Cassazione Civile, Ordinanza n. 30773/2023 del 06/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso del 60% dell’IRPEF versata per gli anni d’imposta dal 2002 al 2008, richiesta dal contribuente in ragione delle agevolazioni fiscali previste dalla legge n. 2 del 2009 per i soggetti colpiti dagli eventi sismici che interessarono la provincia di Foggia nel 2002. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto, ma la Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione, ritenendo decaduto il diritto al rimborso per tardività dell’istanza. In cassazione il contribuente ha dedotto: (1) violazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, sostenendo che la domanda del 15 ottobre 2013 fosse tempestiva entro il termine di 48 mesi; (2) violazione di norme sostanziali e tributarie, sostenendo che il beneficio spettasse anche a chi aveva già versato le imposte e poi ne chiedeva la restituzione; (3) violazione della disciplina UE sugli aiuti de minimis, motivo che resta subordinato agli altri.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, trattandosi di rimborso divenuto esperibile solo per effetto dello jus superveniens introdotto dalla legge n. 2 del 2009, si applica il termine biennale di decadenza dell’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, decorrente dalla data di entrata in vigore della norma che ha fatto sorgere il diritto alla restituzione, cioè il 29 gennaio 2009. Ne consegue che la domanda presentata il 15 ottobre 2013 era tardiva. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi, essendo la decisione fondata sulla decadenza e non sulla negazione in astratto del diritto al rimborso. Il terzo motivo è stato assorbito. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973
termine decadenziale di quarantotto mesi
Si applica soltanto quando il versamento non era dovuto fin dall'origine; non regola il rimborso di somme divenute rimborsabili solo per effetto di una norma sopravvenuta.
art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
istanza di rimborso può essere presentata entro due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione
È la disciplina residuale e di chiusura del sistema per i rimborsi nati da un presupposto sopravvenuto; il termine decorre dalla data in cui sorge il diritto alla restituzione.
legge 28 gennaio 2009, n. 2, art. 6, comma 4-bis
applicazione, per tutti i soggetti residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002, delle disposizioni recate dall'articolo 3 del d.l. 23 ottobre 2008, n. 162
La data di entrata in vigore della disposizione coincide con il momento in cui nasce il diritto al rimborso e quindi con il dies a quo del termine decadenziale.
legge n. 289 del 2002, art. 9, comma 17
Norma invocata dal ricorrente a sostegno dell’agevolazione fiscale, ma il motivo che la richiama è stato ritenuto inammissibile per difetto di attacco alla ratio decidendi.
Richiamata dal ricorrente nel secondo motivo, senza essere decisiva rispetto alla ragione di inammissibilità.
Citati dal ricorrente nel secondo motivo; la Corte non li esamina nel merito perché il motivo è inammissibile.
regolamento (UE) n. 1407/2013
Richiamato nel terzo motivo relativo agli aiuti de minimis, ma il motivo è stato assorbito dal rigetto del primo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento della statuizione sull’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario sui rimborsi, il termine di 48 mesi dell’art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973 opera solo per versamenti non dovuti ab origine; se invece il diritto alla restituzione nasce successivamente per effetto di una norma sopravvenuta, si applica il termine biennale residuale dell’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992.
- Quando una disposizione sopravvenuta fa sorgere il diritto al rimborso, il dies a quo della decadenza coincide con la data di entrata in vigore della norma che riconosce il beneficio, salvo diversa previsione espressa.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata; non basta dedurre argomenti astratti sulla spettanza del diritto se la decisione è stata fondata su una decadenza dall’esercizio dello stesso.
- In presenza di una decadenza già maturata, sono irrilevanti le censure che presuppongono la persistente azionabilità del diritto sostanziale.
- L’assorbimento opera per i motivi che dipendono dall’accoglimento del primo o che diventano privi di autonoma decisività una volta confermata la decisione di rigetto su una questione pregiudiziale.
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