Cassazione Civile, Ordinanza n. 32362/2023 del 21/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (utente/consumatore)
La controversia
La controversia trae origine da due ingiunzioni di pagamento emesse nei confronti di un utente per somme relative alla tariffa di igiene ambientale. In appello è stato accertato che, per una parte delle somme, la società creditrice aveva indebitamente richiesto anche l'IVA sulla c.d. TIA1, tariffa qualificata come avente natura tributaria e quindi non assoggettabile ad IVA; per tale versamento è stata ritenuta esperibile l'azione di ripetizione dell'indebito, pur a fronte della dedotta detrazione operata dal contribuente nei confronti dell'Amministrazione finanziaria. Per un'altra parte delle somme, riferite alla c.d. TIA2, è stata invece confermata l'assoggettabilità ad IVA, secondo l'orientamento delle Sezioni Unite. La società ha proposto ricorso principale lamentando violazione degli artt. 2033 c.c. e 19 d.P.R. 633/1972 e delle norme sulla detrazione IVA, sostenendo che la detrazione eseguita dall'utente avrebbe escluso la ripetibilità dell'IVA o comunque il carattere di indebito e ogni possibile arricchimento ingiustificato. L'utente ha proposto ricorso incidentale censurando, da un lato, l'affermazione dell'assoggettabilità ad IVA della TIA2 in assenza del regolamento attuativo e, dall'altro, la compensazione integrale delle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale, perché non si confrontava in modo diretto con un precedente univoco della stessa Corte che già afferma la ripetibilità dell'IVA indebitamente addebitata sulla TIA1, ritenendo irrilevante l'eventuale detrazione effettuata dal cessionario. Ha rigettato il ricorso incidentale: il primo motivo è stato ritenuto infondato perché la TIA2, secondo le Sezioni Unite, ha natura privatistica ed è soggetta ad IVA; il secondo motivo è stato anch'esso rigettato perché la compensazione delle spese era giustificata dalla complessità della questione, dall'evoluzione non univoca della giurisprudenza e dalla soccombenza reciproca. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente tra le parti. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte di entrambe le parti ricorrenti.
Norme richiamate
Il pagamento dell'IVA indebitamente applicata alla TIA1 integra un'ipotesi di indebito oggettivo e ne consente la ripetizione nei confronti del cedente, senza che assuma rilievo la successiva detrazione dell'importo da parte dell'utente.
La disciplina della detrazione IVA non esclude, nel caso esaminato, la ripetibilità dell'imposta indebitamente addebitata sulla TIA1.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro del vizio di violazione di legge dedotto nei ricorsi principale e incidentale.
Il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata si conforma alla giurisprudenza della Corte e il ricorso non offre argomenti idonei a mutare l'orientamento.
La TIA2 è stata ricondotta a questa disciplina, come interpretata dalla normativa sopravvenuta, ed è stata ritenuta soggetta ad IVA.
art. 14, comma 33, d.l. n. 78/2010, conv. in l. n. 122/2010
La disposizione è richiamata quale criterio interpretativo della natura privatistica della TIA2 e della sua assoggettabilità ad IVA.
artt. 1, 3, 4, commi 2 e 3, d.P.R. n. 633/1972
La natura privatistica della TIA2 comporta l'assoggettamento ad IVA secondo la disciplina generale dell'imposta.
È stata invocata dal ricorrente incidentale per contestare la regolazione delle spese, ma la censura è stata respinta.
Nel testo vigente ratione temporis consente la compensazione delle spese in caso di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza; tali presupposti sono stati ritenuti sussistenti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte delle parti ricorrenti.
Massime di principio
- In sede di legittimità il ricorso è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando la sentenza impugnata si conforma a un orientamento chiaro e univoco della Corte e il ricorso non sviluppa critiche idonee a sollecitare un revirement.
- Il pagamento dell'IVA indebitamente applicata a un tributo o a una prestazione non assoggettabile a imposta integra indebito oggettivo ripetibile nei confronti dell'addebitarore, e l'eventuale detrazione effettuata dal destinatario non preclude la ripetizione.
- La detrazione IVA, se in concreto operata, non incide automaticamente sulla qualificazione del pagamento come indebito né esclude la restituzione di quanto indebitamente versato, ove l'imposta non fosse dovuta ab origine.
- La tariffa integrata ambientale (TIA2) di natura privatistica è assoggettata ad IVA secondo la disciplina generale dell'imposta; per contro, la TIA1, avendo natura tributaria, non è assoggettabile ad IVA.
- La compensazione delle spese di lite può essere disposta in presenza di soccombenza reciproca, di novità della questione o di mutamento giurisprudenziale, purché il giudice dia conto degli elementi giustificativi della scelta.
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