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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10059/2026 del 18/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale emesso in procedura DOCFA, con cui l'Ufficio ha attribuito all'immobile una classificazione più elevata rispetto a quella proposta dalla contribuente: categoria A/1, classe 5, consistenza 13,5 vani e rendita euro 6.274,95, invece di A/2, classe 7, consistenza 13 vani e rendita euro 4.464,77. La CTR ha confermato il rigetto del ricorso introduttivo. In cassazione la contribuente ha proposto sei motivi: (1) violazione della normativa catastale e dello Statuto del contribuente per mancata esplicitazione, nell'avviso, dell'intenzione di avvalersi dei dati DOCFA e per asserita motivazione incoerente; (2) e (3) violazione delle norme catastali e dei principi di uguaglianza e capacità contributiva, sostenendo che la diversa distribuzione interna denunciata non fosse stata correttamente valutata e che vi fosse disparità di trattamento; (4) omessa pronuncia per non avere esaminato il richiamo a una precedente sentenza CTR relativa a un altro immobile nello stesso stabile, ritenuto non signorile; (5) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la medesima decisione relativa all'altro immobile nello stabile; (6) violazione dell'art. 2909 c.c., assumendo efficacia vincolante della precedente sentenza. Con memoria la ricorrente ha anche prospettato questione di legittimità costituzionale della disciplina catastale rispetto agli artt. 23 e 53 Cost. e all'art. 1 del Protocollo addizionale CEDU.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto in parte infondate e in parte inammissibili le censure, evidenziando che l'Amministrazione non aveva modificato i dati DOCFA ma aveva confermato il classamento originario in assenza di modifiche sostanziali dell'immobile; che le doglianze tendevano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito, preclusa in cassazione, specie in presenza di doppia conforme; che non vi era omessa pronuncia perché la CTR aveva implicitamente disatteso la rilevanza della sentenza resa su altro immobile; che il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. era inammissibile per la doppia conforme; che non sussisteva giudicato esterno, poiché la precedente sentenza non era passata in giudicato e riguardava altro immobile e altre parti. La questione di costituzionalità è stata giudicata non rilevante e comunque manifestamente infondata. La ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7 L. 212/2000

    L'obbligo di motivazione dell'avviso è soddisfatto quando l'Ufficio conferma i dati DOCFA e si limita a indicare gli elementi oggettivi e la classe attribuita; se invece disattende elementi di fatto del contribuente, la motivazione deve essere più approfondita.

  • R.D.L. n. 652 del 1939

    Richiamato come fonte della disciplina catastale applicata al classamento dell'immobile.

  • D.P.R. n. 1142 del 1949

    Richiamato come fonte della disciplina catastale applicata al classamento dell'immobile.

  • art. 11 D.L. n. 70 del 1988

    Richiamato come disposizione della procedura catastale e del classamento.

  • D.M. n. 701 del 1994

    Richiamato in tema di procedura DOCFA.

  • art. 38 D.P.R. n. 917 del 1986

    Richiamato dalla controricorrente per sostenere che la diversa questione denunciata non andava affrontata in DOCFA ma eventualmente tramite il procedimento di revisione reddituale.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice ometta completamente di provvedere, anche implicitamente, sulla domanda o eccezione sottoposta al suo esame.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Le violazioni di legge non possono essere usate per ottenere una rivalutazione dei fatti e delle prove compiute dai giudici di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo se manca qualsiasi provvedimento sulla questione; non basta che la questione sia stata implicitamente respinta.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme il motivo è inammissibile se non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    La doppia conforme preclude il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., salvo specifica indicazione delle diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito.

  • art. 2909 c.c.

    Non si forma giudicato esterno su una sentenza non passata in giudicato e comunque riferita ad altro immobile e ad altre parti.

  • art. 23 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta non rilevante e comunque infondata.

  • art. 53 Cost.

    La rendita catastale non costituisce presupposto d'imposta; i criteri catastali non risultano, nel caso, irragionevoli o arbitrari.

  • art. 1 Protocollo addizionale CEDU

    La censura è stata reputata generica e comunque infondata.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    È stato disposto il raddoppio del contributo unificato in presenza di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come base del contributo unificato da versare in misura raddoppiata.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel classamento catastale in procedura DOCFA, se l'Ufficio non disattende gli elementi di fatto dichiarati dal contribuente e si limita a una diversa valutazione tecnica del valore economico e della classe, la motivazione dell'avviso può essere soddisfatta con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita.
  • Le censure formalmente dedotte come violazione di legge non possono essere utilizzate per sollecitare in cassazione una nuova valutazione del merito, dei fatti e delle prove già compiuta dai giudici di merito, specie in presenza di doppia conforme.
  • Il vizio di omessa pronuncia sussiste solo quando il giudice ometta del tutto di decidere, anche implicitamente, sulla domanda o eccezione; non ricorre se la questione sia stata esaminata e implicitamente respinta.
  • In caso di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica e confronta le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • Il giudicato esterno richiede una precedente decisione passata in giudicato e riferita alle medesime parti e al medesimo oggetto; una sentenza relativa a diverso immobile e diverse parti non è vincolante nel giudizio successivo.
  • La rendita catastale, di per sé, non costituisce presupposto d'imposta ai fini dell'art. 53 Cost.; la questione di legittimità costituzionale della disciplina catastale è irrilevante se il classamento contestato si limita a confermare la situazione originaria dell'immobile in assenza di modifiche sostanziali.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpostazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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