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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 17462/2020 del 20/08/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'Appello di Napoli che, in sede di gravame contro decisione disciplinare della Commissione regionale di disciplina dei notai, aveva parzialmente riformato la sanzione inflitta a Caggiano: censura per mancati crediti formativi nel biennio 2014/2015 e sospensione dall'attività notarile per mancata assicurazione per il biennio 2015/2016; la Corte d'Appello ridusse la sospensione da tre a due mesi. In Cassazione il ricorrente deduceva due motivi: (1) violazione e falsa applicazione degli artt. 136, 144 e 147 L. 89/1913 come mod. dal D.Lgs. 249/2006 (art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.), (2) vizio motivazionale e carenza di motivazione sulla presunta eccessività della sospensione (art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che il ricorrente ha depositato atto di rinuncia ai sensi dell'art. 390 c.p.c. (atto del 4 dicembre 2029 indicato nel provvedimento). Non essendo più sussistente l'interesse al provvedimento di cassazione, i motivi dedotti non sono stati esaminati nel merito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte controricorrente per Euro 2.500,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali al 15% e accessori; non è stato disposto il versamento dell'ulteriore importo previsto dall'art. 13 D.P.R. n. 115/2012.

Norme richiamate

  • art. 136 legge 89/1913

    Norma richiamata in relazione al sistema disciplinare dei notai; invocata dal ricorrente per vizio di applicazione, ma la Corte non ha esaminato il merito per sopravvenuta rinuncia

  • art. 144 legge 89/1913

    Richiamata insieme alle altre norme disciplinari, contestata come applicata erroneamente dal giudice di merito; non valutata nel merito a causa dell'inammissibilità

  • art. 147 legge 89/1913

    Parte del quadro normativo sulla responsabilità disciplinare dei notai; citata nel ricorso per falsa applicazione, ma non oggetto di decisione sostanziale

  • D.Lgs. 249/2006

    Ha modificato le norme disciplinari richiamate (L. 89/1913); la presunta errata applicazione è stata denunciata in Cassazione ma non esaminata per rinuncia

  • art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.

    Motivo di cassazione invocato per violazione e falsa applicazione di norme di diritto; non è stato esaminato nel merito perché il ricorrente ha rinunciato al ricorso

  • art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.

    Motivo invocato per vizio motivazionale e carenza della motivazione sulla proporzionalità della sanzione; non esaminato dalla Cassazione per sopravvenuta carenza di interesse

  • art. 390 c.p.c.

    Norma sulla rinuncia al gravame: l'atto di rinuncia depositato dal ricorrente è stato ritenuto causa della sopravvenuta carenza di interesse e ha determinato l'inammissibilità del ricorso

  • art. 13 D.P.R. n. 115/2012

    Norma relativa a un ulteriore importo da versare; la Corte ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il suo versamento da parte del ricorrente

Massime di principio

  • La rinuncia espressa all'impugnazione ai sensi dell'art. 390 c.p.c. determina la sopravvenuta carenza di interesse e porta all'inammissibilità del ricorso di Cassazione: prima di rinunciare occorre valutare l'effetto della perdita di tutela giudiziaria.
  • Se il ricorrente rinuncia, i motivi di cassazione (art. 360 c.p.c.) non vengono esaminati nel merito; la decisione si limita a dichiarare l'inammissibilità per mancanza di interesse e a condannare il rinunciante alle spese.
  • Nelle controversie disciplinari la contestazione della proporzionalità della sanzione richiede che il ricorrente dimostri un vizio concreto di motivazione o un palese sconfinamento dei poteri motivazionali del giudice; argomenti meramente assertivi o privi di specifica evidenza potrebbero risultare inefficaci.
  • La soccombenza in sede di cassazione, anche se il ricorso è dichiarato inammissibile per rinuncia, può comportare condanna alle spese processuali a favore della controparte; valutare quindi il rischio economico prima della rinuncia.
  • La presenza di più rimedi (impugnazioni in sede amministrativa e giudiziaria) non esclude che la rinuncia formale al gravame giudiziario priva il ricorrente della possibilità di ottenere il riesame della questione in Cassazione.

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