Cassazione Civile, Sentenza n. 17467/2020 del 20/08/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La Procura Generale ha impugnato il decreto del Presidente della Corte d'Appello di Ancona che aveva accolto l'opposizione dell'avv. Alessandro Angelozzi, il quale chiedeva la liquidazione del compenso per l'attività svolta in favore di un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorso sosteneva che il credito dell'avvocato soggiace alla prescrizione breve di tre anni (prescrizione presuntiva) ai sensi dell'art. 2956 n.2 c.c. (segnalato nel ricorso come art. 2656 n.2 c.c.), mentre la decisione del Presidente aveva ritenuto inapplicabile la prescrizione presuntiva a causa delle formalità richieste per la liquidazione (richiesta scritta e decreto di liquidazione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che le prescrizioni presuntive (prescrizione triennale) si applicano solo ai rapporti privi di formalità e non si possono estendere ai crediti che si determinano attraverso procedimenti formali e scritti. Nel caso del compenso per patrocinio a spese dello Stato la liquidazione richiede domanda scritta del difensore e decreto del giudice, per cui la disciplina della prescrizione presuntiva è inapplicabile. La Corte ha altresì ricordato che, pur essendo l'ufficio del Pubblico Ministero titolare del potere di impugnazione in materia, non può essere condannato al pagamento delle spese processuali nonostante la soccombenza.
Norme richiamate
Citato nel ricorso (probabile errore materiale); non è stato il riferimento normativo decisivo utilizzato dalla Corte
Norma sulla prescrizione presuntiva (triennale) applicabile ai crediti che nascono da rapporti privi di formalità. La Corte ha interpretato che tale norma non si applica ai crediti derivanti da contratti o rapporti che implicano formalità scritte o procedure di liquidazione, come nel patrocinio a spese dello Stato
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 84 e 170
Richiamati per sottolineare che l'ufficio del Pubblico Ministero ha il potere di impugnare il decreto di liquidazione, ma ciò non comporta che l'ufficio possa essere condannato alle spese processuali in caso di soccombenza
R.D. 3 marzo 1934 n. 383, artt. 324 e 325
Richiamati a titolo esemplificativo nel ragionamento della Corte: enti pubblici possono effettuare pagamenti solo mediante mandati tramite il tesoriere che esige quietanza, circostanza che evidenzia la presenza di formalità scritta che esclude l'applicazione della prescrizione presuntiva
Massime di principio
- Il credito dell'avvocato per attività svolta in favore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato non rientra nella prescrizione presuntiva triennale quando la liquidazione richiede procedure e documentazione scritta (domanda del difensore e decreto di liquidazione).
- Le prescrizioni presuntive si applicano solo ai rapporti senza formalità; quando esiste un iter scritto o un obbligo di quietanza, prevale la logica delle formalità e non la regola della prescrizione breve.
- Il Pubblico Ministero ha titolo ad impugnare i decreti di liquidazione, ma essendo un ufficio con poteri processuali esercitati nell'interesse pubblico, non può di regola essere condannato al pagamento delle spese processuali in caso di soccombenza.
- In situazioni analoghe conviene che il difensore formalizzi tempestivamente la richiesta di liquidazione e conservi copia della documentazione scritta, poiché la presenza di atti formali rafforza il diritto alla liquidazione e ne ostacola l'applicazione della prescrizione presuntiva.
- Per il recupero del compenso è preferibile ottenere il decreto di liquidazione e, se necessario, procedere all'esecuzione forzata contro lo Stato o gli enti competenti, tenendo conto dei limiti e delle specificità del procedimento amministrativo-contabile relativa ai pagamenti pubblici.
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