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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 17466/2020 del 20/08/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Martiradonna ha impugnato i contratti di mutuo (cessione del quinto) denunciando: 1) nullità/annullamento per vizio del consenso in quanto non era stata comunicata la presenza e l'entità di oneri aggiuntivi (commissioni del cessionario, commissioni mediatore, costi assicurativi) che alteravano il prezzo del credito; 2) usurarietà del tasso applicato (con separata domanda) chiedendo la restituzione delle somme eccedenti il capitale ai sensi dell'art. 1815, co. 2 c.c. La società Italcredi, oltre a resistere, ha proposto ricorso incidentale sostenendo che i costi assicurativi obbligatori per la cessione del quinto non dovevano essere computati nel calcolo del TEG ai fini dell'usurarietà, invocando norme e istruzioni della Banca d'Italia e il d.P.R. n. 180/1950.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale di Martiradonna e rigettato il ricorso incidentale di Italcredi. Ha ritenuto che la Corte d'appello di Milano aveva errato nel non esaminare la nullità/usurarietà rilevabile d'ufficio, e ha affermato che, ai fini della verifica dell'usurarietà, devono essere considerate anche le spese assicurative collegate all'erogazione del credito (presunzione di collegamento in caso di contestualità con l'erogazione). Avendo il CTU accertato che, inclusi i costi assicurativi, il tasso superava la soglia usuraria, la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio. Ha inoltre disposto che il regolamento delle spese di legittimità sia definito dal giudice di rinvio e ha preso atto degli adempimenti relativi al contributo unificato ai sensi dell'art.13 DPR n.115/02.

Norme richiamate

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Citato in relazione al dovere del giudice di pronunciarsi sulle eccezioni rilevabili d'ufficio e sulla corretta istruttoria; la Cassazione rileva che l'appello avrebbe potuto e dovuto esaminare la nullità rilevabile d'ufficio.

  • art. 1421 cod. civ.

    Richiamato nella censura del ricorrente in relazione al vizio del consenso; la Corte segnala che la nullità contrattuale può essere rilevata d'ufficio ove emergano elementi utili già in atti.

  • art. 1815, comma 2 cod. civ.

    Norma che disciplina l'effetto della dichiarazione di usurarietà sul contratto di mutuo (restituzione delle somme eccedenti il capitale); la domanda di Martiradonna mirava alla sua applicazione e la Corte ha ritenuto fondata la verifica compiuta dal CTU.

  • art. 644, comma 4 cod. pen.

    "Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito"

    La Corte interpreta questa disposizione nel senso che le spese assicurative collegate all'erogazione del credito vanno computate nel tasso effettivo ai fini della verifica dell'usurarietà; la connessione è presunta se la spesa è contestuale all'erogazione.

  • legge n. 108/1996, art. 2

    "Il Ministro del tesoro... rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese..."

    Serve a determinare il TEGM rilevato trimestralmente; la Corte chiarisce che la rilevazione del TEGM serve a stabilire il tasso medio di confronto, ma non definisce autonomamente la composizione del corrispettivo di cui tener conto, detta dalla norma penale (art.644).

  • art. 2-bis D.L. n. 185/2008 (conv. L. n. 2/2009)

    "Il Ministro dell'economia e delle finanze... emana disposizioni transitorie..."

    La Corte ha ritenuto che la disposizione transitoria non fosse applicabile al caso di specie (riguardava criteri transitori per i conti correnti bancari) e dunque non escludeva il computo dei costi assicurativi nel calcolo dell'usura per i finanziamenti oggetto del giudizio.

  • d.P.R. n. 180/1950, art. 54

    Disciplina l'assicurazione nella cessione del quinto; la Corte osserva che l'assicurazione prevista è diretta a garantire il mutuante (e non esclude il suo computo nel TEG), rilevando che l'obbligatorietà ai fini amministrativi non impedisce che il relativo costo sia considerato collegato all'erogazione del credito.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (come modificato dalla legge n. 228/2012)

    Norma processuale tributaria/civile richiamata per gli effetti sul contributo unificato: la Corte prende atto degli adempimenti relativi al versamento del contributo unificato da parte della ricorrente incidentale.

Massime di principio

  • La nullità contrattuale rilevabile d'ufficio (es. clausola usuraria) può essere sollevata e decisa anche in appello o in cassazione se emergono elementi sufficienti negli atti; eccezioni sussistono solo se la domanda è stata rigettata per una "ragione più liquida" che renderebbe ininfluente tale rilievo.
  • Ai fini della verifica dell'usurarietà, vanno computate tutte le commissioni e le spese collegate all'erogazione del credito, comprese le spese assicurative quando risultino collegate (la connessione è presunta se l'assicurazione è contestuale all'erogazione).
  • La rilevazione del TEGM operata dal Ministero/Banca d'Italia definisce il tasso medio di confronto, ma la composizione del corrispettivo da considerare per il calcolo dell'usura è stabilita dall'art. 644 c.p. (non dalle sole istruzioni della Banca d'Italia).
  • L'obbligatorietà amministrativa di un'assicurazione prevista per talune forme di prestito (es. cessione del quinto) non impedisce che il relativo costo sia considerato, ai fini penali e civili, quale onere collegato all'erogazione del credito e quindi rilevante per il calcolo dell'usura.
  • In casi analoghi, se un CTU o elementi istruttori dimostrano che il tasso complessivo supera la soglia usuraria inclusi gli oneri accessori, il giudice deve dichiarare l'illegittimità/effetto previsto dalla normativa anti-usura e può cassare e rinviare la causa per nuovo esame; il regolamento delle spese verrà deciso dal giudice di rinvio.

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