidentale, ha sostenuto a sua volta che gli atti regionali e aziendali erano vincolati dai piani di rientro e dalle norme sul contenimento della spesa sanitaria, che non era possibile erogare incentivi ulteriori fuori dai LEA, che la riduzione dei compensi poteva essere disposta unilateralmente e che il comportamento del medico avrebbe integrato un nuovo accordo o comunque esposto prestazioni facoltative, non obbligatorie.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha dato continuità a un precedente conforme (Cass. n. 29137/2022) e ha ritenuto nulla la previsione dell'art. 13 dell'AIR Abruzzo 9.8.2006 nella parte in cui prevedeva in modo generalizzato un compenso aggiuntivo orario per tutti i medici di continuità assistenziale. Ha affermato che l'art. 14 dell'A.C.N. consente alla contrattazione regionale solo la definizione di parametri di valutazione di particolari e specifiche condizioni di disagio e difficoltà, mentre nel caso concreto tali parametri mancavano e l'indennità si traduceva in una maggiorazione del compenso orario non consentita. Ha quindi confermato la revoca del decreto ingiuntivo e il mancato diritto del medico all'indennità richiesta. Le censure dell'ASL sono state assorbite o comunque respinte, poiché incompatibili con l'impostazione già accolta sulla nullità della clausola regionale.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 9, L. n. 412/1991

    come modificato dall'art. 52, comma 27, L. n. 289/2002

    richiamato come base del sistema della contrattazione collettiva nel pubblico impiego contrattualizzato, entro cui si colloca la disciplina degli accordi nazionali e decentrati

  • artt. 40 e 45 d.lgs. n. 165/2001

    richiamati per affermare i limiti della contrattazione collettiva decentrata rispetto ai livelli superiori di disciplina

  • art. 8 d.lgs. n. 502/1992

    richiamato come norma di riferimento dell'assetto convenzionale dei medici di medicina generale

  • art. 48 L. n. 833/1978

    richiamato quale principio di uniformità del trattamento economico dei medici convenzionati

  • art. 14 A.C.N. 20 gennaio 2005

    consente agli accordi regionali di definire parametri per particolari e specifiche condizioni di disagio e difficoltà, non di introdurre una maggiorazione generalizzata del compenso

  • art. 8 A.C.N. 20 gennaio 2005

    richiamato per delimitare l'intervento della contrattazione regionale a compensi incentivanti o legati a prestazioni aggiuntive e condizionate

  • art. 72 A.C.N. 20 gennaio 2005

    invocato dal ricorrente come disciplina dell'onnicomprensività del compenso orario, ma non ritenuto idoneo a legittimare l'indennità generalizzata

  • art. 13 A.I.R. Abruzzo 9.8.2006

    ritenuto nullo nella parte in cui prevedeva l'indennità di rischio generalizzata per tutti i medici di continuità assistenziale

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    usato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    richiamato solo per escludere decisività delle censure di fatto prospettate

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per aderire alla motivazione del precedente conforme

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato in relazione alla fase camerale e alla memoria depositata

  • art. 1326 c.c.

    richiamato dalla ricorrente incidentale per sostenere la conclusione di un nuovo accordo per comportamento concludente, tesi non accolta

  • artt. 1362 e 1344 c.c.

    invocati dal ricorrente principale per contestare l'interpretazione e la pretesa illiceità dell'accordo regionale

  • artt. 115 e 416 c.p.c.

    richiamati dal ricorrente principale a sostegno delle censure sulla valutazione delle prove e delle allegazioni

  • L. n. 311/2004, art. 1, commi 173, 176, 178 e 180

    richiamata dall'ASL a sostegno dei vincoli di spesa sanitaria e del piano di rientro

  • Intesa Stato-Regioni 23 marzo 2005, art. 6

    richiamata dall'ASL in relazione agli obblighi di contenimento della spesa sanitaria

  • L. n. 266/2005, art. 1, commi 278 e 281

    richiamata dall'ASL a sostegno dei vincoli imposti alle Regioni in piano di rientro

  • L. n. 296/2006, art. 1, comma 796, lett. b)

    richiamata dall'ASL per sostenere il vincolo di equilibrio economico e contenimento della spesa

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    richiamato dall'ASL nell'ambito dell'interpretazione delle norme applicabili

  • artt. 1339, 1418, 1419 e 1374 c.c.

    invocati dall'ASL per sostenere la nullità delle clausole incompatibili con la disciplina imperativa e l'integrazione automatica del contratto

  • art. 5 L. n. 2248/1865, all. E

    richiamato dall'ASL per contestare la disapplicazione degli atti amministrativi adottati per realizzare i risparmi di spesa

  • art. 2-nonies d.l. n. 81/2004

    richiamato dalla Corte nel principio di diritto del precedente conforme, quale fondamento della disciplina della contrattazione regionale e aziendale nel settore convenzionato

Massime di principio

  • Nel rapporto convenzionale dei medici di medicina generale e della continuità assistenziale, la contrattazione regionale e aziendale è legittima solo entro i limiti tracciati dall'accordo nazionale; non può introdurre trattamenti economici in contrasto con la disciplina nazionale.
  • L'accordo regionale può prevedere compensi aggiuntivi solo se collegati a parametri specifici di disagio o difficoltà dell'attività convenzionale; una maggiorazione generalizzata e automatica del compenso per tutti gli operatori di una categoria è nulla se non sorretta da tali parametri.
  • La clausola collettiva decentrata che si risolva in una mera integrazione del compenso orario, senza selezione di condizioni particolari e specifiche, viola il principio di uniformità del trattamento economico dei medici convenzionati e deve essere disapplicata o dichiarata nulla.
  • Le censure in cassazione che mirano a ottenere una diversa ricostruzione del fatto o una nuova valutazione delle condizioni territoriali sono inammissibili quando la ratio decidendi sia fondata sulla mancanza, nell'accordo, della specificazione richiesta dalla contrattazione nazionale.
  • I vincoli di spesa sanitaria e i piani di rientro non consentono, di per sé, di superare i limiti sostanziali della disciplina collettiva nazionale se la clausola decentrata sia già nulla per contrasto con essa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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