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Sentenza

Sentenza del 25/03/2024 n. 8033 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva confermato il rigetto del ricorso contro l’avviso di accertamento per II.DD. e IVA relativo al 2008. Con otto motivi ha contestato: l’inammissibilità, perché nuova, della censura sulle modalità di notifica; la ritualità della notifica; la ripresa fiscale per perdite su crediti e spese di personale, invocando gli artt. 101, comma 5, e 109 del d.P.R. 917/1986; l’applicazione dell’IRAP, richiamando l’art. 12, comma 1, del d.lgs. 446/1997; e la compensazione delle spese in appello. La CTR aveva ritenuto tempestiva la consegna dell’atto per la notifica, avvenuta il 23 dicembre 2013, rispetto al termine decadenziale, senza attribuire rilievo alla consegna alla destinataria il 3 gennaio 2014; aveva inoltre considerato fondate le riprese per componenti negative prive di certezza e determinabilità e sussistente il presupposto territoriale dell’IRAP.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la contestazione delle modalità della notifica era nuova: in primo grado la società aveva censurato il superamento del termine di decadenza, questione distinta da quella dell’irritualità del procedimento notificatorio, sollevata solo in appello. I motivi secondo, terzo e quarto sulla notifica sono stati dichiarati inammissibili per sopravvenuta carenza d’interesse, una volta respinta la censura sulla novità. I motivi quinto, sesto e settimo, relativi rispettivamente a perdite su crediti, spese per personale e IRAP, sono stati dichiarati inammissibili perché miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, riservata ai giudici di merito; la motivazione della CTR superava la soglia del minimo costituzionale. Il motivo sulle spese d’appello è rimasto assorbito. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 18.000 euro, oltre spese prenotate a debito; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto. Non sono indicati gli importi dell’accertamento.

Norme richiamate

  • Art. 57 del d.lgs. 546/1992

    Correttamente pertanto il giudice tributario di appello ha inferito la "novità" delle questioni in relazione alle modalità notificatorie che sono state proposte solamente con il gravame.

    La contestazione delle modalità di notificazione costituisce una questione nuova in appello se il ricorso introduttivo aveva dedotto soltanto la tardività dell’atto rispetto al termine di decadenza: i due profili non coincidono.

  • Art. 43 del d.P.R. 600/1973

    Dalla stessa formulazione del mezzo emerge con chiarezza che il motivo del ricorso introduttivo della lite non era mirato sul procedimento notificatorio de quo, bensì sul termine finale del suo perfezionamento, da ciò derivandosi la, diversa, eccezione di tardività dello stesso in relazione al termine decadenziale quadriennale di cui all'art. 43, dPR 600/1973.

    La pronuncia identifica la questione originariamente proposta come contestazione del rispetto del termine decadenziale quadriennale. La CTR aveva considerato tempestiva la consegna dell’atto per la notifica il 23 dicembre 2013; la Corte, nel rigettare il ricorso, non accoglie la diversa censura sulle modalità notificatorie.

  • Art. 101, comma 5, del d.P.R. 917/1986

    La Corte non decide nel merito i presupposti della deduzione delle perdite su crediti: dichiara inammissibile la censura perché volta a rimettere in discussione gli accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito.

  • Art. 109 del d.P.R. 917/1986

    La Corte non formula una nuova valutazione sulla deducibilità delle spese per il personale; ritiene inammissibile la censura nella misura in cui richiede una rivalutazione dei fatti e delle prove.

  • Art. 12, comma 1, del d.lgs. 446/1997

    La censura sul presupposto territoriale dell’IRAP non viene riesaminata nel merito, perché la società ha prospettato una revisione degli accertamenti fattuali riservata al giudice di merito.

  • Art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura é possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione.

    Il ricorso per cassazione non consente di riproporre una diversa ricostruzione dei fatti sotto l’etichetta della violazione di legge. Il sindacato di legittimità riguarda l’interpretazione della norma e, nei limiti previsti, i vizi della motivazione, non una nuova valutazione delle prove.

  • Art. 132, n. 4, c.p.c.

    Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, c.p.c. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante.

    La mera contestazione del modo in cui il giudice ha valutato prove non legali non integra, da sola, un vizio di legittimità. Il vizio motivazionale rileva nei limiti dell’omesso esame di un fatto storico decisivo o di un’anomalia motivazionale radicale.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistendone i presupposti processuali, la parte ricorrente è tenuta al versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • In appello tributario non si può introdurre come nuova una censura sulle modalità della notificazione se in primo grado si era contestato soltanto il rispetto del termine di decadenza: sono questioni distinte e la prima deve essere dedotta tempestivamente.
  • Per contestare in cassazione una decisione sul merito fiscale occorre indicare un effettivo errore di interpretazione normativa o uno specifico vizio di legittimità; non basta chiedere una nuova valutazione di documenti, fatti e prove.
  • Quando una decisione poggia su più ragioni autonome, la conferma di una ragione sufficiente a sorreggerla può rendere inammissibili per carenza d’interesse le censure rivolte alle altre.
  • Una contestazione dell’apprezzamento delle prove non equivale a un’omissione motivazionale: per rilevare in cassazione, l’omesso esame deve riguardare un fatto storico discusso e decisivo, oppure la motivazione deve presentare un’anomalia radicale.

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